Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28757 del 01/06/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 28757 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SEMPLIFIPATA
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
CERLENCO GIORGIO nato il 31 maggio 1955
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma in data 22/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere. GIOVANNI DIOTALLEVI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. MARILIA DI
NARDO che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione;
Udito il difensore di fiducia di CERLENCO GIORGIO, Avv. ROMITO FRANCESCO ANTONIO del
foro di Viterbo, il quale si è riportato ai motivi di ricorso e ha chiesto l’annullamento della

Data Udienza: 01/06/2016

sentenza impugnata, e ha depositato istanza di liquidazione dell’onorario a seguito
dell’ammissione dell’imputato al beneficio del patrocinio a spese dello stato;
RITENUTO IN FATTO

Con sentenza 683/13, la Corte d’Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di
Viterbo, Sezione Distaccata di Civita Castellana, e condannava CERLENCO GIORGIO, per il
reato di cui all’art. 639 c.p., alla pena di euro 600,00 di multa

a) Con il primo motivo di ricorso, ex art. 606, comma I, lett. b) ed e), il ricorrente lamenta
la manifesta illogicità e la mancanza di motivazione, oltre che della condizione di
procedibilità, in relazione all’art. 639 c.p. poiché non sarebbe stato imbrattato alcun
procedibilità del reato
muro avente natura di bene pubblico, con conseguente
contestato a querela di parte, non presente in atti.
b) Con il secondo motivo di ricorso, ex art. 606, comma I, lett. c), lamenta l’inosservanza
di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in relazione agli artt. 431 e 191
c.p.p. in relazione alla presenza dell’informativa dei Carabinieri all’interno del fascicolo
per il dibattimento, che, al contrario, in quanto atto non irripetibile essa non avrebbe
dovuto essere presente.
e) Con il terzo motivo di ricorso, richiede la rideterminazione della pena ex art.2 c.p. della
L. 67/2014, con riferimento al trattamento sanzionatorio laddove la sentenza
impugnata, nonostante il disconoscimento del reato di cui all’art. 639 c.p., sembra aver
confermato la pena del Giudice di merito senza dare tutta via la possibilità di convertire
la multa di euro 600,00 nella sanzione di lavoro di pubblica utilità.
d) Con il quarto motivo di ricorso, infine, viene richiesta la declaratoria di improcedibilità
per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione poiché i fatti oggetto
dell’imputazione risalgono al 14/12/2005 e non risultando eventi sospensivi della
prescrizione, la stessa sarebbe maturata in data 14/06/2013.
Considerato in diritto

Osserva la Corte che i primi tre motivi di ricorso sono infondati.
Con riferimento al primo motivo, risulta evidente dalla sentenza impugnata che il muro
imbrattato è di proprietà del comune (cfr. pag.5 della sentenza d’appello).
Appare, inoltre, infondato il secondo motivo di ricorso in quanto le circostanze di fatto , in base
alle quali è stata poi affermata la responsabilità del prevenuto, emergono dalle deposizioni
testimoniali acquisite nel corso del processo, nonché dalle foto dello stato dei luoghi e dagli
strumenti utilizzati per l’imbrattamento oggetto di sequestro,nonché dalle parziali ammissioni
dello stesso prevenuto (v. sentenza di primo grado , p. 3 e 4 e pag. 5 della sent. d’appello). Le
valutazioni operate dai giudici di merito appaiono esenti da censure logico – giuridiche.
Anche il terzo motivo di ricorso appare infondato in considerazione dell’insussistenza delle
condizioni per l’applicazione della fattispecie di cui all’art. 131 bis cod. pen., con riferimento
alla presenza dei precedenti a carico del Cerlengo, a nulla rilevando la concessione delle
circostanze attenuanti generiche in considerazione dell’esiguità del danno provocato.
Il quarto motivo di ricorso appare fondato, in quanto il ricorso, in base ai motivi dedotti,
dovrebbe essere solo rigettato.

Avverso tale sentenza Cerlenco Giorgio ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo:

Ed invero, non risultano eventi sospensivi della prescrizione. I fatti contestati risalgono al
dicembre 2005 mentre la prescrizione deve ritenersi essere maturata il 14 giugno 2013, in
considerazione dell’avvenuta implicita disapplicazione della recidiva contestata.
Alla luce delle suesposte considerazioni la sentenza impugnata deve essere annullata senza
rinvio essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione.
Non si provvede alla liquidazione della somma relativa al gratuito patrocinio, in quanto tale
incombente non compete a questa Corte. In base all’art. 83 del testo Unico sulle Spese di
Giustizia, a tale incombente deve provvedere il Giudice del rinvio o il Giudice che ha emesso la
sentenza passata in giudicato. Nel caso in cui si annulli la sentenza impugnata, senza rinvio,
pertanto, la liquidazione spetta al giudice che nel caso di specie sarebbe stato individuato in
sede di rinvio.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta
prescrizione.
Roma, 1 gi no 2016
Il Consi
Giova

estensore
i otalv1

Il Presidente
Ft anco Fian4anese

P.Q.M.

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