Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28751 del 01/04/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 28751 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: IMPERIALI LUCIANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
TRIESTE
nei confronti di:
TIZIANI GIOVANNI N. IL 12/12/1957
avverso la sentenza n. 3213/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di TRIESTE, del 28/11/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/04/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI
Udito il Procuratore Generale in pgrsona delpott. FUt
g
che ha concluso per
1‘,41

Udito, per la pa

l’Avv

Udita iedifensortAvvAy-p-

Data Udienza: 01/04/2016

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 28/11/2014 il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Trieste,
all’esito di giudizio abbreviato, dichiarava Tiziani Giovanni colpevole del reato di rapina
aggravata, di una pluralità di reati di furto, anche in luogo di privata dimora, e di resistenza a
pubblico ufficiale e, ritenuta la continuazione tra i reati, “concesse le attenuanti generiche
prevalenti ad aggravanti ed equivalenti alla recidiva”, lo condannava alla pena di anni due e

Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste,
lamentando l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale per avere il GUP di
Trieste effettuato due distinti bilanciamenti delle circostanze attenuanti generiche, dapprima in
relazione alle circostanze aggravanti, concludendo con un giudizio di prevalenza, e poi in
relazione alla contestata recidiva, concludendo con un giudizio di equivalenza, laddove il
bilanciamento deve invece coinvolgere globalmente tutte le aggravanti in una considerazione
unitaria; inoltre, ricorrendo la recidiva reiterata specifica, per il divieto di cui all’art. 69 comma
4 cod. pen. il giudizio di comparazione avrebbe al più potuto portare ad un giudizio di
equivalenza e giammai di prevalenza, ancorché parziale, sicché nel caso di specie deve
ritenersi applicata una pena inferiore a quella consentita dalla legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato, dovendosi riconoscere l’illegalità della pena applicata.
Deve ritenersi pacifica, infatti, la natura di circostanza aggravante, inerente la persona del
colpevole, propria della recidiva (Sez. 6, n. 5075 del 9/1/2014, Rv. 258046; Sez. 6, n. 18302
del 27/02/2007, Rv. 2364269) ed è principio ormai altrettanto consolidato, anche alla luce
della giurisprudenza di questa Suprema Corte, che il giudizio di comparazione tra circostanze
previsto dall’art. 69 c.p., ha carattere unitario e non è pertanto consentito operare il
bilanciamento tra le attenuanti ed una sola delle aggravanti o viceversa, dovendosi invece
procedere alla simultanea comparazione di tutte le circostanze contestate e ritenute dal giudice
(Sez. 5, n. 24054 del 23/05/2014, Rv. 259894; Sez. 5, n. 12988 del 22/2/2012, Rv. 252313).
Non era, pertanto, consentito al giudice di merito, di procedere a due distinti bilanciamenti,
l’uno con la recidiva e l’altro con le altre circostanze, per di più giungendo ad un giudizio di
prevalenza con queste ultime che, comunque, gli era precluso dalla recidiva reiterata specifica,
in forza del divieto posto dall’art. 69 comma 4 cod. pen.
Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata relativamente al trattamento
sanzionatorio, che dovrà essere oggetto di un nuovo giudizio delixecutazti~lcCP‘:Ik.›.»-o-Q-,

2

mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio al
Tribunale di Trieste per nuovo giudizio sul punto.

Così deciso nella camera di consiglio del 1° aprile 2016.

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