Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28750 del 01/04/2016


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Penale Ord. Sez. 2 Num. 28750 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: IMPERIALI LUCIANO

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ROMA
nei confronti di:
TOCCARIELLO ALESSANDRO N. IL 30/05/1992
avverso la sentenza n. 6253/2014 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di ROMA, del 07/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/04/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI
Udito il Procuratore Generale inpe?sona del Dott. rut vi o _gdt ts i
che ha concluso per .esk q –4.-v…- )‹..k.i1 -.,–1-.0…
7.-,;,…„.9–c-3-,.)
c
Q.

Udito, per la parte c . ile, l’Avv
Uditi difens Avv.

Data Udienza: 01/04/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 7/10/2014 Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Roma,
all’esito di giudizio abbreviato, dichiarava Toccariello Alessandro colpevole dei reati di rapina
consumata, rapina tentata e violenza privata ascrittigli e, ritenuta la continuazione tra questi e
riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, con la
diminuente del rito lo condannava alla pena complessiva di anni due e mesi sei di reclusione ed

Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di
Roma, chiedendo l’annullamento dell’impugnata sentenza limitatamente al riconoscimento
delle attenuanti generiche, sollevando quali motivi di impugnazione:
– a)

l’erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 62 bis cod. pen. e la

manifesta illogicità della motivazione, per avere il giudice di prime cure riconosciuto le
attenuanti generiche con la generica formula “al fine di adeguare la pena al fatto ed in
considerazione della giovane età dell’imputato”, pur essendo il prevenuto maggiorenne da oltre
un anno al momento dei fatti e non potendosi pertanto ritenere la sua età, ad avviso del
ricorrente, un elemento significativo della personalità, anche alla luce della valutazione
dell’oggettiva gravità e reiterazione delle condotte delittuose;
– b)

la contraddittorietà della motivazione, per avere sottolineato la stessa sentenza che,

all’epoca dei fatti, il Toccariello si trovava sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo della
presentazione alla polizia giudiziaria in quanto gravemente indiziato di altro reato di elevato
spessore criminale, elemento in contraddizione con la concessione delle attenuanti in parola.
Avverso la medesima sentenza in data 13/1/2015 il difensore del Toccariello ha presentato
ricorso in appello – come da attestato della cancelleria della Corte di Appello di Roma in data
31/3/2016, depositato in data 1/4/2016 – e, pertanto, per il disposto dell’art. 580 cod. proc.
pen., il ricorso per cessazione si converte nell’appello.

P.Q.M.
converte il ricorso in appello e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di
Roma.

Così deciso nella camera di consiglio del 10 aprile 2016.

euro 600 di multa.

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