Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2875 del 11/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2875 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE GENNARO ANGELA N. IL 10/01/1988
avverso la sentenza n. 4115/2009 GIP TRIBUNALE di VITERBO, del
19/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

Data Udienza: 11/11/2015

OSSERVA

2. Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto
per motivi manifestamente infondati.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 27
settembre 1995, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di
applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della
medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché
succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti
(la sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del
fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la
congruità della pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena
ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che
non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo
129 c.p.p.).
In particolare, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di
cui all’articolo 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica
motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti
emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non
punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una
motivazione consistente nell’enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta
la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per una
pronuncia di proscioglimento ai sensi della disposizione citata (ex plurimis Cass.
IV, 17\10\2006, n. 34494; Cass. I, 6\2\2007, n. 4688).
Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il
giudice decide, invero, sulla base degli atti assunti ed è tenuto, pertanto, a
valutare se sussistano le anzidette cause di proscioglimento soltanto se le stesse
preesistano alla richiesta e siano desumibili dagli atti medesimi.
Non è consentito, dunque, all’imputato, dopo l’intervenuto e ratificato accordo,
proporre questioni in ordine alla mancata applicazione dell’articolo 129 c.p.p.,
senza precisare per quali specifiche ragioni detta disposizione avrebbe dovuto
essere applicata nel momento del giudizio.
Richiamandosi la ferma giurisprudenza di questa Corte, devesi affermare che
fatta eccezione dell’ipotesi di pena illegale – ipotesi che nella fattispecie non
ricorre -, l’accordo raggiunto tra le parti e recepito dal Giudice nella conseguente
sentenza, ex art.444 c.p.p. preclude alle parti stesse, nonché al PG, la
proposizione, nella successiva sede dell’impugnazione, di eccezioni o censure
attinenti al merito delle valutazioni, sottese al consenso prestato dalle parti
medesime (Giurisprudenza di legittimità consolidata: Cass. Sez. 4 Sent. n.
20165 del 29/04/04, rv 228567; Cass. Sez. 4 Sent. n. 3946 del 30/03/98, rv
210639; Cass. Sez. 1 Sent. n. 6898 del 24/01/97, rv 206642; Cass. Sez. 4 Sent.
n. 8060 del 20/08/96, rv 205835; Sez. III, 3/5/2011, n. 23804).
Condivisibilmente si è, di recente (Cass., Sez. IV, n. 27733 del 18/11/20111;
nello stesso senso, Cass., Sez. Fer., n. 32078 del 12/8/2010) chiarito che nel
procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 e ss.
c.p.p.), le parti (anche quella pubblica) non possono prospettare con il ricorso
per cassazione questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento, in
particolare afferenti le prove risultanti dagli atti del procedimento nonché la
qualificazione giuridica del fatto risultante dalla contestazione, in quanto l’accusa
come giuridicamente qualificata non può essere rimessa in discussione. Ne

z

1. A De Gennaro Angela con la sentenza di cui in epigrafe è stata applicata la
pena dalle parti concordata, in relazione al reato di guida in stato d’ebbrezza.
L’imputata propone ricorso per cassazione allegando violazione di legge e vizio
motivazionale per non essere state vagliate le ipotesi di cui all’art. 129, cod.
proc. pen., specie a riguardo, dell’esattezza dell’accertamento spirometrico. La
medesima, infine, allega l’intervenuta prescrizione dopo l’emissione della
sentenza di merito.

3. La genetica inidoneità del ricorso, a causa della sua inammissibilità, ad
impedire il passaggio in giudicato della sentenza gravata non consente di
prendere in considerazione il computo prescrizionale maturato dopo la
statuizione della Corte di merito (fra le tante, S.U. 11/7/2001, n. 33542;
S.U. 22/4/2005, n. 23428; Sez. I, 4/6/2008, n. 24688; Sez. 3,
8/10/2009, n. 42839; Sez. 6, 4/7/2011, n. 32872). Invero, il ricorso per
cassazione proposto unicamente per far valere la prescrizione maturata
dopo la decisione impugnata e prima della sua presentazione, privo di
qualsiasi doglianza relativa alla medesima, viola il criterio della specificità
dei motivi enunciato nell’art. 581, lett. c) cod. proc. pen. ed esula dai casi
in relazione ai quali può essere proposto a norma dell’art. 606 dello
dep. 11/09/2001,
stesso
codice
(S.U., n. 33542 del 27/06/2001,
Rv. 219531); sicché si è si è in presenza di un ricorso soltanto apparente
e, pertanto, inidoneo a instaurare il rapporto di impugnazione.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e al pagamento a favore della Cassa
delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro
1.500,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di millecinquecento euro alla
Cassa delle ammende.
Così deci

oma, 11 novembre 2015

consegue che, una volta pronunciata la sentenza che ha recepito l’accordo, sul
quale il giudice ha preventivamente esercitato il suo potere di controllo, le parti
(anche quella pubblica) non possono più prospettare questioni e sollevare
censure con riferimento alla qualificazione giuridica, all’applicazione delle
circostanze e alla entità della pena, che non sia illegale. Né tale doglianza può
essere formulata prospettando il difetto di motivazione, in quanto, con l’accordo
intervenuto tra loro, le parti hanno implicitamente esonerato il giudice
dell’obbligo di rendere conto (almeno “inter partes”) dei punti non controversi
della decisione, non potendosi pretendere l’esposizione dei motivi di un
convincimento che le parti stesse hanno già fatto proprio.
Pur vero che questa Corte ha anche affermato che il procedimento di
applicazione della pena su richiesta delle parti non impedisce l’azionabilità del
ricorso per cassazione quando il vizio di violazione di legge attenga alla
qualificazione giuridica del fatto (S.U., n. 5 del 19/1/2000; conformi, Cass.
1341/2000; 2083/2000; 39526/2006). Tuttavia, ove il giudice abbia effettuato la
verifica delibativa che la legge gli assegna non è più consentito alle parti e allo
stesso RG. di dolersi della qualificazione, dell’individuazione delle circostanze,
del bilanciamento e del computo della pena, in quanto si tratterebbe di doglianze
inammissibili perché dirette a ricostruire i fatti, sul punto, in modo diverso da
quanto concordato.

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