Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2875 del 06/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 2875 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAINAS NICOLA N. IL 04/12/1976
avverso la sentenza n. 1344/2012 CORTE APPELLO di CAGLIARI,
del 26/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LORENZO ORILIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
p 1).›.—(rn..n
che ha concluso per

_e

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

i I)

Data Udienza: 06/11/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza 26.3.2013 la Corte d’Appello di

, in parziale riforma di

quella di primo grado, ha ritenuto Mainas Nicola colpevole del reato di cui agli artt. 81
cpv cp e art. 2 comma 1 e 1 bis della legge 638/1983 (omesso versamento di ritenute
previdenziali e assistenziali) in relazione alle omissioni contributive del marzo, giugno,
luglio, agosto e settembre 2006 e lo ha condannato alla pena di giustizia, rilevando
invece la prescrizione in relazione alle omissioni contributive da luglio a settembre

Per quanto qui interessa, la Corte di merito ha ritenuto la regolarità della
comunicazione dell’avviso di accertamento della violazione nel luogo di residenza
dell’imputato in via Planargia 23 a Quartucciu e che la certificazione medica prodotta
non dimostrava l’incapacità di intendere e di volere della madre del Mainas, a cui era
stato consegnato l’atto.
2. Il difensore di ricorre per cassazione deducendo l’erronea applicazione dell’
art. 2 comma 1 bis del DL 463/1983 e la contraddittorietà della motivazione dolendosi
in particolare della ritenuta regolarità della comunicazione dell’avviso e rileva in
proposito che l’imputato viveva di fatto in luogo diverso da quello dei residenza e che
la madre era incapace di intendere e di volere. Osserva poi che la madre non era
convivente temporanea a quindi non aveva neppure un obbligo di consegna.
Secondo il ricorrente, la Corte di merito ha usato un ragionamento di tipo
induttivo, inaccettabile laddove ha desunto la regolarità della comunicazione dal fatto
che anche i successivi atti del giudizio erano stati ricevuti all’indirizzo di Quartucciu alla
via Planargia 23.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso – che pone esclusivamente il problema della notifica dell’avviso di
accertamento – è manifestamente infondato e pertanto va dichiarato inammissibile,
Il D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2, comma 1 bis, convertito nella L. 11
novembre 1983, n. 638, dispone che il datore di lavoro non è punibile se provvede al
versamento entro tre mesi decorrenti o dalla contestazione ovvero dalla notifica
dell’avvenuto accertamento della violazione. Il successivo comma 1 ter dispone poi che
la denuncia di reato è presentata o trasmessa dopo il versamento di cui al comma 1
bis ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto, mentre il comma

1 quater

stabilisce che durante il suddetto termine di cui al comma 1 bis il corso della
prescrizione rimane sospeso.
È stato precisato dalla giurisprudenza di legittimità che in riferimento al reato di
omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, ai fini del computo del
termine di mesi tre dall’accertamento per provvedere al pagamento del debito
contributivo integrante la causa di non punibilità di cui all’art. 2, comma 1 bis, è
sufficiente l’effettiva sicura conoscenza da parte dei contravventore dell’accertamento

2005.

previdenziale svolto nei suoi confronti e non sono necessarie particolari formalità per la
notifica dello stesso (in tal senso,sez. 3, Sentenza n. 8963 del 2011, Santangelo; Sez.
3, n. 9513 del 10/3/2005, 3ochner, Rv. 230985 cfr. altresì Sez. 3, Sentenza n. 26054
del 14/02/2007 Ud. dep. 06/07/2007 Rv. 237202).
Nel caso di specie, il giudice di merito ha accertato che la comunicazione venne
effettuata presso la residenza anagrafica del Mainas in Quartucciu, via Planargia 23. La
ricezione del plico fu curata dalla madre dell’imputato Anna Ambu il 19.5.2009. Il

quindi ha ritenuto corretta la modalità della comunicazione dell’avviso.
Trattasi di accertamento in fatto, congruamente motivato perché la Corte
d’Appello ha considerato la documentazione sanitaria prodotta osservando che i
ricoveri ospedalieri erano di epoca di gran lunga successiva a quella della notificazione
dell’avviso e quindi privi di rilievo.
La Corte di Appello ha aggiunto che la donna curò anche la ricezione del decreto
penale di condanna, regolarmente opposto dal Mainas e che il decreto di giudizio
immediato venne spedito all’indirizzo predetto e ritirato dall’interessato all’ufficio
postale: da tali circostanze, ha desunto la prova dell’insussistenza di impedimenti alla
ricezione di atti presso quell’indirizzo.
Il ricorrente sostiene, tra l’altro, che la madre non era neppure convivente
temporanea, ma la deduzione è completamente generica (perché non precisa neppure
dove vivesse effettivamente la donna) oltre che illogica (laddove contrasta con la
precedente affermazione circa lo stato di infermità, non comprendendosi a che titolo
una persona gravemente ammalata e addirittura definita incapace di intendere e di
volere si trovasse in una abitazione altrui).
Nessun sindacato è pertanto consentito sulla regolarità della notifica.
Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della
sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 616 cpp nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché della somma di €. 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 6.11.2013.
Il ons. est.

I l President

giudice di merito ha escluso altresì che essa fosse incapace di intendere e di volere e

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA