Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28749 del 16/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28749 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ACCIARITO GUIDO N. IL 11/12/1980
avverso la sentenza n. 1951/2013 TRIBUNALE di CATANIA, del
03/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 16/04/2014

R . G . n.

38 54 71 13

c. c. :16-4-14

1 .-. L’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza
indicata in epigrafe, con la quale gli é stata applicata la pena
concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 444 c.p.p.
Deduce vizio di motivazione ed inosservanza dell’art. 129 c.p.p.,
a suo avviso applicabile alla fattispecie in esame.
2 .-. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per assoluto
difetto di specificità dei motivi addotti a sostegno. Il ricorrente, in
vero, pur dolendosi della insufficienza delle argomentazioni poste alla
base della decisione impugnata, non indica in alcun modo le ragioni
per le quali, in presenza di una richiesta di applicazione della pena da
lui proveniente, che presupponeva la rinuncia implicita a qualsiasi
questione sulla colpevolezza, il Giudice avrebbe dovuto nondimeno
disattendere tale richiesta e pervenire ad una decisione di
proscioglimento basata sull’evidenza della insussistenza del fatto,
della sua mancata commissione da parte dell’imputato, della presenza
di cause di giustificazione, dell’insussistenza dell’elemento soggettivo
o in genere della sua inidoneità ad integrare gli estremi del reato
contestato.
3 .-. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al
versamento della somma di euro millecinquecento, determinata in
considerazione della natura del provvedimento impugnato, in favore
della Cassa delle Ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di
euro millecin uecento in favore della Cassa delle Ammende.
C ì deciso
orna, in data 16-4-14
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FATTO E DIRITTO

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