Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28746 del 03/03/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 28746 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Palermo
nel procedimento nei confronti di
Fatta Domenico, nato a Lercara Friddi il 18/9/1943
avverso la sentenza del 3/3/2014 del Tribunale di Termini Imerese
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
letta la requisitoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo
l’annullamento senza rinvio limitatamente all’omissione dell’ordine di demolizione
ex art. 31, comma 9, d.P.R. 380/2001.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3 marzo 2014 il Tribunale di Termini Imerese ha
applicato a Domenico Fatta, su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 cod.
proc. pen., la pena di mesi uno e giorni ventitre di arresto ed euro 13.771 di
ammenda, in relazione ai reati di cui agli artt. 44, lett. c), d.P.R. 380/2001, 138
e 163 d.lgs. 490/99, 64, 65, 71 e 72 d.P.R. 380/2001, 83, 93, 94 e 95 d.P.R.
380/2001, 23 e 118 d.lgs. 490/99 e 734 cod. pen.

Data Udienza: 03/03/2016

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso
la Corte d’appello di Palermo, lamentando l’omissione dell’ordine di demolizione
delle opere abusive, trattandosi di ordine obbligatorio ai sensi dell’art. 31,
comma 9, d.P.R. 380/2001.

3. Il Pubblico Ministero nella sua requisitoria scritta ha concluso per
l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla
omissione dell’ordine di demolizione, evidenziandone l’obbligatorietà pur se non

compreso nell’accordo concluso dalle parti.

4. L’imputato ha depositato memoria, mediante la quale ha resistito al
ricorso, evidenziando l’intervenuta prescrizione del reato, commesso il 10 ottobre
2010 e dunque estinto per prescrizione il 10 ottobre 2015, con la conseguente
inapplicabilità della sanzione accessoria dell’ordine di demolizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Ai sensi dell’art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, per le opere abusive di
cui alla norma citata il giudice, con la sentenza di condanna, ordina la
demolizione delle opere stesse, se ancora non sia stata altrimenti eseguita.
Siccome l’art. 445 cod. proc. pen. equipara la sentenza emessa a seguito di
patteggiamento alla sentenza di condanna, l’ordine di demolizione di un
manufatto abusivo di cui alla disposizione citata va impartito anche in caso di
applicazione della pena concordata dalle parti, ed anche se esso non sia stato
contemplato nel concordato di pena, non essendo tale ordine rimesso alla
disponibilità delle parti.
In proposito questa Corte (v. per tutte Sez. 3, n. 44948 del 07/10/2009,
P.G. in proc. Ascenzi e altro, Rv. 245212) ha precisato che non assume rilievo il
fatto che l’ordine di demolizione non abbia formato oggetto dell’accordo
intercorso tra le parti, in quanto esso costituisce atto dovuto per il giudice, non
suscettibile di valutazioni discrezionali, sottratto alla disponibilità delle parti
stesse e di cui l’imputato deve tenere conto nell’operare la scelta del
patteggiamento.
Non essendo ancora maturata la prescrizione del reato (in virtù delle
sospensioni del relativo termine dal 21/1/2013 al 15/7/2013, a seguito di
richiesta di rinvio dei difensori, per 175 giorni, e dal 15/7/2913 al 3/3/2014 per
astensione dei difensori, per 231 giorni, dunque per complessivi 406 giorni, con il
conseguente spostamento del termine finale di prescrizione dal 28/10/2015 al

44S4

2

I,-

8/12/2016), la sentenza impugnata deve in conclusione essere annullata senza
rinvio limitatamente alla omissione dell’ordine di demolizione, ordine che il
Collegio dispone ai sensi dell’art. 620, lett. I), cod. proc. pen. (da ultimo, ex
plurimis, Sez. 3, n. 18509 del 15/01/2015, Gioffré, Rv. 263557; Sez. 3, n.
16390 del 17/02/2010, Costi, Rv. 246769), non essendo necessarie al riguardo
indagini o accertamenti di fatto.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa
applicazione dell’ordine di demolizione, ordine che dispone.
Così deciso il 3/3/2016

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA