Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28745 del 31/03/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28745 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA
Sul ricorso proposto da :
Quarta Silvia, n. a Maglie il 01/12/1984;

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce in data 25/03/2015;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale S. Tocci, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del Difensore di fiducia, Avv. S. Palmisano, che ha concluso
per l’accoglimento;

RITENUTO IN FATTO

1. Quarta Silvia ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di
Lecce che ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce di condanna per il
reato di cui all’art. 4, comma 4 bis, della legge n. 401 del 1989 per avere
abusivamente svolto un’attività organizzata diretta all’accettazione e alla raccolta
per via telematica di scommesse di ogni genere mediante l’installazione di
computer collegati mediante unità server centrale al sito Gold Sport bet nonché
la predisposizione di materiale cartaceo finalizzato alla effettuazione delle
scommesse o dei pronostici.

Data Udienza: 31/03/2016

2. Con un primo motivo lamenta l’erronea applicazione e l’inosservanza della
legge penale con riferimento alla ritenuta configurazione del reato di cui all’art.4,
comma 4 bis, cit. In particolare, pur operando la ricorrente come mero punto di
commercializzazione, è stata ritenuta comunque responsabile del reato giacché
la Corte non ha riconosciuto differenza tra attività di intermediazione e attività di

7, commi 1, 4 e 5 del decreto Písanu, che ha eliminato la necessità per i titolari
di esercizi commerciali che forniscono servizi di connessione Internet di munirsi
di licenza ex art. 88 T.u.l.p.s., richiama la giurisprudenza secondo cui è
ammessa la presenza presso i centri di commercializzazione di apparecchiature
telematiche per le scommesse on line pur in assenza dell’autorizzazione ex art.
88 a condizione che siano utilizzate solo personalmente degli avventori senza
ingerenza alcuna da parte del gestore del punto vendita. Nella specie la
ricorrente ha messo a disposizione soltanto le postazioni telematiche previa
autorizzazione di Internet point senza mai interferire o ingerirsi nel rapporto di
giocata.

3. Con un secondo motivo lamenta l’erronea applicazione della legge penale in
relazione all’articolo 88 T.u.l.p.s. con riferimento alla ritenuta sussistenza
dell’ipotesi contestata anziché dell’ipotesi contravvenzionale dì cui all’art. 4,
comma 1, ultima parte, I. cit.. Dopo avere premesso essere stato pacificamente
accertato che entrambi gli esercizi commerciali gestiti dalla ricorrente erano
dotati di licenza di Internet point, perché nel centro vi erano attrezzature e linee
telematiche fornite ai clienti per consentire loro di effettuare giocate per via
telematica e che l’effettuazione avveniva tramite conto gioco, previa ricarica del
conto stesso, la sentenza impugnata ha errato laddove ha ritenuto che la
ricorrente non si sarebbe limitata ad offrire un mero supporto tecnico allo
scommettitore ma avrebbe interferito in maniera apprezzabile nell’attività di
gestione delle scommesse. In realtà la ricorrente svolgeva un’attività tale da non
integrare gli elementi identificativi di una organizzazione nel senso voluto e
richiesto dalla norma contestata versandosi invece nell’ipotesi contravvenzíonale
di cui all’art. 4, comma 1, ultima parte cit..

4. Con un terzo motivo lamenta l’erronea applicazione dell’art. 533 c.p.p. con
riferimento al ritenuto raggiungimento della prova posto che nessuna indicazione
è emersa in ordine a quali specifiche competizioni sportive sarebbero state
organizzate e se le stesse rientrino tra quelle oggetto della riserva statale;
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commercializzazione. Dopo avere richiamato l’intervenuta abrogazione dell’art.

ugualmente nessun elemento è emerso indicativo di un’attività organizzata nel
senso di essere volta alla realizzazione di palinsesti e determinazione di quote
con un minimo di risorse umane.

5. Con un quarto motivo lamenta carenza di motivazione e violazione dell’art.
533 c.p.p. in relazione alla carenza dell’elemento soggettivo del reato che la

conformata a pronunce giurisprudenziali di merito e di legittimità che con
riguardo ad altri soggetti e nel medesimo periodo temporale hanno ravvisato
l’insussistenza del reato laddove il gestore non avesse avuto alcuna incidenza nel
rapporto di giocata.

6. Con un quinto motivo ha lamentato l’inosservanza degli artt. 43 e 49 del
Trattato dell’Unione europea e la violazione dell’art. 4 della I. n. 401 del 1989
essendosi l’imputata limitata ad offrire servizi di connessione e trasmissione dati
per i quali è sufficiente la semplice autorizzazione ex art. 25 del d. Igs. n. 259 del
2003 e non l’autorizzazione ex art. 88 T.u.l.p.s. necessaria per l’attività di vera e
propria intermediazione.

7. Con un sesto motivo lamenta ancora una volta la violazione di legge per avere
erroneamente ricondotto una mera attività di centro trasmissione dati ad attività,
invece, di raccolta ed accettazione di scommesse anche a fronte dell’intervenuto
provvedimento della Questura competente di inammissibilità di istanza per
centro trasmissione dati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

8. Il primo, secondo, quinto e sesto motivo, congiuntamente esaminabili perché
sostanzialmente investenti tutti un medesimo profilo, sono infondati.
La sentenza impugnata ha esaustivamente e logicamente posto in rilievo la reale
natura dell’attività posta in essere nell’esercizio commerciale in oggetto. In
particolare i giudici, sulla base delle dichiarazioni rese dai testi Tondo e
Sauchella, hanno chiarito che presso i due internet point riconducibili all’imputata
venivano raccolte le somme corrispondenti agli importi delle scommesse che
venivano bonificate all’operatore comunitario e che le scommesse venivano
inviate tramite il computer al sito della società dall’addetto all’esercizio il quale
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sentenza impugnata avrebbe dovuto desumere dal fatto di essersi l’imputata

rilasciava regolare ricevuta al cliente. Sicché, in altri termini, correttamente i
giudici hanno concluso nel senso che l’imputata non si limitava ad offrire un
mero supporto tecnico allo scommettitore, ma, attraverso la raccolta delle
scommesse, l’inoltro all’operatore comunitario della sommessa e del denaro e
l’elargizione allo scommettitore dell’eventuale vincita, interferiva in maniera
apprezzabile nell’attività di gestione delle scommesse da parte dell’operatore.

e la raccolta, per via telematica, dì scommesse senza autorizzazione, “sub
specie” di illecita intermediazione, la condotta del gestore di un centro dì servizio
che, contrattualmente legato ad un concessionario regolarmente autorizzato
dall’AAMS per l’attività dì accettazione e raccolta a distanza di scommesse
sportive, non si limiti a svolgere un’attività di mero supporto tecnico a beneficio
dello scommettitore titolare del contratto di conto di gioco con il concessionario
ma interferisca, come nella specie, nell’attività di scommessa del cliente (v., tra
le altre, 3, n. 42077 del 06/10/2011, P.M. in proc. Barretta, Rv. 251311; Sez. 3,
n. 49392 del 10/11/2009, De Micheli, Rv. 245711).

9. Il terzo motivo è inammissibile ex art. 606, comma 3, c.p.p. non risultando lo
stesso stato proposto con l’atto di appello

10. Il quarto motivo, infine, è infondato posto che, a tutto concedere, ancora
una volta vengono invocate pronunce adottate relativamente a situazioni diverse
da quella accertata dai giudici di merito perché riferite alla mera trasmissione di
dati e non invece al ruolo attivo di raccolta delle scommesse.

11. Il ricorso va dunque rigettato con conseguente condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali. Ne segue altresì la condanna alla rifusione
delle spèse di lite sostenute dalle parti civili costituite Agenzia Ippica di Luciano
Giove & C. Snc, Sascom S.r.l., Sport Betting Center G. Giove, S.r.l., ciascuna in
persona dei rispettivi legali rappresentanti e liquidate in complessivi euro
3.500,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
alla rifusione delle spese del grado sostenute dalle parti civili Agenzia Ippica di
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Deve allora ribadirsi che integra il reato di attività organizzata per l’accettazione

Luciano Giove & C. Snc, Sascom S.r.l., Sport Betting Center G. Giove, S.r.l., che
liquida in complessivi 3.500,00 euro oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 31 marzo 2016

Il Presidente

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