Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28745 del 16/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28745 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RENDA PIETRO N. IL 06/12/1958
avverso la sentenza n. 14351/2008 CORTE APPELLO di TORINO, del
26/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
Data Udienza: 16/04/2014
RG.38482_2013
Il Collegio,
letto il ricorso proposto da RENDA PIETRO con atto a firma del difensore
avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del ~che lo
condannava per truffa e calunnia;
rilevato che con tale ricorso si deduce la mancata assunzione di una prova
decisiva
osserva:
Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della
Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata
conferma dell’apprezzamento di merito del primo Giudice, il motivo è diverso
da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa
valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità.
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di 1000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Roma \l 2zo 2014
L’esten
residente
ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE