Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28744 del 31/03/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28744 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA
Sul ricorso proposto da :
Pillera Antonino, n. a Catania il 18/07/1955;

avverso la ordinanza della Corte d’Appello di Catania in data 22/02/2013;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale S. Tocci, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per essere i
reati estinti per prescrizione;

RITENUTO IN FATTO

1. Pillera Antonino ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello
di Catania di conferma della sentenza del Tribunale di Catania di condanna per i
reati di cui agli artt. 44 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001, 64, commi 2 e 3, 65
comma 1, 71, commi 1 e 2, 93 comma 1, 94 comma 1 e 95, 181 comma 1 del d.
Igs. n. 42 del 2004, 30 della I. n. 349 del 2001, 734 c.p., e 349 c.p. in relazione
alla realizzazione in un lotto di terreno sito in via la Rena Villaggio Rainbow, di
un fabbricato in muratura mista di mq. 54 circa.

Data Udienza: 31/03/2016

2. Con un primo motivo ha lamentato l’erronea applicazione dell’art. 349 c.p. in
relazione al fatto che la sentenza impugnata non ha spiegato le modalità della
condotta considerando che la revoca della nomina di custode è intervenuta nel
2000 e che la data dell’accertamento del fatto è intervenuta il 17/09/2007 né ha
motivato sulla prova della materiale effrazione dei sigilli o di una condotta

3. Con un secondo motivo ha lamentato la mancanza di motivazione in ordine al
reato di cui all’art. 734 c.p. ed in particolare con riguardo alla condotta di
distruzione o deturpamento del valore estetico del bene tutelato.

4.

Con un terzo motivo, infine, ha lamentato la manifesta illogicità della

motivazione quanto alla realizzazione dell’abuso, non essendo stato operato il
necessario raffronto con il precedente abuso che aveva portato al sequestro nel
1998.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Il primo ed il terzo motivo, logicamente connessi, sono infondati : la sentenza
impugnata, richiamando quella del Tribunale,

ha posto in rilievo che la

realizzazione del fabbricato, ad ampliamento e alterazione di piccolo manufatto
ligneo preesistente sottoposto a sequestro in zona soggetta a vincolo anch’essa
già sottoposta a sequestro ed affidata ai possessori dei lotti (tra cui, quindi,
anche di quello facente riferimento al villaggio Rainbow), è dato conseguente alle
prove testimoniali (in particolare le dichiarazioni del teste Bonaccorso Mario) e al
verbale di accertamento in data 17/09/2007.
Di qui, dunque, la logica conclusione, nell’affermazione della sentenza, da un
lato, dell’integrazione del reato edilizio contestato, essendo i lavori stati effettuati
pacificamente, come risultante dalla sentenza, senza permesso a costruire e,
dall’altro, in via direttamente consequenziale, della violazione dei sigilli
contestata.

6. E’ invece fondato il secondo motivo : non solo non è dato rinvenire alcuna
motivazione circa i presupposti di integrazione del reato di cui all’art. 734 c.p.
che, pure, erano stati posti espressamente in discussione con l’atto di appello,
ma lo stesso quadro argomentativo della sentenza di primo grado, per essere
2

elusiva del vincolo.

illogicamente incentrato, onde affermare la sussistenza della contravvenzione,
sulla mancanza di nulla -osta dell’ente gestore e non sulla alterazione o sul
turbamento delle visioni di bellezza estetica e panoramica offerte dalla natura
(da ultimo, Sez. 3, n. 10030 del 15/01/2015, Anselmo e altro, Rv. 263011)
appare significativo della non reperibilità di ulteriori dati a conforto della

7. Ne consegue che la sentenza impugnata andrebbe annullata in ordine a tale
ultimo profilo per insussistenza del fatto – reato : sennonché deve prendersi
pregiudizialmente atto dell’intervenuto decorso del termine di prescrizione, pur
considerando la complessiva sospensione di giorni sessanta, in data 17/11/2012
per quanto concernente le contravvenzioni contestate, ed in data 17/03/2015
per quanto riguardante il delitto ex art. 349 c.p. con conseguente annullamento
senza rinvio della sentenza impugnata.
Vanno confermate ex art. 578 c.p.p., stante quanto osservato sopra sub § 5., le
statuizioni civili pronunciate dai giudici di merito con riferimento al reato edilizio,
con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado sostenute dalle
costituite parti civili Comune di Catania e Provincia Regionale di Catania, da
liquidarsi in complessivi euro 900 ciascuna oltre ad accessori di legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art.
734 c.p. perché il fatto non sussiste e, quanto ai residui reati, per essere gli
stessi estinti per intervenuta prescrizione; conferma le statuizioni civili e
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte
civile Comune di Catania e Provincia Regionale di Catania che liquida in
complessivi euro 900 ciascuna oltre ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 31 marzo 2016

Il Con liere stensore

Il Presidente

contestazione mossa.

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