Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28743 del 31/03/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28743 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: MANZON ENRICO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Moschetto Alfio nato a Belpasso il 09/02/1951
avverso la sentenza del 27/05/2015 della Corte d’appello di Catania
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Manzon;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano
Tocci, che ha concluso chiedendo annullamento senza rinvio perché il fatto non è
previsto dalla legge come reato;
udito per l’imputato l’avv. Grazia Pulvirenti, che ha concluso associandosi alla
richiesta del PG.

RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 27 maggio 2015 la Corte d’appello di Catania
confermava la sentenza in data 18 dicembre 2013 con la quale il Tribunale di
Catania aveva condannato Alfio Moschetto alla pena di mesi 10 di reclusione ed
euro 800 di multa per il reato di cui all’art. 2, comma 1 bis, d.l. 463/1983.
2. Contro la sentenza, tramite il difensore fiduciario, ha proposto ricorso per
cassazione l’imputato deducendo sei motivi.
3. Con memoria depositata nelle more del processo di cassazione la difesa
dell’imputato osserva che i reati ascritti al proprio assistito sono prescritti (anni
2006/2007) ovvero depenalizzati per mancato superamento della soglia
introdotta con l’art. 3, comma 6, d.lgs. 8/2016.

Data Udienza: 31/03/2016

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 motivi aggiunti sono pregiudizialmente e dirimentemente fondati.
2. Infatti, risultano prescritti i fatti commessi fino al settembre 2007, anche
tenendo conto delle interruzioni (termine finale più lungo, 16 aprile 2015, quindi
prima della sentenza impugnata) e non sussistono i presupposti per una
pronuncia più favorevole ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
3. Per quanto riguarda i fatti consumati negli anni successivi, si deve
osservare che non risulta superata la soglia annuale di punibilità introdotta

Per questa parte la sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio
perché detti fatti non sono (più) previsti dalla legge come reato.
Tuttavia, trattandosi di fatti illeciti non prescritti, ai sensi dell’art. 9, d.lgs.
8/2016 si deve contestualmente disporre la trasmissione di copia degli atti alla
Direzione INPS di Catania per il seguito di competenza.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle omissioni fino
all’anno 2007, per essere i reati estinti per prescrizione; annulla senza rinvio la
sentenza impugnata in ordine alle residue violazioni, perché il fatto non è
previsto dalla legge come reato.
Manda alla cancelleria per la trasmissione degli atti alla Direzione provinciale
INPS di Catania.

Così deciso il 31/03/2016

dall’art. 3, comma 6, d.lgs. 8/2016.

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