Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28741 del 31/03/2016
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28741 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: MANZON ENRICO
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia
nel procedimento nei confronti di
Rizzo Giuseppe nato a Paternò il 21/04/1981
avverso la sentenza del 19/03/2015 della Corte d’appello di Venezia
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Manzon;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano
Tocci, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 19 marzo 2015 la Corte d’appello di Venezia, in
riforma della sentenza in data 11 dicembre 2012 del Gup del Tribunale di
Treviso, assolveva Giuseppe Rizzo dal reato di cui all’ art. 10, d.lgs. n. 74/2000,
perché il fatto non sussiste. La Corte territoriale giungeva a tale statuizione in
aderenza ad un indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale ai fini
della affermazione di sussistenza dell’elemento oggettivo del reato de quo è
necessaria la prova, “pregiudiziale”, della avvenuta istituzione delle scritture
contabili, rilevando che dalle stesse indagini di pg risulta la prova contraria ossia
Data Udienza: 31/03/2016
che il prevenuto non aveva appunto istitutito dette scritture, pur conservando la
documentazione contabile ad esse afferenti, sì da poter così costituire la base
documentale degli accertamenti fiscali effettuati.
2. Contro la decisione ha proposto ricorso per cassazione il PG presso la
Corte territoriale deducendo violazione di legge e vizio della motivazione, in
particolare rilevando che la contestazione non riguardava l’originaria mancata
istituzione delle scritture contabili, bensì l’occultamento/distruzione di quelle, pur
frammentariamente, emesse/ricevute; osservando altresì che la conservazione
penale in oggetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
2. Anzitutto va rilevato che correttamente il PG ricorrente evidenzia come la
ratio decidendi della pronuncia di legittimità che la Corte territoriale pone alla
base della propria decisione assolutoria (Sez. 3, n. 38224 del 07/10/2010,
PM/PG in proc. Di Venti, Rv. 248571) sia diversa da quella del caso che occupa e
che per tale ragione la portata del principio di diritto espresso in detta pronuncia
debba essere meglio verificata.
Infatti, nel presente processo penale il Rizzo non è chiamato a rispondere
dell’omessa istituzione delle scritture obbligatorie ai fini tributari, bensì della
differente ipotesi della distruzione ovvero dell’ occultamento di documenti dei
quali è obbligatoria la conservazione (specificamente: contratti stipulati,
corrispondenza intercorsa, documenti di trasporto, documenti di pagamento), in
guisa da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari,
trattandosi di ipotesi astrattamente sussumibile, in via autonoma ed
autosufficiente, nella norma incriminatrice de qua (cfr. in questo senso, Sez. 3,
n. 28656 del 04/06/2009, Pacifico, Rv. 244583).
Peraltro sotto questo secondo profilo il PG altresì correttamente osserva che
è principio di diritto del pari consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che
è sufficiente che tale “impossibilità” sia soltanto relativa (ex pluribus, da ultimo
v. Sez. 3, n. 36624 del 18/07/2012, PM in proc. Pratesi, Rv. 253365).
3. La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio ad altra sezione
della Corte d’appello di Venezia, per nuovo esame che tenga conto di detti
principi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte
d’appello di Venezia.
2
soltanto parziale della documentazione contabile integra comunque l’illecito
Così deciso il 31/03/2016