Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28740 del 31/03/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28740 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: MANZON ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste
nel procedimento nei confronti di
Rondi Giovanni nato a Muggia il 15/04/1937
avverso la sentenza del 22/09/2014 della Corte d’appello di Trieste
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Manzon;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano
Tocci, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata;
uditi per gli imputati l’avv. Michele Guzzo che ha concluso chiedendo il rigetto del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 22 settembre 2014 la Corte d’appello di Trieste
confermava la sentenza del Tribunale di Trieste in data 27 marzo 2012 con la
quale Giovanni Rondi era stato assolto dal reato di cui agli artt. 10, 11, 40 d.lgs.
504/1995 perché il fatto non costituisce reato. Osservava la Corte territoriale
che, pur realizzato con modalità “atipiche”, il trasporto in questione di 100 It. di
gasolio dalla Slovenia all’Italia non integrasse il reato

de quo,

poiché

Data Udienza: 31/03/2016

comprovatamente destinato al consumo domestico privato dell’imputato e della
figlia, non potendosi ascrivere portata dirimente in senso contrario alle
presunzioni date dalla legge tributaria.
2. Contro la decisione ha proposto ricorso per cassazione il PG presso detta
Corte deducendo due motivi.
2.1 Con un primo motivo si duole di violazione di legge, facendo valere
l’efficacia cogente delle presunzioni legali di destinazione a scopo commerciale
degli oli minerali trasportati con modalità atipiche.

trattasi di gasolio per autotrazione e non destinato, come in tesi difensiva accolta
da entrambi i giudici di merito, al riscaldamento domestico.
3. Il difensore dell’imputato nelle more del processo di cassazione ha
depositato memoria con la quale chiede il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
2. Il PG ricorrente, con i due motivi di ricorso, lamenta violazioni
astrattamente sussumibili nelle previsioni codificate (art. 606, comma 1, lett. b
ed e, cod. proc. pen.), ma in concreto le articola in fatto, contestando la
valutazione, squisitamente meritale, che il giudice di appello ha dato al contesto
della vicenda portata a giudizio.
Va di contro osservato che la Corte territoriale ha, motivatamente, escluso il
presupposto normativo della sussistenza del reato de quo ossia la destinazione
commerciale del quantitativo di gasolio sequestrato al Rondi, affermando il
convincimento che esso fosse -alternativamente- destinato all’uso domestico.
Non è ravvisabile alcuna palese irragionevolezza in questo ragionamento
inferenziale, avendo peraltro la Corte stessa correttamente escluso il valore
assoluto, ai fini penalistici, della presunzione legale di cui all’art. 11, comma 4,
ultima parte, del d.lgs. 504/1995, applicando al caso concreto una
giurisprudenza di legittimità consolidata in termini più generali secondo la quale
«Le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, pur potendo avere valore
indiziario, non possono costituire di per sé fonte di prova della commissione
dell’illecito, assumendo il valore di dati di fatto, che devono essere valutati
liberamente dal giudice penale unitamente ad elementi di riscontro che diano
certezza dell’esistenza della condotta criminosa. (In motivazione, la Corte ha
precisato che il riscontro può essere fornito o da distinti elementi di prova, o
anche da altre presunzioni, purchè gravi, precise e concordanti)» (tra le molte,
Sez. 3, n. 30890 del 23/06/2015, Cappellini, Rv. 264251).
Vi è poi anche da osservare che si verte in una situazione processuale di
“doppia conforme” di assoluzione, il che indubbiamente rafforza la sentenza

2

2.2 Con un secondo motivo lamenta vizio della motivazione in quanto

impugnata, nel senso del consolidato principio che «In tema di motivi di ricorso
per cassazione, ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova,
desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo
purché specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se
l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio,
rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato
processuale /probatorio, fermi restando il limite del “devolutum” in caso di
cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilità della valutazione nel merito del

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero.

Così deciso il 31/03/2016

risultato probatorio» (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774).

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