Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2874 del 11/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2874 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCRIVANO MARCO N. IL 01/02/1987
avverso la sentenza n. 4145/2012 TRIBUNALE di CATANIA, del
27/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

Data Udienza: 11/11/2015

1. Scrivano Marco, giudicato colpevole con la sentenza di cui in epigrafe
del reato di guida senza patente e condannato alla pena C. 1.500,00,
deduce si duole del mancato riconoscimento della scriminante dello stato
di necessità e a riguardo del trattamento sanzionatorio.
2. Il ricorso è inammissibile.
Le censure formulate sono manifestamente infondate ai sensi dell’art.
606, co. 3 0 , c.p.p. e sorrette da argomentazioni già vagliate e risolte
negativamente dal giudice del merito.
2.1. Invero, quanto alla configurabilità della scriminante dello stato di
necessità di cui all’art. 54 c.p., va ricordato che questa Corte ha statuito
che “Lo stato di necessità non può essere invocato da colui che guida
senza patente quando sussista la possibilità di ovviare al pericolo
altrimenti, sicché l’esimente di cui all’art. 54 cod. pen. non è applicabile
quando non sia stata dimostrata l’assoluta impossibilità di ricorrere a
mezzi di trasporto diversi per provvedere all’opera di soccorso. La
valutazione della situazione concreta rientra nei compiti del giudice di
merito, comportando un apprezzamento in punto di fatto” (Cass. Sez. 4,
Sentenza n. 1702 del 15/01/1990 ud. (dep. 08/02/1990), Rv. 183248;
Cass. Sez. 4, Sentenza n. 11035 del 30/06/1988Ud. (dep. 14/11/1988),
Rv. 179711).
Nel caso di specie il giudice di merito ha osservato non essere emerse
ragioni di urgenza e necessità da imporre la condotta vietata.
La coerenza e logicità della motivazione la rende sul punto insindacabile
in questa sede.
2.2. Quanto al trattamento penale, va ricordato che la scelta quantitativa,
tra il minimo ed il massimo edittale, rientra nell’ampio potere
discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche
se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell’articolo 133 c.p.
Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in
cui la scelta del giudice risulta, come nel caso di specie, contenuta in una
fascia bassa rispetto alla pena edittale (cfr. ex plurimis Cass. IV, 20
settembre 2004, Nuciforo, Rv. 230278).
A riguardo delle attenuanti generiche deve osservarsi che il ricorrente
neppure ora deduce apprezzabili ragioni per riconoscerle, salvo il generico
riferimento alla non gravità del fatto. Quanto, infine, alla non menzione
basti osservare che trattandosi di reato punito con la sola ammenda non
si fa luogo a iscrizione nel casellario giudiziale.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma
di euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 11 novembre 2015
Il C

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