Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2874 del 06/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 2874 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SOW DEMBA N. IL 08/01/1968
avverso la sentenza n. 461/2008 CORTE APPELLO di SALERNO, del
11/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/1 1/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LORENZO ORILIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

(Pel-Arn,)_)1

g

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

gc2,
^

Data Udienza: 06/11/2013

RITENUTO IN FATTO
1 Con sentenza 11.12.2012 la Corte d’Appello di Salerno – per quanto ancora
interessa – ha confermato il giudizio di colpevolezza di Sow Demba in ordine al delitto
di resistenza a pubblico ufficiale ritenendo provato l’elemento soggettivo del reato in
base al rilievo che l’imputato conosceva la lingua italiana (come dimostrato
nell’udienza di convalida dell’arresto) e che quindi si sia senz’altro reso conto di essere
stato fermato da appartenenti all’Arma dei Carabinieri mentre vendeva CD sulla
pubblica via, anche perché il Carabiniere Fornaro si era qualificato a voce alta

mediante esibizione del tesserino di riconoscimento.
2. Il difensore degli imputati ricorre per cassazione deducendo due motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con un primo motivo lamenta l’inosservanza di norme processuali stabilite a
pena di nullità (art. 606 comma 1 lett. c cpp) rilevando che il decreto di citazione per il
giudizio di appello gli era stato notificato presso il difensore, benché in sede di
convalida dell’arresto egli avesse eletto domicilio presso la Parrocchia San Giuseppe di
via Bottiglieri in Salerno: ciò avrebbe comportato la nullità assoluta e insanabile del
decreto di citazione e della successiva sentenza.
2. Con un secondo motivo il ricorrente denunzia l’illogicità della motivazione e la
violazione di legge perché la Corte di merito non ha considerato che l’essersi espresso
in lingua italiana in sede di convalida dell’arresto non significava che egli, durante la
colluttazione, nella concitazione del momento, non avesse compreso che fosse al
cospetto di Carabinieri (anche perché il militare intervenuto vestiva abiti borghesi).
Inoltre, sempre a dire del ricorrente, la Corte d’Appello non ha apprezzato il contenuto
delle sue dichiarazioni da cui risultava la mancanza dell’elemento psicologico in ordine
al delitto di resistenza.
Il primo motivo è fondato.
È viziata da nullità assoluta la notifica della citazione dell’imputato eseguita
mediante consegna al difensore, qualora l’imputato abbia ritualmente dichiarato il
proprio domicilio, in quanto, l’impossibilità della notifica al domicilio dichiarato o eletto
che legittima la consegna dell’atto al difensore, ex art. 161, comma quarto, cod. proc.
pen., richiede, quale condizione necessaria e sufficiente, l’accertamento da parte
dell’ufficiale giudiziario dell’avvenuto trasferimento di residenza o di altra causa che ne
renda definitivamente impossibili le notificazioni, non essendo, a tal fine, sufficiente
l’assenza dell’interessato; né, in tal caso, può farsi ricorso alle modalità previste per
l’imputato irreperibile, in quanto anche detta condizione deve essere accertata ai sensi
dell’art. 159 cod. proc. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 48652 del 29/10/2009 Ud. dep.
18/12/2009 Rv. 245829; Sez. 6, Sentenza n. 22707 del 29/05/2007 Ud. dep.
11/06/2007 Rv. 236700).

2

Dagli atti del processo

la cui consultazione è consentita per la natura

procedurale del vizio dedotto) risulta che, effettivamente, l’imputato al momento della
convalida dell’arresto aveva proceduto ad eleggere domicilio in via Bottiglieri 10 a
Salerno. Ciò risulta anche dall’atto di nomina del difensore del 28.7.2007 (cfr. fol.
133).
Ciononostante, il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato
all’imputato presso lo studio del difensore e quindi sussiste la denunziata nullità

Consegue l’annullamento con rinvio della sentenza, restando logicamente
assorbito l’esame del secondo motivo di ricorso.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 6.11.2013

dell’atto e della successiva sentenza.

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