Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28739 del 31/03/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28739 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: MANZON ENRICO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Petracca Cesare nato a Reggio Calabria il 18/08/1952
avverso la sentenza del 18/04/2014 della Corte d’appello di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Manzon;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano
Tocci, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Eliana Saporito, che ha concluso chiedendo
raccoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 18 aprile 2014 la Corte d’appello di Milano
confermava la sentenza in data 14 ottobre 2013 del Tribunale di Milano con la
quale Cesare Petracca era stato condannato alla pena di mesi 6 di reclusione per
il reato di cui all’art. 10 bis, d.lgs. n. 74/2000. La Corte territoriale rilevava in
particolare l’infondatezza del motivo di gravame inerente l’ insussistenza
dell’elemento soggettivo del reato de quo, affermando la non rilevanza a questo
fine della crisi di liquidità dell’impresa contribuente.
2. Contro la decisione, tramite il difensore fiduciario, ha proposto ricorso per
cassazione l’imputato deducendo tre motivi.

Data Udienza: 31/03/2016

2.1 Con un primo motivo lamenta violazione di legge in relazione
all’applicazione della norma incriminatrice sotto il profilo soggettivo, allegando di
avere fatto il possibile onde evitare l’inadempimento fiscale in oggetto.
2.2. Con un secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio della
motivazione relativamente alla mancata applicazione dell’art. 45, cod. pen.
2.3 Con un terzo motivo si duole di vizio della motivazione sempre con
riguardo alle considerazioni sviluppate dalla Corte territoriale in ordine al negato

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Tutti e tre i motivi dedotti riguardano, sotto profili giuridici diversi, la
medesima questione ossia l’ allegata impossibilità di adempiere alla obbligazione
tributaria in oggetto.
Le censure non sono manifestamente infondate, apparendo eccessivamente
stringata ed in ultima analisi non adeguata la motivazione della sentenza
impugnata sul punto, dovendosi peraltro ribadire in diritto la giurisprudenza di
questa Corte richiamata dal ricorrente e quindi la necessità di una puntuale
verifica “in concreto” della tesi difensiva di che si tratta. In particolare risulta
carente la sentenza di appello per la risposta data alle specifiche allegazioni
fattuali inerenti la “crisi di impresa” affermata dall’imputato.
2. Ciò posto e quindi constatato che il rapporto processuale può considerarsi
ritualmente instaurato nel presente grado di impugnazione, vi è tuttavia da
rilevare che il reato ascritto al prevenuto si è ormai prescritto (tenuto conto delle
interruzioni, anni 7 mesi 6 periodo prescrizionale massimo, reato consumato il
30 settembre 2008, termine finale 30 marzo 2016).

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per
prescrizione.

Così deciso il 31/03/2016

elemento soggettivo del reato ascrittogli.

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