Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28737 del 30/03/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 28737 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Caruso Giovanni, nato a Catania il 28/05/1940,

avverso la sentenza del 18/09/2014 del Tribunale di Catania;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario
Fraticelli, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.11 sig. Giovanni Caruso ha proposto appello per la riforma della sentenza
del 18/09/2014 del Tribunale di Catania che lo ha condannato alla pena di
4.000,00 euro di ammenda per il reato continuato di cui agli artt. 81, cpv., cod.
pen., 159, comma 2, lett. a), b) e c), in relazione alla violazione delle
prescrizioni di cui agli artt. 96, comma 1, lett. a), 122, 134, 147, comma 1,
d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; reato contestato come commesso in Valverde il
18/01/2011.

Data Udienza: 30/03/2016

Si contesta all’imputato, nella sua qualità di legale rappresentante della
società <> (da ultimo, cfr. anche, nello stesso

4.1.Alla Corte di cassazione, quale giudice competente, in questo caso, a
conoscere dell’impugnazione, è riservata ogni valutazione sull’ammissibilità
dell’impugnazione stessa, alla luce dei motivi per i quali il ricorso per Cassazione
è tassativamente consentito (cfr. sul punto, in motivazione, le sentenze testé
citate).
4.2.0rbene, nel caso di specie, il ricorrente contesta la propria qualifica di
“datore di lavoro” avvalendosi di elementi di natura fattuale estranei al testo del
provvedimento impugnato e dei quali – coerentemente al mezzo di impugnazione
adottato – sollecita il (ri)esame, senza però denunciarne il decisivo travisamento
(e conseguentemente senza allegare i verbali delle relative prove). Egli deduce,
infatti, di essere stato impegnato nel cantiere al solo fine di eseguire le opere di
messa in posa del cemento armato e di non essere pertanto responsabile
dell’organizzazione del cantiere, né di esercitarvi poteri decisionali, men che
meno di spesa. L’assunto difensivo, però, si scontra con la diversa realtà che
emerge dal testo della sentenza impugnata ove si afferma con chiarezza che il
cantiere era proprio della CAGIR che vi operava quale appaltatrice dei lavori nella
loro interezza e che la responsabilità dell’ing. Lo Faro (coordinatore per la
sicurezza) non faceva venir meno quella dell’imputato. Non possono perciò
trovare ingresso in questa fase motivi di doglianza che nell’eccepire l’estraneità
dell’imputato al reato ascritto fanno riferimento a quanto documentalmente
provato in dibattimento. Tali “incrostazioni” fattuali privano l’eccezione dei
requisiti richiesti per il suo scrutinio in questa sede.
4.3.0ccorre a tal fine ricordare che, secondo il consolidato insegnamento di
questa Corte, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha
un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di
cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare
l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione
impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di
cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro
rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina,
Rv. 214794).

3

senso, Sez. 1, n. 33782 dell’8/04/2013, Arena).

4.4.La mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare
dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di
legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente
carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione
degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari
altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621),
sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al
suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa

27/09/1995, Mannino, Rv. 202903).

5.Sono irricevibili in questa sede, perché tipiche del mezzo di impugnazione
prescelto, le richieste di attenuazione della pena e di concessione dei doppi
benefici di legge proposte in modo diretto e svincolate da precise censure
inquadrabili in alcuna delle ipotesi di cui all’art. 606, cod. proc. pen..

6.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente
(C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento
nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che
si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 30/03/2016.

lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA