Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28736 del 30/03/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 28736 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: DE MASI ORONZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
POSTIGLIONE GAETANO, nato a Napoli l’ 11/6/1975

avverso la sentenza del 25/3/2015 del Tribunale di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Oronzo De Masi;
lette le richieste del udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale
Mario Fraticelli, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

Data Udienza: 30/03/2016

RITENUTO IN FATTO

POSTIGLIONE GAETANO ha proposto, tramite il difensore fiduciario, ricorso per la cassazione
della sentenza del Tribunale di Napoli in data 25/3/2015 di condanna alla pena di euro 50 di
ammenda per il reato di cui all’art. 17, in relazione all’art. 110, comma 1, T.U.L.P.S., per avere,
quale gestore del “bar del porto”, ubicato nel capoluogo partenopeo, omesso di esporre la
tabella dei giochi proibiti.
applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto
nell’applicazione della legge penale, in quanto la mancata esposizione della tabella dei giochi
proibiti integra la contravvenzione prevista dall’art. 195 Reg. Esec. approvato con R.D. n. 635
del 1940 ed è quindi punita dal T.U.L.P.S., art. 221, comma 2.
Con un secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 606, c.1 lett. b), c.p.p., inosservanza o
erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto
nell’applicazione della legge penale, in quanto il Tribunale non ha concesso all’imputato il
beneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante la richiesta avanzata dalla
difesa ai sensi dell’art. 163 c.p., senza motivare al riguardo.
Con un terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 606, c.1 lett. b), c.p.p., erronea ed inesatta
interpretazione della legge delega n. 67 del 2014 per la “riforma della disciplina sanzionatoria”,
per non aver il Tribunale escluso la configurabilità del reato in epigrafe applicando alla
fattispecie l’art. 131 bis contenuto nel d.lgs. n. 28 del 2015, entrato in vigore appena sette
giorni dopo che si era tenuta l’udienza del 25/3/2015, e comunque vagliando la concreta
offensività del fatto. La difesa del ricorrente richiama i principi del giusto processo, ex art. 111
Cost. e l’art. 6 Cedu, che avrebbero dovuto consigliare il giudicante ad orientarsi verso un
epilogo assolutorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è solo in parte fondato.
Va anzitutto precisato, in punto di fatto, che al POSTIGLIONE è stata contestata la omessa
esposizione presso l’esercizio, di cui era il titolare, denominato “bar del porto”, della tabella
vidimata dal Questore con l’indicazione dei giochi d’azzardo e di quelli proibiti, benché fossero
presenti nel locale apparecchi per il gioco d’azzardo (fatti accertati l’ 8 maggio 2012).
Il Tribunale, nell’affermare – con riferimento a tale contestata condotta – la responsabilità
dell’imputato, ha fatto leva sulla testimonianza dell’Ufficiale di P.G. Cestari Salvatore che ebbe
ad effettuare il sopralluogo constatando l’esistenza nel locale di apparecchiature per il gioco
d’azzardo prive della prescritta tabella.
2

Con un primo motivo deduce, ai sensi dell’art. 606, c.1 lett. b), c.p.p., inosservanza o erronea

Secondo la tesi della difesa del ricorrente la condotta de qua è stata erroneamente inquadrata
dal Tribunale nell’art. 110 T.U.L.P.S., in relazione all’art. 17 dello stesso T.U. ma in realtà il
Giudice a quo ha inteso, correttamente, inquadrare la condotta contestata nell’ambito di una
fattispecie penalmente rilevante ricollegabile all’art. 110 T.U.L.P.S., il quale al comma 1,
testualmente recita: “In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i
circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all’installazione di apparecchi da gioco, è
esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle
autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d’azzardo,

prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere,
altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario”.
Per l’ormai prevalente orientamento di questa Corte, la mancata esposizione della tabella con
la indicazione dei giochi proibiti di cui all’art. 110 T.U.L.P.S., continua ad essere penalmente
sanzionata in relazione al combinato disposto dell’art. 221, comma 2 del predetto T.U. e art.
195 del relativo regolamento (Sez. 3, n. 41844 del 2/10/2015, Nasti, Rv. 265091, Sez. 3, n.
24789 del 23/172013, Aprea, Rv. 257135).
L’art. 221 citato, infatti, per tutte le violazioni alle disposizioni del Regolamento di esecuzione
del medesimo T.U.L.P.S. prevede “salvo quanto previsto dall’art. 221 bis” la sanzione
alternativa dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda fino ad 103; a sua volta il R.D. 6
maggio 1940, n. 635, art. 195, comma 1, (Reg. es. T.u.l.p.s.), prevede che “La tabella dei
giuochi proibiti, prescritta dall’art. 110 della legge, deve essere tenuta esposta in luogo visibile
nell’esercizio”, (Sez. 3, n. 33821 del 14/6/2007, Angeletti, Rv. 237538; Sez. 3, n. 16289 del
26/1/2006, Angilletta, Rv. 234314).
Ma, con riferimento ai motivi indicati nel ricorso in merito alla erronea applicazione della legge
penale, il Tribunale partenopeo ha fatto buon governo dei principi elaborati dalla
giurisprudenza di questa Corte, correttamente ritenendo condotta penalmente rilevante la
mancata esposizione della tabella ed infliggendo, coerentemente, la pena (alternativa)
dell’ammenda, dovendosi nel caso di specie avere riguardo alla specificazione del fatto
piuttosto che alla indicazione delle norme di legge violate.
Va disatteso anche il secondo motivo, concernente l’omessa motivazione in punto di diniego di
concessione all’imputato del beneficio della sospensione condizionale della pena, considerato
che la relativa richiesta avanzata dalla difesa era generica, così come generiche sono le
doglianze formulate nella presente fase, e l’obbligo di motivazione si appalesa necessario solo
laddove con i motivi di impugnazione siano state dedotte circostanze specifiche che in base
all’art. 163 c.p. legittimano la concessione del beneficio.
Questa Corte ha affermato il principio, che il Collegio condivide, secondo il quale, in tema di
sospensione condizionale della pena, la presunzione che il colpevole si asterrà dal commettere
ulteriori reati non deriva, come effetto automatico, dall’assenza di precedenti condanne
risultanti dal certificato penale, potendo giustificare un contrario convincimento non solo il
3

anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le

comportamento processuale dell’imputato, ma anche i precedenti giudiziari (art. 133 cpv. n. 2
cod. pen.), quali i procedimenti pendenti a carico del medesimo (Sez. 3, n. 44458 del
30/9/2015, Pomposo, Rv. 265613; Sez. 6, n. 16172 del 22/6/1989, Mosa, Rv. 182615; Sez. 2,
n. 3851 del 20/11/1990, 06/04/1991, Radosavljevic, Rv. 187298; Sez. 3, n. 9915 del
12/11/2009, dep. 11/3/2010, Stimolo, Rv. 246250).
Fondato è invece il terzo motivo di doglianza atteso che la giurisprudenza di questa Corte si è
/
assestata nel senso di ritenere che l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto,

data di entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, ivi compresi quelli pendenti in sede
di legittimità, nei quali la Corte di cassazione può anche rilevare di ufficio ai sensi dell’art. 609,
comma secondo, c. p. p. la sussistenza delle condizioni di applicabilità del predetto istituto,
fondandosi su quanto emerge dalle risultanze processuali e dalla motivazione della decisione
impugnata e, in caso di valutazione positiva, deve annullare la sentenza con rinvio al giudice di
merito (Sez. 3, n. 15449 del 08/04/2015, Mazzarotto, Rv. 263308).
Nel caso di specie, l’applicabilità dell’istituto per effetto dello ius superveniens è stata peraltro
eccepita con specifico motivo di ricorso e sussistono i presupposti affinché il giudice di merito che peraltro ha ritenuto di applicare una contenuta sanzione pecuniaria in luogo di quella
detentiva alternativamente prevista – verifichi, in concreto, se sussistcino le condizioni per
l’applicazione dell’invocata causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, posto che
tale accertamento richiede apprezzamenti fattuali e che ogni valutazione al riguardo è
preclusa in sede di legittimità.
La valutazione in ordine alla sua applicabilità, infatti, è affidata al potere discrezionale del
giudice al quale, secondo il principio della discrezionalità guidata o vincolata per essere i
parametri di riferimento normativamente previsti, è affidato il compito di riconoscerne la
sussistenza nonostante l’accertata commissione del reato e l’attribuibilità di esso all’imputato,
il che impone l’annullamento con rinvio della sentenza di condanna.
E’ appena il caso di evidenziare che l’annullamento parziale della sentenza impugnata non
intacca le disposizioni attenenti all’affermazione di responsabilità (Sez. U. n. 4904 del
26/3/1997, Attinà, Rv. 207640, Sez. 3, n. 50215 del 8/10/2015, Sarli, Rv. 265434).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli limitatamente alla applicabilità
della non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis cod. pen.. Rigetta il
ricorso nel resto.
Così deciso in Roma il 30 marzo 2015.

di cui all’art. 131-bis c. p., ha natura sostanziale ed è applicabile ai procedimenti in corso alla

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA