Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28734 del 30/03/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28734 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: DE MASI ORONZO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

CIUFEGNI MAURIZIO nato a Genova il 10/2/1964

avverso la sentenza in data 13/3/2015 della Corte di Appello di Napoli;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Oronzo De Masi;
udito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario
Fraticelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv.k.C.ffitivs- ACct

, sostituto processuale, che ha concluso,

riportandosi ai motivi, per l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 30/03/2016

RITENUTO IN FATTO

CIUFEGNI MAURIZIO

ricorre per cassazione, tramite difensore fiduciario,

impugnando la sentenza emessa in data 13/3/2015 dalla Corte di Appello di
Napoli, che ha parzialmente riformato quella resa in data 10/10/2014, dal G.I.P.
del Tribunale del capoluogo partenopeo, a seguito di giudizio abbreviato, con la
quale l’odierno ricorrente, dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 73
D.P.R. 309/1990 ed era stato condannato alla pena di anni cinque e mesi

Al predetto imputato veniva contestato di aver detenuto a fini di spaccio
sostanze stupefacenti del tipo eroina e cocaina, e la Corte territoriale, con
l’impugnata sentenza, ha rideterminato la pena inflitta per il reato al medesimo,
ad anni quattro di reclusione ed euro 17.220,00 di multa.
Il ricorrente propone un unico motivo di doglianza con il quale deduce, ai sensi
dell’art. 606, c..1, lett. b) ed e), c.p.p, in relazione all’art. 62 bis c.p., per
avere la Corte territoriale omesso di motivare sul diniego di concessione delle
attenuanti generiche, questione che nell’atto di appello era stata oggetto di
specifica trattazione avendo la difesa dell’imputato evidenziato lo stato di
incensuratezza del CIUFEGNI, cinquantenne ed alla sua prima esperienza
giudiziaria, la condizione di tossicodipendente in cura presso il SERT di Nereto
(TE), la necessità di adeguamento della pena al caso concreto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
La Corte territoriale ha giustificato il diniego di concessione delle attenuanti di
cui all’art. 62 bis c.p. rilevando che l’elevato quantitativo dell’eroina
(sufficiente per il confezionamento di 2120 dosi medie giornaliere) e le
modalità della detenzione, tali da far desumere “uno spaccio non occasionale e
rudimentale, ma organizzato, e l’inserimento dell’imputato in un contesto
criminoso più ampio”, costituiscono circostanze che connotano negativamente la
condotta del CIUFEGNI, rivestendo “un obbiettivo profilo di pericolosità
inconciliabile con l’ipotesi

(della lieve entità) invocata (nel gravame) e con la

concessione delle attenuanti generiche”.
Orbene, per l’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego
della concessione delle attenuanti generiche, come più volte ribadito da questa
Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi
favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente
che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti,
2

quattro di reclusione ed euro 17.220,00 di multa.

rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. (Sez. 3, n.
23055 del 23/4/2013, Rv. 256172).
Ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche,
infatti, il giudice ben può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati
dall’art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il
riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla
personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di
esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv.

Orbene, la Corte territoriale non ha affatto omesso di vagliare gli elementi
indicati dalla difesa dell’imputato, quali l’incensuratezza, lo stato di
tossicodipendenza dell’imputato, il percorso terapeutico intrapreso dallo stesso.
Ha ritenuto infatti di dover mitigare il trattamento sanzionatorio, alla luce dei
criteri di cui all’art. 133 c.p., ma ha poi concluso che la gravità della condotta di
reato giustificasse il diniego delle attenuanti generiche, valutazione operata in
piena continuità con quanto già deciso dal giudice di primo grado, che pure
aveva sottolineato la “rilevantissima quantità di stupefacente detenuto” e la
“complessiva gravità della condotta posta in essere per favorire distributori
all’ingrosso delle zone di residenza dell’imputato (Martinsicuro)”.
Ed il dovere di motivazione sulla ricorrenza delle condizioni per il riconoscimento
delle circostanze attenuanti generiche può ritenersi adempiuto dal giudice ove,
con una pur sintetica espressione, abbia dato dimostrazione di avere valutato
la gravità del fatto, che è uno degli indici normativi per la determinazione del
trattamento sanzionatorio (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737).
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il
ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1.500,00, così equitativamente
fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della
spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 30 marzo 2016.

249163; Sez. 6, n. 7707 del 4/12/2003, dep. il 23.2.2004, Rv. 229768).

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