Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28727 del 30/03/2016
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28727 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: RICCARDI GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
VERE
Palma Maria Rosaria, nata a Giugliano in Campania (NA) il 01/10
t t.
Aucelli Pasquale, nato a Napoli il 15/04/1959
avverso la sentenza del 26/03/2009 della Corte di Appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario
Fraticelli, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 26 marzo 2009 la Corte di Appello di Napoli confermava
la sentenza di condanna alla pena di mesi otto di reclusione ed C 300,00 di multa
emessa nei confronti di Palma Maria Rosaria e Aucelli Pasquale dal Tribunale di
Napoli – Sezione distaccata di Marano in data 26/09/2002, in ordine ai reati di
esecuzione di opere in assenza di concessione edilizia (art. 20, lett. b), I. 47 del
1985), alle contravvenzioni in materia antisismica (artt. 2, 13, 4 e 14 I. 1086 del
1971), alle contravvenzioni di omesso deposito del progetto (artt. 1, 2 e 20 I. 64
del 1974), ed al reato di violazione di sigilli (aggravato dalla qualità di custode di
Palma).
Data Udienza: 30/03/2016
2. Avverso tale provvedimento il difensore degli imputati, Avv. Antonio
Dell’Aquila, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i vizi di violazione di
legge e vizio di motivazione: lamenta che la sentenza impugnata si sia limitata a
confermare la decisione di 10 grado senza alcuna reale argomentazione, e senza
considerare anche la richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche sulle
contestate aggravanti; si duole, inoltre, dell’omessa declaratoria di estinzione per
prescrizione dei reati, ed in particolare della contravvenzione contestata al capo
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Il ricorso è fondato.
Assorbente appare la considerazione dell’intervenuta estinzione per
prescrizione dei reati accertati.
Invero, la data dell’accertamento è il 01/02/2000, e per quanto concerne le
contravvenzioni, è applicabile la disciplina (più favorevole) prevista dall’art. 157
c.p. prima della riforma di cui alla I. 251 del 2005; alla stregua della disciplina
vigente all’epoca di commissione dei reati, dunque, il termine massimo di
prescrizione di quattro anni e sei mesi era decorso il 01/08/2004; ebbene, pur
considerando i periodi di sospensione relativi alle richieste di rinvio avanzate
dagli imputati per documentare il condono edilizio, le contravvenzioni risultano
estinte in data 27/05/2005.
In ordine al delitto di violazione di sigilli, per il quale non possono
considerarsi le richieste di rinvio, non essendo il condono causa estintiva del
reato, il termine massimo di sette anni e sei mesi risulta invece decorso il
01/08/2007.
Per tutti i reati, dunque, la prescrizione risultava maturata prima della
sentenza di appello impugnata.
2. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere i reati estinti
per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per
prescrizione.
Così deciso in Roma il 30/03/2016
Il Consigliere estensore
A.