Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28726 del 30/03/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28726 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
1. Dolvino Walter, nato a Milano il 06/02/1963,
2. Donia Paolo, nato a Milano il 16/04/1963,

avverso la sentenza del 28/01/2014 della Corte di appello di Genova;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario
Fraticelli, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
udito per gli imputati l’avv. Franco Vazio, che ha concluso per l’accoglimento dei
ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1.1 sigg.ri Walter Dolvino e Paolo Donia ricorrono per l’annullamento della
sentenza del 28/01/2014 della Corte di appello di Genova che ha confermato la
condanna alla pena, condizionalmente sospesa, di un mese di arresto (per il capo
A) e otto mesi di reclusione (per il capo B) inflitta a ciascuno di loro il

Data Udienza: 30/03/2016

18/12/2002 dal Tribunale di Albenga che, con sentenza resa a seguito di giudizio
ordinario, li aveva riconosciuti colpevoli dei reati di cui agli artt. 113, cod. pen.,
1161, cod. nav. (capo A) e 113, cod. pen., 181, comma 1-bis, d.lgs. 22 gennaio
2004, n. 42, contestati come commessi in Alassio, rispettivamente, il
23/10/2009, con consumazione perdurante (capo A), e in epoca ricompresa tra il
26/01/2006 ed il 23/10/2009 (capo B).
1.1.Con il primo motivo eccepiscono, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod.
proc. pen., vizio di mancanza e contraddittorietà della motivazione con cui è

provvedimento impugnato (del tutto carente sul punto) e, in ogni caso, dal suo
contrasto con prove travisate (nella specie il verbale di ispezione locale del
29/10/2009).
1.2. Con il secondo eccepiscono, con specifico riferimento al reato di cui
all’art. 1161, cod. nav., il medesimo vizio di mancanza e contraddittorietà della
motivazione con cui è stata esclusa la prescrizione dei reati sotto il diverso
profilo dell’errata individuazione del termine iniziale per il relativo calcolo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 ricorsi sono fondati.

3.Gli imputati rispondono dei reati loro ascritti per aver arbitrariamente
occupato una superficie di demanio marittimo, estesa 3.194,54 metri quadri,
mediante la abusiva realizzazione di opere edilizie (analiticamente descritte nella
rubrica) prive della necessaria autorizzazione paesaggistica, trattandosi di zona
dichiarata di notevole interesse pubblico giusti decreti ministeriali,
rispettivamente, del 20/03/1956 e del 24/04/1985.
3.1.Sin dall’appello l’unica doglianza ha riguardato esclusivamente la
mancata rilevazione della prescrizione, tema ripreso con l’odierno ricorso.
3.2.La Corte di appello ha disatteso la fondatezza dell’eccezione, da un lato
sminuendo l’apporto probatorio delle due testimonianze difensive, che avevano
collocato la realizzazione delle opere tra il 2004 ed il 2005, perché si tratta di
«persone legate agli appellanti», dall’altro r affermando che le opere erano
state realizzate “ex novo”, o comunque in sostituzione di quelle preesistenti, in
occasione dei lavori di ristrutturazione eseguiti non prima del dicembre 2006 a
seguito di un incendio scoppiato nel mese precedente che aveva coinvolto il
dehor ed il ristorante.
3.3.Quanto al reato di cui all’art. 1161, cod. nav., ne ha escluso l’estinzione
per prescrizione sul rilievo che la permanenza cessa con il venir meno dell’uso o

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stata esclusa la prescrizione dei reati, vizio desumibile dal testo del

del godimento illegittimi dell’area ovvero con la demolizione delle opere
realizzate o il provvedimento ablativo dell’area stessa.

4.Ai fini di una migliore comprensione della vicenda è necessario precisare
che il reato di cui all’art. 1161, cod. nav. è stato contestato (e ritenuto) sotto il
profilo della “arbitraria occupazione” perché la concessione demaniale marittima
suppletiva, rilasciata dal Comune di Alassio il 10/03/2006 (e prorogata

“ope

legis” al 31 dicembre 2009), non avrebbe mai prodotto i suoi effetti, essendo

sull’area demaniale) non rispettate, avendo gli imputati realizzato nel tempo
varie opere, alcune delle quali (quelle contestate al capo B della rubrica) poste in
opera successivamente al rilascio della concessione demaniale stessa.
4.1.Tra l’altro alcune delle opere descritte nella rubrica risultano contestate
come realizzate in epoca precedente il rilascio della concessione demaniale del
2006; altre (quelle contestate anche al capo B) sono contestate come realizzate
in epoca successiva al 2006.
4.2.0ra, a prescindere dall’efficacia o meno della concessione demaniale,
quel che qui conta è che l’imputazione ha certamente ad oggetto la realizzazione
di “innovazioni” non autorizzate all’interno dell’area demaniale marittima già
concessa agli imputati. Tuttavia la rubrica qualifica la condotta come occupazione
arbitraria perché – si afferma – con la realizzazione delle nuove opere è venuta
meno l’efficacia della concessione che vietava la realizzazione di nuove opere
senza autorizzazione. Si tratta di affermazione giuridicamente errata, sia perché
il divieto di nuove opere senza autorizzazione demaniale contenuto nell’atto
concessorio ribadisce un divieto già imposto a livello generale dal codice della
navigazione e non costituisce condizione risolutiva espressa con efficacia

“ex

tunc”della concessione demaniale stessa, ma di decadenza dalla stessa (art. 47,
comma 1, lett. f, cod. nav.), sia perché t portando il ragionamento alle sue
estreme conseguenzet la stessa condotta di “innovazioni non autorizzate” sarebbe
logicamente incompatibile in costanza di concessione demaniale, laddove questa
Suprema Corte, proprio ai fini della individuazione del momento della cessazione
della permanenza, distingue a seconda che l’innovazione sia stata realizzata
all’interno di un’area demaniale già in concessione oppure no. E’ infatti costante
l’insegnamento che il reato di realizzazione abusiva di innovazioni nell’area
demaniale, di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav., ha natura istantanea, in quanto
la consumazione cessa con la ultimazione delle opere che costituiscono
l’innovazione, a meno che non si determini un ampliamento abusivo dell’area già
occupata, nel qual caso si configura il reato di occupazione arbitraria a natura
permanente (Sez. 3, n. 20766 del 03/05/2006, Ferrante, Rv. 234481; Sez. 3, n.
10642 del 30/01/2003, Rosetti, Rv. 224356; Sez. 3, n. 5532 del 25/03/1997,
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subordinata a condizioni speciali (il divieto di eseguire di opere non autorizzate

Russo Volpe, Rv. 208390; cfr., altresì, Sez. U, n. 17178 del 27/02/2002,
Cavallaro).
4.3.11 che comporta la necessità di accertare l’epoca di realizzazione delle
opere che costituiscono innovazioni non autorizzate che il capo B della rubrica
colloca tra il 26 gennaio 2006 ed il 23 ottobre 2009. La Corte di appello – che
immotivatamente e con giudizio tranciante liquida come inattendibili le
testimonianze difensive, che avevano fatto risalire al 2004/2005 la realizzazione
delle opere, sol perché provenienti da “persone legate agli appellanti” – colloca la

fornisce coordinate più precise. Orbene, poiché il ricorso non è manifestamente
infondato, è certo che ad oggi il reato di cui al capo A è estinto per prescrizione,
essendo decorsi più di cinque anni dal 23 ottobre 2009.

5.A non diverse conclusioni si deve pervenire per il reato di cui al capo B.
5.1.A tal fine è necessario premettere che con sentenza n. 56 del 2016, la
Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 181,
comma 1-bis, lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137), nella parte in cui, anche quando non risultino superati i limiti
quantitativi previsti dalla successiva lettera b), punisce con la sanzione della
reclusione da uno a quattro anni, anziché con le pene più lievi previste dal
precedente comma 1 – che rinvia all’art. 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. 6
giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia – Testo A) – colui che, senza la prescritta autorizzazione o in
difformità di essa, esegua lavori di qualsiasi genere su immobili o aree che, per
le loro caratteristiche paesaggistiche, siano stati dichiarati di notevole interesse
pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla
realizzazione dei lavori.
5.2.A seguito dell’intervento del Giudice delle leggi, dunque, ai fini
dell’integrazione dell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n.
42 del 2004, non è più sufficiente che la condotta ricada su immobili od aree
che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole
interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente
alla realizzazione dei lavori o su immobili od aree tutelati per legge ai sensi
dell’articolo 142, essendo anche necessario che le opere realizzate siano di
notevole impatto volumetrico e che superino, dunque, i limiti previsti quantitativi
previsti dalla lettera b) dell’art. 181, comma 1-bis.
5.3.Nel caso di specie appare evidente, dalla stessa descrizione degli opere
abusivamente realizzate, che in nessun caso tali limiti risultano superati, sicché qualificato il reato come contravvenzione ai sensi dell’art. 181, comma 1, d.lgs.
4

realizzazione delle opere in epoca non antecedente al dicembre 2006, ma non

r

n. 42 del 2004, anch’esso deve essere dichiarato prescritto per le stesse ragioni
già esposte nel capitolo 4 che precede.
5.4.La sentenza impugnata deve perciò essere annullata senza rinvio perché
i reati, qualificato il delitto di cui al capo B come contravvenzione di cui all’art.
181, comma 1, cligs. n. 42 del 2004, sono estinti per prescrizione.

Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata per essere i reati estinti per
prescrizione.
Così deciso il 30/03/2016.

P.Q.M.

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