Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28722 del 23/03/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28722 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:

LEONE FRANCESCO nato a San Sebastiano al Vesuvio il 01/01/1961
MAZZOCCHI FRANCESCA nata a Casoria il 28/11/1965

avverso la sentenza del 19/11/2014 della Corte di appello di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
dott. Giuseppe Corasaniti che ha concluso chiedendo la declaratoria di
inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 23/03/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12.3.2014 il Tribunale di Noia, pronunciando nei
confronti di Leone Francesco e Mazzocchi Francesca, imputati (capo a) del reato
di cui all’art. 44 lett. b) d.P.R. 380/2001 ( per aver in concorso tra loro in qualità
di comproprietari, iniziato, continuato ed eseguito, in assenza del permesso di
costruire, le seguenti opere: installazione di tubolari metallici saldati su un lato al

copertura di una parte del cortile di pertinenza dell’abitazione) e (capo b) del
reato di cui agli artt. 93,94,95 d.P.R. 380/2001 e 2 legge regionale 7.1.1983 n. 9
( per aver eseguito i lavori relativi alle opere di cui al capo a) in zona sismica,
omettendo di depositare, prima dell’inizio dei lavori, gli atti progettualí presso
l’Ufficio del Genio Civile competente e senza aver prima ottenuto la prescritta
autorizzazione (Fatti accertati in Napoli il 9.9.2010), li dichiarava colpevoli dei
reati loro ascrittigli e, concesse ad entrambi le circostanze attenuanti generiche e
ritenuta la continuazione, li condannava alla pena di mesi due e giorni quindici di
arresto ed euro 5.000,00 di ammenda ciascuno, oltre al pagamento delle spese
processuali, con pena sospesa ed ordine di demolizione delle opere abusive e
rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
Con sentenza del 19.11.2014, la Corte di appello di Napoli, a seguito di
appello proposto dagli imputati, confermava la sentenza del Tribunale di Noia e
condannava gli imputati al pagamento delle spese del grado.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Leone
Francesco e Mazzocchi Francesca, per il tramite del difensore di fiducia,
articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la
motivazione, come disposto dall’art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen;
a.

Art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen., violazione ed errata

applicazione degli artt. 44 lett. b) d.P.R. 380/2001 93,94,95 d.P.R. 380/2001 e 2
legge regionale 7.1.1983 n. 9.
I ricorrenti deducono che i Giudici di merito sono incorsi in evidente errore di
giudizio nel ritenere che le opere realizzate debbano essere assentite con
permesso di costruire, in quanto lavori di minima rilevanza che non incidono sul
carico urbanistico e non comportano una trasformazione urbanistica ed edilizia
del territorio; aggiungono, inoltre, che le opere rientrerebbero nella più ampia
nozione di opere precarie.
b. Art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 125
cod. proc. pen.

2

balcone e dall’altro all’inferriata del muro di cinta al fine di predisporre la

I ricorrenti censurano l’omessa motivazione in ordine al reato contestato al
capo b) della rubrica.
Chiedono, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
L’art. 10 comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 380/2001 prevede, tra l’altro, che

sono subordinati a permesso di costruire, oltre agli interventi di ristrutturazione
edilizia che portino ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente e
che comportino aumento di unità immobiliari, anche quelli che comportino
modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici.
Ne consegue che, perché sia necessario il permesso di costruire è sufficiente
che vi sia una modifica della sagoma dell’edificio preesistente, non essendo
necessario anche il contestuale aumento di volume (Sez.3,n.35878 del
25/06/2008, Rv.241029; Sez.3, n. 11113 del 29/01/2008, Rv.239002).
E non è contestabile che la struttura in questione, costituita da una struttura
tubolare in ferro, modifichi in modo stabile e duraturo la sagoma dell’edificio
preesistente.
Né può ritenersi che si tratti di opera precaria.
E’ pacifico, infatti, nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità che in
materia edilizia al fine di ritenere sottratta al preventivo rilascio del permesso di
costruire la realizzazione di un manufatto per la sua asserita natura precaria, la
stessa non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione
soggettivamente data all’opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi alla
intrinseca destinazione materiale dell’opera ad un uso realmente precario e
temporaneo per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente
possibilità di successiva e sollecita eliminazione, non risultando rilevanti le
caratteristiche costruttive, i materiali impiegati e l’agevole o il mancato
ancoraggio ai suolo (Sez.3, n.966 del 26/11/2014, dep.13/01/2015,Rv.261636;
Sez.3,n.22054 del 25/02/2009, Rv.243710; Sez.3,n.20189 del 21/03/2006,
Rv.234325; Sez.3,n.37992 del 03/06/2004, Rv.229601; sez. 3, n. 24898 del
4.4.2003, Nagnì, Rv. 225380).
2. Il secondo motivo è inammissibile.
Ne va, infatti, rilevata l’inammissibilità ex art. 606, comma 3, cod. proc.
pen,. in quanto la questione sollevata in ricorso in ordine al reato contestato al
capo b) della rubrica non ha costituito oggetto dei motivi di appello avverso la
sentenza impugnata.

costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e

3. Essendo ricorsd- inammissibilé’e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al
pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in
dispositivo.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.500,00 ciascuno in favore della Cassa
delle Ammende.
Così deciso il 23/3/2016

P.Q.M.

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