Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28721 del 23/03/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28721 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SORTI GIUSEPPE, nato a Battaglia Terme il 25/08/1938

avverso la sentenza del 24/05/2013 della Corte di appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
dott. Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza
rinvio perché estinto il reato per morte dell’imputato.

Data Udienza: 23/03/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27.1.2012 il Tribunale di Milano, pronunciando nei
confronti di Sorti Giuseppe, imputato del reato di cui 2 d.lgs. 74/2000 perché in
qualità di legale rappresentante della COMMERCIALE LOMBARDA srl avvalendosi
di fatture fittizie in quanto riferite ad operazioni inesistenti indicava nella
dichiarazione annuale (II.DD. ed IVA) della detta società elementi passivi fittizi

61.267,20 nel 2006 (commesso in Milano tra il 2003 ed il 2006), lo dichiarava
responsabile dei reati ascrittigli e lo condannava alla pena di anni uno e mesi
otto di reclusione ed alle pene accessorie di legge, concedendo ì doppi benefici di
legge.
Con sentenza del 24.5.2013, la Corte di appello di Milano, a seguito di
appello proposto dall’imputato, dichiarava non doversi procedere nei confronti di
Sorti Giuseppe in ordine al reato ascrittogli perché estinto per prescrizione
limitatamente alle annualità 2003 e 2004 e, per l’effetto, rideterminava la pena
per le residue annualità 2005 e 2006 in anni uno e mesi sei e giorni quindici di
reclusione, confermando nel resto.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Sorti Giuseppe,
per il tramite del difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento ed articolando
i motivi di seguìto enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione,
come disposto dall’art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen:
a. art 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Il ricorrente deduce che la Corte di appello, nel confermare l’affermazione di
responsabilità, si limitava a riportare generiche formule di stile, facendo
riferimento alla mancanza di documentazione extra contabile ed alla mancanza
di consequenzialità di numerazione delle fatture, ribadendo quanto affermato
nella sentenza di primo grado e senza rispondere ai motivi di appello; inoltre,
non aveva tenuto nel debito conto la sentenza emessa dal Tribunale di Milano nei
confronti del coimputato Bianco Domenico.
b. art 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla mancata
concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorrente lamenta l’omessa motivazione in ordine agli elementi favorevoli
al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, specificamente indicati
nell’atto di appello.
c. Annullamento con rinvio ex art. 620 lett. a) cod. proc. pen.

2

pari ad euro 88.212,00 nel 2003, 177.585,60 nel 2004, 166.835,80 nel 2005,

Il ricorrente chiede l’annullamento con rinvio limitatamente all’annualità
2005 per essere decorso il termine prescrizionale e non essendo possibile
rideterminare la pena essendo stata tale annualità considerata pena base su cui
operare l’aumento per la continuazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sopravvenuta morte del ricorrente, intervenuta in data 15.12.2015 come

l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta estinzione
del reato al medesimo ascritto, ai sensi dell’art. 69 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
morte dell’imputato.
Così deciso il 23/3/2016

da acquisita certificazione anagrafica rilasciata dal Comune di Milano, determina

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