Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28721 del 16/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28721 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BRAIDIC GIANNI N. IL 04/09/1973
avverso la sentenza n. 2305/2004 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
29/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;
Data Udienza: 16/04/2014
c.c.: 16-4-14
FATTO E DIRITTO
1
Braidic Gianni ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in
epigrafe, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in punto di
affermazione della sua responsabilità.
2 .-. Il ricorso è inammissibile, in quanto basato su doglianze non consentite in
sede di giudizio di legittimità. Le censure del ricorrente attengono invero alla
valutazione della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del giudice di
merito e non può essere posta in questione in sede di giudizio di legittimità
quando fondata su motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel
caso di specie, i giudici di appello hanno preso in esame tutte le deduzioni
difensive e sono pervenuti alla decisione impugnata attraverso un esame
completo ed approfondito delle risultanze processuali, in nessun modo
censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica.
3 .-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille, determinata
secondo equità, alla Cassa delle ammende
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle Ammende.
Così yleciso in Roma, in data 16-4-14.
R.G. 37977-13