Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2872 del 11/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2872 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LA ROCCA MARCO N. IL 09/05/1982
avverso la sentenza n. 662/2012 TRIBUNALE di SIRACUSA, del
26/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

Data Udienza: 11/11/2015

OSSERVA

2. Il ricorso è inammissibile.
Le censure formulate sono manifestamente infondate ai sensi dell’art.
606, co. 3 0 , c.p.p. e sorrette da argomentazioni meramente apparenti, in
quanto prive di concreta attitudine a porre in contestazione la sentenza
gravata (difetto assoluto di specificità), oltre che irrimediabilmente
generiche, non essendo dato cogliere financo quale sia l’oggetto della
critica, mossa in termini massimamente sommari e vaghi.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma
di euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 11 novembre 2015
Il Co

estensore

Il esidente

1. La Rocca Marco, giudicato colpevole con la sentenza di cui in epigrafe
del reato di guida senza patente e condannato alla pena di giustizia,
lamenta violazione di legge in ordine all’affermazione di penale
responsabilità.

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