Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28713 del 10/03/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28713 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BELLA MARCELLO N. IL 28/03/1968
avverso la sentenza n. 500184/2013 TRIBUNALE di RAGUSA del 22/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/03/2016 la relazione fatta
dal Consigliere Dott. ANGELO MATTEO SOCCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PASQUALE FIMIANI
che ha concluso per :
(I n a, 14,1 l„,,t ; 5,5 • 13 ,’ ),’ 1.-4`

Udit i difensor Avv.;

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Sa-403 ; c.4 ft c_e ra_t.4„,ve_..i-h5.

Data Udienza: 10/03/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Il tribunale di Ragusa con sentenza di patteggiamento del 22
maggio 2014 applicava la pena di mesi 5 e giorni 20 di reclusione a Bella
Marcello e disponeva la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a cura
e spese dell’imputato (capo A- art. 93, 94, comma 1 e 95 del d. P.R. 380

2004).
2. Bella Marcello propone ricorso, tramite il difensore, per i
motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la
motivazione, come disposto dall’alt 173, comma 1, disp. att., cod. proc.
pen.
2. 1. Violazione di legge, articoli 181 del d. Igs n. 42 del 2004, in
relazione all’ordine di remissione in pristino dei luoghi, per autorizzazione
in sanatoria per compatibilità paesaggistica delle opere, allegata al
verbale di udienza del 22 maggio 2014.
L’opera abusiva è costituita da una tettoia delle dimensioni di m.
5,37 x 4,55 nel terrazzo, mq di superficie 24,33 chiusa con vetro e
coperta in legno.
All’udienza del 22 maggio 2014 è stata prodotta l’autorizzazione
in sanatoria per compatibilità paesaggistica delle opere, dell’8 maggio
2012 sovrintendenza di Ragusa.
Ai sensi dell’art. 181 del d. Igs. n 42 del 2004 sono escluse le
sanzioni amministrative accessorie. Per la cassazione il rilascio della
sanatoria esclude la demolizione, riduzione in pristino.
2. 2. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della
motivazione.
Il vizio di legge, di cui ai primo motivo, si risolve anche in vizio
di motivazione, infatti nella sentenza non sussiste motivazione sull’ordine
di ripristino pur in presenza di una autorizzazione di compatibilità
paesaggistica.

del 2001; capo B- art. 181, comma 1 bis, lettera a) del d. Igs. 42 del

Ha chiesto quindi l’annullamento della sentenza impugnata nella
parte in cui viene ordinata la rimessione in pristino.

CONSIDERATO IN DIRITTO

esecuzione con la trasmissione degli atti al Tribunale di Ragusa; in
applicazione del principio di conservazione degli atti (Sez. 3, n. 49317 del
27/10/2015 – dep. 15/12/2015, Clark e altro, Rv. 265538; Sez. 5, n.
16018 del 18/02/2015 – dep. 16/04/2015, Vilela Serrano, Rv. 263437;
Sez. 1, n. 4083 del 11/01/2013 – dep. 25/01/2013, Tabbí’, Rv. 254812;
Sez. 5, n. 503 del 11/11/2014 – dep. 08/01/2015, Viti, Rv. 262166).
Nella sentenza di patteggìamento impugnata nessuna
valutazione effettua il giudice sull’accertamento della compatibilità
paesaggistica, e sull’incidenza della stessa sull’ordine di remissione in
pristino dello stato dei luoghi. Tale valutazione non può effettuarsi in sede
di legittimità, risolvendosi in un accertamento di fatto tra le opere e la
compatibilità paesaggistica rilasciata.
La produzione documentale di pareri positivi di compatibilità
paesaggistica, se relativi ad abusi edilizi “minori” realizzati in zona
vincolata (art. 1, comma 36, L. 15 dicembre 2004, n. 308), obbliga il
giudice dell’esecuzione ad esercitare il potere – dovere di verificare se sia
legittimamente intervenuto l’accertamento di compatibilità paesaggistica,
comportando quest’ultimo l’inapplicabilità o l’obbligo di revocare l’ordine
di rimessione in pristino dello stato dei luoghi. (Sez. 3, n. 7111 del
17/11/2009 – dep. 23/02/2010, Capasso Barbato, Rv. 246202; vedi,
anche, Sez. 3, n. 40639 del 10/10/2008 – dep. 31/10/2008, Chialina, Rv.
241537).
4.

Inoltre in sede esecutiva dovrà valutarsi l’incidenza

dell’intervento della Corte costituzionale 11 gennaio – 23 marzo 2016 n.
56, che ha dichiarato incostituzionale parte dell’art. 181, comma 1 bis del
d. Igs. 42 del 2004 – (jus superveniens, vedi Sez. U, n. 42858 del

2f–11-#2//457-4;,-/

3. Il ricorso in Cassazione deve qualificarsi come incidente di

29/05/2014 – dep. 14/10/2014, P.M. in proc. Gatto, Rv. 260695);
valutazione che si risolve, anche questa, in un accertamento di fatto
sull’entità delle opere preclusa in sede di legittimità.

Qualificato il ricorso come incidente di esecuzione dispone la
trasmissione degli atti al tribunale di Ragusa.
Così deciso il 10/03/2016

P.Q.M.

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