Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28712 del 10/03/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28712 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CIRIELLO MARIA N. IL 23/06/1949

avverso la sentenza n. 3435/2011 CORTE APPELLO di MILANO del 12/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/03/2016 la relazione fatta
dal Consigliere Dott. ANGELO MATTEO SOCCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PASQUALE FIMIANI
che ha concluso per z< Ahh‘cripasiektry3 s e nza 1,, t e lk.v ,b r. e fr - ,c_t_e p rvw L's7:o alko M,04, Udit i difensor Avv.; f a. e Qt. CP444 ■ Inv$1 Vttov43. V4dt u.o: 4, 4. re a..-C,3) Data Udienza: 10/03/2016 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano con sentenza del 12 giugno 2014, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 15 dicembre 2010, dichiarava di non doversi procedere nei confronti di Cirillo Maria in ordine ai reati commessi nel mese di agosto 2005 e nei mesi da ottobre 2005 a luglio 2006 compreso, perché estinti per prescrizione, e rideterminava la pena in mesi 3 di I. 638 del 1983, commesso per i (residui periodi) mesi da agosto 2005 fino al febbraio 2007, per l'importo di C 3.861,90, complessivi - sia per il periodo prescritto e sia per il resto -. 2. Ricorre in cassazione l'imputata, tramite il difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Inosservanza di norme penali; depenalizzazione del reato. La legge delega (n. 67 del 2014) ha previsto la depenalizzazione per le somme inferiori a 10.000,00 C. 2. 2. Violazione di legge. Prescrizione I fatti prescritti alla data della sentenza erano relativi anche ai mesi fino all'ottobre 2006, e non fino al luglio 2006. 2. 3. Vizio di motivazione in ordine alla omessa sospensione della pena. 2. 4. Erroneo calcolo della pena. Non è stato calcolato lo sconto della pena per il rito abbreviato. Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. L'art. 3, comma 6, del d. Igs. n. 8 del 15 gennaio 2016 ha depenalizzato l'omesso versamento delle ritenute per gli importi non superiori ad C 10.000,00; nel nostro caso l'importo è inferiore alla nuova soglia di punibilità penale (C 3.861,90, complessivi - sia per il periodo prescritto e sia per il resto ); 1 reclusione ed C 300,00 di multa, per il reato di cui all'art. 2, comma 1 bis, del d. deve quindi emettersi sentenza di annullamento senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato (vedi, art. 8, comma 2, del d. Igs n, 8 del 2016). 3. 1. Non si dispone la trasmissione all'autorità amministrativa perché il reato risulta prescritto (art. 9, comma 1, del d. Igs. n. 8 del 2016). Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Così deciso il 10/03/2016 P.Q.M.

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