Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28711 del 10/03/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28711 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: RICCARDI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Barreca Giulia, nata a Napoli il 10/07/1963
Dello Iacolo Vincenzo, nato a Napoli il 27/06/1958

avverso la sentenza del 18/03/2014 della Corte di Appello di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18 marzo 2014 la Corte di Appello di Napoli – in
parziale riforma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Napoli in
data 19/06/2009 nei confronti di Barreca Giulia, Dello Iacolo Vincenzo e Dello
Iacolo Ciro, imputati del reati di cui agli artt. 54-1161 cod. nav., 44, lett. c),
93-95 d.P.R. 380 del 2001, 181, comma 1 bis, d.lgs. 42 del 2004, 734, 349 e

Data Udienza: 10/03/2016

337 cod. pen., per aver realizzato abusivamente uno stabilimento balneare
sulla spiaggia in località Coroglio – dichiarava l’estinzione per prescrizione dei
reati edilizi e in materia antisismica contestati ai capi B, C, E ed F,
rideterminando, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, le pene
inflitte in anni uno mesi otto di reclusione ed € 640,00 per Barreca, e in anni
uno mesi sei di reclusione ed € 600,00 per Dello Iacolo Vincenzo e Dello
Iacolo Ciro.

difensore di Barreca Giulia e Dello Iacolo Vincenzo, deducendo, quale unico
motivo, il vizio di motivazione in relazione alla richiesta di esclusione della
contestata aggravante della custodia con riferimento al reato di violazione di
sigilli.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
A prescindere dal rilievo che l’aggravante della custodia risulta contestata
soltanto nei confronti di Barreca Giulia, e che dunque il ricorso proposto
nell’interesse di Dello Iacolo Vincenzo appare del tutto generico, in quanto
privo di censure, la sentenza impugnata correttamente ha confermato la
decisione di primo grado che, con riferimento alla posizione di Barreca Giulia,
ha affermato la responsabilità penale in relazione al reato di violazione di
sigilli, in quanto nominata custode delle opere sottoposte a sequestro; sul
punto, la sentenza impugnata ha evidenziato il presupposto di fatto a p. 3, e,
in assenza di vizi di logicità, risulta corretta anche sotto il profilo giuridico ed
incensurabile in sede di legittimità.
Va, al riguardo, rammentato che nel giudizio di legittimità il vizio di
motivazione non è denunciabile con riferimento alle questioni di diritto decise
dal giudice di merito (Sez. 2, n. 3706 del 21/01/2009, Haggag, Rv. 242634),
e che in sede di legittimità non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su
una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta
disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo
sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall’art. 606, comma
primo, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei
fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e
senza lasciare spazio ad una valida alternativa (ex multis, Sez. 5, n. 607 del
14/11/2013, dep. 2014, Maravalli, Rv. 258679).

a2

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il

Nel caso in esame, la nomina di Barreca Giulia quale custode delle opere
sequestrate, i cui sigilli sono stati ripetutamente violati, costituisce, in assenza
di elementi di segno contrario, una circostanza di fatto che, non lasciando
spazio ad una valida alternativa, implica la reiezione della deduzione
difensiva.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al
pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di

determinare in Euro 1.000,00: infatti, l’art. 616 cod. proc. pen. non distingue
tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al
pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta sia
nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 cod. proc. pen., comma 3,
sia nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa
delle Ammende.

Così deciso in Roma il 10/03/2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo

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