Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28706 del 09/03/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28706 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: MANZON ENRICO

Data Udienza: 09/03/2016

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
1. Lanzara Comincio nato a Salerno il 03/01/1940
2. Pierro Gerardo nato a Mercato San Severino il 26/04/1935
3. Sullutrone Giovanni nato a Cava de’ Tirreni il 02/11/1948
4. Rizzo Vincenzo nato a Salerno il 05/10/1931
5. Sullutrone Nicola nato a Cava de’ Tirreni il 07/03/1947
6. Ra g o Giuliana nata a Salerno il 24/03/1967
7. Ra g o Roberto nato a Salerno il 06/06/1968
8. Gentile Nicola Massimo nato a Pizzo il 25/03/1953
9. Basile Matteo nato a Salerno il 05/02/1951
10. Craparo Charles Richard nato in USA il 01/10/1966
11. Mazzucca Pompeo Paolo nato a Barile il 16/11/1950
avverso la sentenza del 19/03/2015 della Corte d’appello di Salerno
visti g li atti, il provvedimento impu g nato e i ricorsi ;
udita la relazione svolta dal consi g liere Enrico Manzon ;
udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore g enerale Fulvio Baldi,
che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impu g nata
per intervenuta prescrizione;
udito per la parte civile l’avv.

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che ha concluso per il ri g etto dei ricorsi;

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uditi per gli imputati gli avv. Paolo Carbone, Felice Lentini, Lorenzo Lentini, Lucio
Basco, Francesco Saverio Dambrosio, Fabio De Ciuceis che hanno concluso
chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 19 marzo 2015 la Corte d’appello di Salerno
parzialmente riformava la sentenza in data 18 luglio 2012 con la quale il

alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 500 di multa ciascuno per i reati di cui
all’art. 44, comma 1, lett. a), d.P.R. 380/01, 110, 640 bis, cod. pen., Pierro
Gerardo alla pena di mesi 10 di reclusione ed euro 400 di multa per il reato di cui
agli artt. 110, 640 bis, cod. pen., nonché il Lanzara, il Sullutrone ed il Pierro in
solido al risarcimento dei danni alla parte civile Regione Campania da liquidarsi
in separata sede; aveva dichiarato non doversi procedere nei confonti del
Lanzara, del Sullutrone e del Pierro in ordine ad altri reati ex art. 110, 640 bis,
cod. pen. perché estinti per prescrizione; aveva assolto il Lanzara, Sullutrone
Giovanni, Sullutrone Nicola, Gentile Nicola Massimo, Basile Matteo dal reato di
cui agli artt. 110, 323, 479, cod. pen., perché il fatto non sussiste; aveva assolto
il Gentile, il Basile e Sullutrone Nicola dal reato di cui all’art. 44, comma 1, lett.
a), d.P.R. 380/01, per non aver commesso il fatto; aveva assolto il Lanzara,
Rago Roberto e Rizzo Vincenzo dal reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 483, 48,
477, cod. pen., perché il fatto non sussiste; aveva assolto il Lanzara e Sullutrone
Giovanni dai reati di cui agli artt. 483, 48, 323, cod. pen. perché il fatto non
sussiste; aveva assolto il Lanzara, Sullutrone Nicola, Sullutrone Giovanni,
Craparo Charles Richard e Mazzucca Pompeo Paolo dal reato di cui agli artt. 110,
48, 323, cod. pen., perché il fatto non sussiste; aveva assolto Rago Giuliana e
Sullutrone Nicola dal reato di cui agli artt. 110, 640 bis, cod. pen., per non aver
commesso il fatto; aveva assolto il Lanzara, il Pierro, Sullutrone Nicola, il
Mazzucca e Rago Giuliana dai reati di cui agli artt. 110, 56, 640 bis, cod. pen.,
perché il fatto non sussiste; aveva assolto il Lanzara dal reato di cui agli artt. 81
cpv., 626, cod. pen. perché il fatto non sussiste.
1.1 La Corte d’appello di Salerno, appunto in parziale riforma della sentenza
di primo grado, condannava Lanzara Comincio alla pena di mesi 9 di reclusione
per i reati di cui agli artt. 110, 323, 479 (capo A), 81 cpv., 110, 483, 48, 477,
cod. pen. (capo C) e 110, 48, 323, cod. pen. (capo E), condannava Sullutrone
Giovanni e Sullutrone Nicola alla pena di mesi 8 e giorni 15 di reclusione
ciascuno per i reati di cui agli artt. 110, 323, 479 (capo A) e 110, 48, 323, cod.
pen. (capo E), condannava Gentile Nicola Massimo e Basile Matteo alla pena di
mesi 8 e giorni 10 di reclusione ciascuno per i reati di cui agli artt. 110, 323, 479

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Tribunale di Salerno aveva condannato Lanzara Comincio e Sullutrone Giovanni

(capo A), condannava Rago Roberto e Rizzo Vincenzo alla pena di mesi 4 di
reclusione ciascuno per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 483, 48, 477, cod.
pen. (capo C); condannava Craparo Charles Richard e Mazzucca Pompeo Paolo
alla pena di mesi 4 di reclusione ciascuno per il reato di cui agli artt. 110, 48,
323, cod. pen. (capo E); dichiarava inoltre non doversi procedere nei confronti
del Lanzara, del Pierro, di Sullutrone Giovanni, di Sullutrone Nicola e di Rago
Giuliana in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 640 bis, cod. pen. (capi F e G) e
nei confronti del Lanzara, di Sullutrone Giovanni, di Sullutrone Nicola, del Gentile

380/01, (capo B, come originariamente contestato), perché estinti per
prescrizione. Confermava nel resto l’appellata decisione.
1.2 La Corte territoriale osservava anzitutto in ordine ai delitti di falso ed
abuso di cui ai capi A-E della rubrica nonchè alla contravvenzione urbanistica di
cui al capo B della rubrica medesima, nell’originaria contestazione, che la
decisione del primo giudice non poteva essere condivisa, poiché le risultanze
della perizia espletata in prime cure ad opera del prof. arch. Dal Piaz e
dell’ing.Salvati e le ulteriori fonti probatorie in atti erano univoche nel senso che
la Colonia San Giuseppe di Salerno, di proprietà della Curia Arcivescovile, era
stata trasformata in una residenza di tipo turistico, in palese violazione della
normativa urbanistica, sicchè le condotte descritte nella imputazione

de qua

dovevano considerarsi pienamente sussistenti sia con riguardo agli antefatti sia
con specifico riguardo al permesso a costruire n. 131/2007 sia con riguardo alla
prospettata realizzazione di uno stabilimento balneare accessorio oggetto
dell’atto di assenso SUAP n. 26/2008. La Corte affrontava altresì in particolare la
questione, posta dalla difesa, della portata preclusiva del giudicato
amministrativo derivante da pronuncia del locale TAR, peraltro negando tale
effetto giuridico a causa della ritenuta diversità di oggetto di quel processo
avanti all’AGA. Quanto all’elemento soggettivo dei reati di falso ed abuso,
rilevava rispettivamente che in ordine ai primi era sufficiente la coscienza e
volontà dell’ immutatio veri, mentre in ordine ai secondi, pur nell’assenza di
prove della collusione tra pubblici funzionari imputati ed i concorrenti coimputati, dovesse comunque ritenersi la sussistenza del correlativo dolo specifico
stante la portata concludente della macroscopicità dell’abuso urbanistico in
oggetto. Ancora in ordine all’elemento oggettivo dei delitti di abuso contestati
rilevava che bisognasse affermare la piena sussistenza della c.d. “doppia
ingiustizia” sia della condotta sia dell’evento di vantaggio patrimoniale. La Corte
peraltro constatava che, pur come riqualificato secondo l’imputazione originaria,
il reato urbanistico doveva considerarsi ormai prescritto.
1.3 Anche relativamente all’accusa rubricata sub C il giudice di appello
andava in difforme avviso dal primo giudice, poiché, in coerenza di quanto

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e del Basile in ordine a reato di cui agli artt. 110, cod. pen., 44, lett. c), d.P.R.

affermato relativamente al capo A, riteneva integrata la condotta di falso per
induzione nell’accatastamento del complesso edilizio in questione operata a
seguito delle trasformazioni oggetto del processo.
1.4 Ad ulteriore specificazione della riforma della sentenza appellata in
ordine all’accusa di abuso d’ufficio di cui al capo E, la Corte territoriale rilevava
che il giudicato amministrativo formatosi sulle strutture oggetto dell’ imputazione
doveva considerarsi solo parzialmente preclusivo, relativamente alle strutture
lignee, mentre non lo era rispetto alle piscine, poiché lo stesso TAR ne aveva

1.5 La Corte d’appello di Salerno infine osservava che la affermazione di
penale responsabilità in ordine alle accuse di truffa di cui ai capi F e G fatta dal
primo giudice era meritevole di conferma, ma che tuttavia i reati erano ormai
estinti per prescrizione. In questo senso, stante il gravame interposto dal PM,
riformava in peggio la formula terminativa nei confronti di Rago Giuliana.
1.6 In virtù di dette considerazioni, la Corte territoriale rivedeva il
trattamento sanzionatorio nei confronti degli imputati attinti da pronuncia di
condanna, nei termini anzi detti. Confermava nel resto l’appellata sentenza e
rigettava ogni ulteriore istanza.
2. Tutti gli imputati, tramite i rispettivi difensori fiduciari, hanno proposto
ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte salernitana.
Se ne espongono i relativi motivi secondo l’ordine cronologico di deposito.
3. Con atti depositati il 30 aprile 2015 ha proposto ricorso per cassazione
Giovanni Sullutrone
3.1 Con un primo ricorso, presentato dall’ avv. Felice Lentini, ha dedotto
cinque motivi.
3.1.1 Con un primo motivo lamenta violazione di legge e vizio della
motivazione con riguardo alle imputazioni di cui ai capi A e B. In tal senso
contesta le conclusioni peritali assunte dalla Corte d’appello di Salerno a base del
ribaltamento del giudizio di prime cure, con specifico approfondimento delle
ragioni che portano ad escludere la sussistenza di alcun illecito urbanistico nella
modificazione strutturale della Colonia San Giuseppe di cui agli oggetto di dette
imputazioni. In questo insiste per la rilevanza giuridico processuale preclusiva
del giudicato amministrativo intervenuto sulla questione. Afferma altresì
l’erronea interpretazione ed applicazione della normativa urbanistica da parte del
giudice di appello.
3.1.2 Con un secondo motivo si duole di violazione di legge e vizio della
motivazione quanto alla affermazione di sussistenza dell’elemento soggettivo
concorsuale nei delitti di abuso di ufficio in oggetto, particolarmente
evidenziando gli elementi contrari derivanti dalla cronologia degli eventi

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affermata l’illegittimità per l’assenza di adozione di un piano particolareggiato.

amministrativi correlativi e dall’assenza di alcuna prova di collegamenti personali
specificamente rilevanti tra i pretesi correi.
3.1.3 Con un terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio della
motivazione in ordine al falso per induzione di cui al capo E, in special modo
criticando la sentenza impugnata rispetto all’erronea valutazione delle
caratteristiche dell’atto amministrativo in oggetto.
3.1.4 Con un quarto motivo lamenta violazione di legge e vizio della
motivazione quanto ai reati di truffa di cui ai capi F e G, essendo evidente la

sua assoluzione con ampia formula terminativa.
3.1.5 Con un quinto motivo si duole di violazione di legge e vizio della
motivazione in ordine alla sua ritenuta condotta concorsuale nei reati di cui alle
accuse contestategli, essendo invece evidente la sua estraneità alle stesse.
3.2 Con il secondo contestuale ricorso, presentato dagli avv. Felice Lentini e
Paolo Carbone, ha dedotto ulteriori quattro motivi, preliArmente denunziando
un vizio motivazionale generale della sentenza impugnata individuato nella
necezione acritica delle risultanze peritali di primo grado.
3.2.1 Con un primo motivo si duole di violazione di legge e vizio della
motivazione in ordine al capo A e specificamente in relazione alla interpretazione
ed applicazione ai fini penali della normativa urbanistica. In particolare in questo
senso ripropone la questione della preclusività della sentenza TAR Salerno,
intervenuta nelle more del giudizio di appello, quale opposta soluzione delle
questioni di diritto amministrativo basanti l’accusa penale mossa nei suoi
confronti. Essenzialmente ribadisce la piena legittimità degli interventi edilizi
quali progettati, assentiti e realizzati. Censura inoltre la pronuncia per la
mancata valutazione del profilo soggettivo concorsuale nei reati di falso e abuso
contestatigli.
3.2.2 Con un secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio della
motivazione in ordine alle valutazioni della Corte territoriale relative al contestato
reato urbanistico di cui al capo B, censurandone l’omessa immotivata distinzione
tra aspetto edilizio ed aspetto gestionale della struttura in oggetto.
3.2.3 Con un terzo motivo si duole di violazione di legge e vizio della
motivazione in ordine al capo E, ribadendo l’assenza di elemento soggettivo del
reato e la preclusività integrale del giudicato amministrativo intervenuto sul
provvedimento oggetto dell’accusa.
3.2.4 Con un quarto motivo lamenta violazione di legge e vizio della
motivazione relativamente alle accuse di truffa sub. F e G della rubrica,
asserendo che tutte le pratiche inerenti le procedure di finanziamento pubbliche
correlative sono state effettuate in piena trasparenza, con particolare riguardo
alla finalità dell’opera edilizia finanziata ed alla sua destinazione d’uso finale.
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liceità delle richieste di finanziamento pubblico in questione e quindi doverosa la

4. Con atto depositato il 30 aprile 2015 ha proposto ricorso per cassazione
Nicola Massimo Gentile deducendo due motivi.
4.1 Con un primo motivo lamenta violazione di legge e vizio della
motivazione in relazione alle accuse di cui ai capi A e B della rubrica, allegando
ragioni sostanzialmente identiche a quelle di cui al primo motivo del ricorso di
Sullutrone Giovanni.
4.2 Con un secondo motivo si duole di violazione di legge e vizio della
motivazione in ordine alla affermazione di sussistenza dell’elemento soggettivo

da Sullutrone Giovanni nel secondo motivo di ricorso.
5 Con atto depositato il 30 aprile 2015, tramite il difensore avv. Fabio De
Ciuceis, ha proposto ricorso per cassazione Sullutrone Nicola deducendo un unico
complesso motivo.
5.1 n ricorrente censura la sentenza impugnata per vizio della motivazione e
violazione di legge particolarmente in ordine alla natura delle trasformazioni
progettate, assentite ed effettuate della Colonia San Giuseppe, essendonsene
travisata la portata effettiva; alla omessa valorizzazione del giudicato
amministrativo relativo; alla errata valutazione di sussistenza dell’elemento
soggettivo concorsuale dei delitti di abuso di ufficio. Afferma quindi in ultima
analisi che la Corte territoriale non ha assolto l’onere di “motivazione rafforzata”
in relazione ai punti di riforma della sentenza di primo grado, come richiesta
dalla giurisprudenza di legittimità.
6. Con atto depositato il 30 aprile 2015, tramite il difensore avv. Fabio De
Ciuceis, ha proposto ricorso per cassazione Pompeo Paolo Mazzucca deducendo
un unico complesso motivo.
6.1 n ricorrente censura la sentenza impugnata per vizio della motivazione e
violazione di legge in relazione alla sua affermata responsabilità per il concorso
nel reato di abuso di ufficio di cui al capo E della rubrica, facendo valere la
preclusione del giudicato amministrativo sul provvedimento oggetto
dell’imputazione, non avendo comunque assolto la Corte territoriale l’onere di
“motivazione rafforzata” in relazione ai punti di riforma della sentenza di primo
grado, come richiesta dalla giurisprudenza di legittimità.
7. Con atto depositato il 4 maggio 2015 ha proposto ricorso per cassazione
Craparo Charles Richard deducendo tre motivi.
7.1 Con un primo motivo si duole di violazione di legge e vizio della
motivazione in ordine alla riforma della pronuncia assolutoria di prime cure in
ordine all’unico capo di accusa che lo riguarda ossia il capo E della rubrica.
7.2 Con un secondo ed un terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio
della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della preclusività piena
del giudicato amministrativo relativo al provvedimento oggetto di detta
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del reato di abuso di ufficio contestatogli, richiamando gli stessi argomenti spesi

imputazione e particolarmente in ordine alla ritenuta esclusione da detto effetto
giuridico processuale delle piscine.
8. Con atto depositato il 6 maggio 2015 Nicola Sullutrone e Paolo Pompeo
Mazzucca hanno depositato, tramite l’avv. Giuseppe Saccone, un ulteriore
congiunto ricorso per cassazione deducendo due motivi.
8.1 Con un primo motivo propongono ulteriori profili di violazione di legge e
vizio della motivazione richiamando e sviluppando quelli già proposti dal codifensore avv. Ciuceis in ordine ai capi d’ accusa loro contestati.

previsione dell’art. 6, CEDU, avendo la Corte territoriale omesso di rinnovare
parzialmente il dibattimento in appello che di contro, per giurisprudenza della
Corte EDU ormai consolidata, era resa necessaria dalla diversa valutazione delle
prove testimoniali precedentemente assunte, ciò dovendosi considerare esteso
alla assunzione dei periti effettuata nel dibattimento di primo grado.
9. Con atto depositato il 29 maggio 2015 hanno proposto ricorso per
cassazione Lanzara Comincio, Basile Matteo, Rizzo Vincenzo e Pierro Gerardo
deducendo cinque motivi, previa generale eccezione di vizio della motivazione
della sentenza impugnata per l’assenza di valutazione critica del compendio
probatorio in rapporto alle deduzioni difensive ed alle contrarie argomentazioni
del primo giudice in partis quibus.
9.1 Con un primo motivo si dolgono di violazione di legge e vizio della
motivazione relativamente al capo A della rubrica, ripercorrendo
dettagliatamente la evoluzione storica della situazione di fatto e di diritto della
Colonia San Giuseppe di Salerno. Negano che in tale progressivo adattarsi della
sua destinazione d’uso siano mai state commesse illegittimità amministrativourbanistiche, sicchè l’accusa in questione ne risulta priva di fondamento, essendo
del tutto arbitrarie le contrarie considerazioni fatte in merito dai periti del
Tribunale. In questo senso assumono la portata dirimente e preclusiva della
sentenza TAR Salerno n. 671/2014. Insistono comunque che i successivi
adeguamenti strutturali e funzionali del complesso residenziale sono sempre stati
conformati alle necessità imposte dalla normativa succedutasi nel tempo. In
buona sostanza assumono la piena legittimità dell’attuale destinazione turistica
del complesso stesso, come del resto risulta dai vigenti strumenti urbanistici. Per
altro verso allegano la totale mancanza di prova di collusione con i coimputati
pubblici funzionari relativamente ai reati di falso ed abuso di ufficio, anche in
considerazione della cronologia degli eventi amministrativi correlativi.
9.2 Con un secondo motivo si dolgono di violazione di legge e vizio della
motivazione in ordine all’accusa di cui al capo B, per le posizioni Lanzara e
Basile. In particolare contestano il giudizio di illegittimità del permesso a
costruire n. 131/2007 valorizzato per la riqualificazione del fatto secondo l’ipotesi
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8.2 Con un secondo motivo lamentano che la decisione impugnata violi la

di accusa originaria, ancorchè ai soli fini della declaratoria di prescrizione del
reato.
9.3 Con un terzo motivo lamentano violazione di legge e vizio della
motivazione quanto ai capi C e D, accuse di falso nei confronti del Lanzara e del
Rizzo, affermando la correttezza della categoria catastale indicata negli atti
oggetto delle accuse medesime.
9.4 Con un quarto motivo si dolgono di violazione di legge e vizio della
motivazione in relazione al capo E, posizione Lanzara, assente ogni prova di

considerazione della efficacia preclusiva del giudicato amministrativo.
Aggiungono ulteriori rilievi circa la stessa insussistenza oggettiva del reato
medesimo.
9.5 Con un quinto motivo lamentano violazione di legge e vizio della
motivazione relativamente alle accuse di truffa mosse al Pierro ed al Lanzara sub
F e G della rubrica. Rivendicano la piena trasparenza delle procedure di richiesta
di concessione dei contributi pubblici inerenti gli interventi edilizi oggetto delle
altre accuse e pertanto l’assenza di ogni attività e fine decettivo dell’Ente
pubblico erogatore.
10. Con atto depositato il 4 giugno 2015 ha proposto ricorso per cassazione
Rago Giuliana deducendo tre pluriarticolati motivi.
10.1 Con un primo motivo si duole di violazione di legge e vizio della
motivazione in ordine alle accuse mossele sub. F e G, negando ogni sua
compartecipazione ai fatti ed affermando l’inconsistenza delle ragioni di riforma
della pronuncia pienamente assolutoria di prime cure.
10.2 Con un secono motivo lamenta violazione di legge e vizio della
motivazione per la svalutazione operata dal giudice di appello del giudicato
amministrativo intervenuto nelle more processuali in relazione alla destinazione
d’uso della struttura edilizia di proprietà diocesana oggetto delle accuse, che
comunque afferma essere pienamente conforme alla normativa urbanistica, con
correlativa errata interpretazione ed applicazione della medesima da parte della
Corte territoriale.
10.3 Con un terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio della
motivazione circa la ritenuta sussistenza delle condotte truffaldine, ancorchè al
solo fine di dichiarare la prescrizione del reato, essendo invece evidente che
tutte le procedure erogatorie dei finanziamenti in questione siano state svolte
con trasparenza e correttezza, essendo in particolare chiare le finalità delle
contribuzioni medesime in relazione alla conclamata destinazione d’uso della
struttura residenziale interessata alle stesse.
11. Con atto depositato il 4 giugno 2015 ha proposto ricorso per cassazione
Rago Roberto deducendo due pluriarticolati motivi.
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concorso del Lanzara nel reato di abuso oggetto dello stesso e comunque in

11.1 Con un primo motivo si duole di violazione di legge e vizio della
motivazione in ordine all’accusa di falso per induzione ritenuta fondata anche nei
suoi confronti dalla Corte d’appello di Salerno. In particolare sottolinea la sua
minima partecipazione alla procedura amministrativa de qua e la totale assenza
di ogni consapevolezza dolosa da parte sua.
11.2 Con un secondo motivo lamenta vizio della motivazione in ordine alla
classificazione catastale del complesso residenziale in oggetto, che di contro
afferma pienamente rispondente al suo stato di fatto e di diritto.

Basile, del Rizzo, del Pierro e di Giovanni Sullutrone hanno proposto quale nuovo
motivo di ricorso la violazione/falsa applicazione dell’art. 159, cod. pen.,
rilevando che la Corte d’appello di Salerno nel calcolare la prescrizione dei reati
per i quali ha pronunciato condanna nei loro confronti ha errato nel computare
un periodo di sospensione dei termini correlativi per effetto del rinvio operato
dall’udienza del 15 luglio 2013 a quella del 31 ottobre del medeismo anno.
Osservano in merito che tale rinvio è stato disposto non solo per l’adesione di
tutte le difese all’astensione proclamata dagli organismi di categoria, ma anche
per la mancata prova della notifica della fissazione della prima udienza agli
imputati Rizzo, Sullutrone Nicola, Gentile, Craparo e Mazzucca. Ne deducono la
maturata prescrizione dei reati di cui ai capi A e C della rubrica nonché quella
imminente del reato di cui al capo E.
13. Con memoria depositata il 25 febbraio 2016 l’avv. De Ciuceis, per gli
imputati Nicola Sullutrone e Mazzucca, rileva la maturata prescrizione dei reati
ascritti ai propri assistiti.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Appare necessaria una premessa di ordine generale.
E’ principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che «La formula
di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per
intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera
attività ricognitiva, l’assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico
dell’imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso
di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un
apprezzamento ponderato tra opposte risultanze» (tra le molte, da ultimo, v.
Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Culicchia, Rv. 259445).
E’ dunque alla luce di questo principio di diritto che vanno esaminate le
doglianze proposte con i ricorsi degli imputati, dapprima con riguardo ai
proscioglimenti per prescrizione già pronunciati nei gradi di merito oggetto di
alcuni ricorsi, poi rispetto ai reati per i quali vi è stata condanna in appello,
anch’essi tutti oggetto di impugnazione per cassazione, ma che risultano attinti
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12. Con memoria depositata il 12 febbraio 2016 i difensori del Lanzara, del

da fatti estintivi omologhi che si sono verificati nelle more di questo
procedimento di cassazione, in quanto rilevabili ossia alla condizione, su cui si
dirà oltre, che i relativi ricorsi possano considerarsi ammissibili.
2. Seguendo tale ordine, va dunque rilevato che il Tribunale di Salerno ha
dichiarato prescritto il reato di cui al capo F (artt. 110, 640 bis, cod. pen. in
danno della Regione Campania) per Lanzara, Pierro e Sullutrone G.,
limitatamente alle quote di finanziamento erogate il 6 maggio 2003 ed il 14
ottobre 2004; la Corte d’appello di Salerno ha confermato questa statuizione, ma

invece ne erano stati assolti per non aver commesso il fatto. La Corte territoriale
inoltre ha dichiarato prescritti i reati di cui al capo B, come originariamente
formulato ex art. 110, cod. pen., 44, lett. c), d.P.R. 380/2001, prosciogliendone
gli imputati Lanzara, Sullutrone G., Sullutrone N., Gentile e Basile nonché il reato
di cui al capo G (artt. 110, 640 bis, cod. pen. in danno della Regione Campania),
prosciogliendone gli imputati Lanzara, Pierro, Sullutrone G., Sullutrone N., Rago
G.
Le accuse in questione riguardano, per un verso, la contestata
trasformazione della destinazione urbanistica della Colonia S. Giuseppe di
Salerno da struttura assistenziale-caritatevole in struttura turistico-ricettiva con
finalità alberghiera liberamente fruibile, diversamente denominata “Angellara
Home-Villaggio San Giuseppe” (capo B), per altro verso, l’erogazione di
correlativi finanziamenti regionali con l’artificio di dissimulare nell’

iter

amministrativo detta trasformazione, altrimenti impeditiva dell’erogazione stessa
(capi F e G).
I giudici di merito hanno espresso valutazioni sensibilmente difformi sulla
fondatezza fattuale e sulla configurazione giuridica di queste imputazioni.
Il Tribunale ha affermato che il mutamento della destinazione d’uso del
complesso edilizio de quo non riguardasse la fase progettuale ed esecutiva della
sua ristrutturazione, bensì la successiva fase gestionale, così riqualificando il
fatto quale violazione dell’art. 44, comma 1, lett. a), d.P.R. 380/2001. In tal
senso il primo giudice aveva disatteso le difformi conclusioni dei periti nominati
(Dal Piaz e Salvati), ritenendo che la progettazione/esecuzione delle opere iin
oggetto non avevano fatto null’altro che adeguare la Colonia alle esigenze
moderne.
La Corte d’appello di contro, assegnando pieno credito a dette conclusioni
peritali, ha diversamente affermato la sussistenza dell’illecito urbanistico nella
formulazione di accusa originaria. In particolare la Corte, sempre sulla scorta
degli accertamenti dei periti officiosi, ha ritenuto che l’abuso oggetto
dell’imputazione non fosse altro che il compimento di una risalente e progressiva
attività illecita di trasformazione della Colonia in struttura turistico-alberghiera,

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l’ha estesa agli altri destinatari di questa accusa Rago G. e Sullutrone N., che

indicando le specifiche violazioni alla normativa urbanistica regionale e
comunale, sicchè ha affermato che il permesso a costruire n. 131/2007 oggetto
delle accuse altro non fosse che il compimento finale di tale attività. La Corte
territoriale inoltre ha dettagliatamente motivato circa il proprio convincimento
che la condotta de qua integrasse l’ipotesi di cui all’art. 44, comma 1, lett. c),
d.P.R. 380/2001, peraltro rilevando l’inefficacia preclusiva della sentenza TAR
Salerno emessa nelle more del procedimento di appello, poiché riguardante
diverso provvedimento amministrativo.

diversamente qualificato, si era consumato il tempo prescrizionale massimo
previsto dalle legge e quindi, come detto, ha prosciolto gli imputati per questa
causa estintiva del reato.
Pur essendo aggredita sul punto la sentenza impugnata da plurimi ed
articolati motivi di censura di tutti gli imputati interessati, non può certo
affermarsi che ricorra il citato presupposto per il suo annullamento e quindi per
l’adozione di una formula terminativa più favorevole ai ricorrenti.
Certamente infatti non può ritenersi “evidente”, nel senso precisato dalla
tralatizia massima trascritta sopra, la insussistenza del fatto illecito ovvero
l’assenza di responsabilità soggettiva degli imputati al riguardo.
Indiscussi i ruoli ascritti ai singoli ipotizzati concorrenti nella rubrica di
accusa, sul piano della oggettiva esistenza del reato le ampie considerazioni fatte
dai periti di ufficio, come puntualmente valorizzate nella sentenza di appello,
lasciano comunque ampie zone di ombra sui fatti in oggetto che quindi, a tutto
voler concedere, al più realizzano un contesto probatorio tale da non consentire
a questa Corte la pronuncia richiesta dai ricorrenti.
Analoghe considerazioni possono essere fatte per quanto riguarda i reati di
truffa in danno della Regione Campania (capi F e G).
In ordine alla fondatezza oggettiva di tali accuse le valutazioni dei due
giudici di merito realizzano una c.d. “doppia conforme”, basandosi sulla
considerazione che nelle istanze fatte all’Ente erogatore dei finanziamenti in
questione era dissimulato il mutamento della destinazine d’uso della Colonia S.
Giuseppe.
Come detto sopra, la Corte territoriale peraltro ha rilevato la maturata
prescrizione di entrambi i reati in oggetto ed emesso pronuncia di
proscioglimento di tutti gli imputati interessati con la conseguente formula, così
riformando in senso deteriore la sentenza di primo grado nei confronti di Giuliana
Rago. Tale ultima statuizione è stata argomentata sulla scorta del fatto che la
Rago fosse soggetto tecnicamente qualificato e del fatto che fosse altresì legata
da stretta parentela con il Lanzara, sicchè ne è dedotta la presunzione che essa

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Il giudice di appello ha tuttavia rilevato che per tale fatto, ancorchè

fosse ben consapevole dell’intento frodatorio dei co-imputati e ne fosse
compartecipe.
Questi elementi oggettivi e soggettivi non possono sicuramente indurre ad
affermare che, a fronte del pacifico inverarsi della causa estintiva dichiarata dalla
Corte territoriale, anche a conferma della parzialmente conforme sentenza del
primo giudice, i fatti non sussistano ovvero che Giuliana Rago non li abbia
commessi.
E del resto le pur doviziose e puntuali critiche che sul punto i ricorrenti

ricognitiva» che può essere condotta in qualsiasi grado quando sia accertata la
maturazione della prescrizione.
In conclusione, devono essere respinti i ricorsi che riguardano le dichiarate
estinzioni per prescrizione delle accuse sub B, F, G della rubrica.
3. La Corte d’appello di Salerno, riformando la sentenza di primo grado, ha
condannato Lanzara, Sullutrone G., Sullutrone N., Gentile, Basile, Rago R.,
Rizzo, Craparo e Mazzucca per i reati loro rispettivamente ascritti sub A, C ed E.
In sintesi, il giudice di appello, accogliendo il gravame del PM, ha ritenuto
che, sulla scorta delle considerazioni fatte in ordine alla natura di illecito
urbanistico della progettazione ed esecuzione delle opere di ristrutturazione della
Colonia San Giuseppe, assentite con il permesso a costruire n. 131/2007 del
Comune di Salerno, si siano integrati oggettivamente e soggettivamente i reati
di abuso di ufficio e di falso contestati sub A nonché di falso per induzione
contestato sub C; inoltre che il reato di abuso di ufficio contestato sub E è
sussistente in relazione alla autorizzata, mediante induzione in errore,
realizzazione di due piscine, non essendo la relativa legittimità del
provvedimento autorizzatorio coperta da giudicato amministrativo del TAR
Salerno, in quanto tale giudicato è limitato alle due strutture lignee indicate nella
imputazione.
Si deve tuttavia subito rilevare che tutti questi reati risultano estinti per
prescrizione maturata nelle more del presente giudizio di cassazione, ad
eccezione che per gli imputati Lanzara e Giovanni Sullutrone in relazione al capo
E, nella parte in cui la Corte d’appello di Salerno ne ha pronunciato condanna.
In particolare, tenuto conto delle interruzioni, per i reati di cui al capo A
(abuso di ufficio e falso) essendo stati commessi il 26 giugno 2007, il termine di
prescrizione massima è scaduto il 26 dicembre 2014; per il reato di cui al capo C
(falso), la cui consumazione finale è indicata il 20 dicembre 2007, il termine di
prescrizione massima è scaduto il 20 giugno 2015; per il reato di cui al capo E
(abuso d’ufficio per induzione), essendo stato commesso il 2 maggio 2008, il
termine di prescrizione massima è scaduto il 2 novembre 2015.

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interessati hanno sviluppato implicano tutt’altro che quella «mera attività

Tali termini risultano tuttavia sospesi per il Basile, Roberto Rago, il Lanzara
e Giovanni Sullutrone per mesi 4 e giorni 9 (dal 14 al 27 aprile 2011; dal 15
luglio al 31 ottobre 2013; dal 9 al 19 marzo 2015); per Nicola Sullutrone, il
Gentile, il Rizzo ed il Mazzucca di giorni 23 (dal 14 al 27 aprile 2011; dal 9 al 19
marzo 2015).
Pacifiche le cause sospensive derivanti dai rinvii della trattazione del
procedimento, in primo grado dal 14 al 27 aprile 2011 ed in appello dal 9 al 19
marzo 2015, quella ulteriore, sempre in appello, dal 15 luglio al 31 ottobre 2013,

circostanza che il differimento dell’udienza non era per loro dipeso dalla mancata
notifica della citazione (come per altri), bensì dalla adesione dei loro difensori
alla astensione proclamata dagli organismi di categoria, il che appunto implica la
sospensione del corso della prescrizione per durata pari al differimento disposto
(tra le molte, da ultimo, Sez. 3, n. 11671 del 24/02/2015, Spignoli, Rv.
263052).
Tenuto quindi conto di dette sospensioni, come “individualizzate”, quanto ai
reati di cui al capo A, essi risultano prescritti per tutti gli imputati (per Sullutrone
N. e Gentile il 16 gennaio 2015, per Lanzara, Sullutrone G. e Basile il 5 maggio
2015); ugualmente per tutti gli imputati risulta prescritto il reato di cui al capo C
(per Rizzo il 13 luglio 2015, per Lanzara e Rago R. il 20 ottobre 2015).
Il reato di cui al capo E (imputazione residua) risulta prescritto per Mazzucca
e Sullutrone N. (il 25 novembre 2015), ma non lo è ancora per Lanzara e
Giovanni Sullutrone.
4. Fatte queste considerazioni sul verificarsi, quasi globale, dell’estinzione
per prescrizione dei reati sub A, C ed E, si tratta di verificare se, per un verso,
possa giungersi a formulazione di proscioglimento più favorevole agli imputati,
sempre tenuto conto del principio di diritto esposto in premessa, per altro verso,
se i ricorsi degli imputati medesimi siano ammissibili, chè altrimenti la causa
estintiva non può essere rilevata in questa sede, poiché il rapporto processuale
del grado dovrebbe considerarsi non ritualmente instaurato, secondo consolidato
orientamento ermeneutico di questa Corte.
Orbene, per le considerazioni già sopra esposte, la prima verifica non può
che avere esito negativo, mentre, specularmente, la seconda porta a conclusioni
positive.
Specificamente, quanto ai reati di cui ai capi A e C, la complessità del
giudizio inerente la sussistenza e la collocazione oggettiva dell’ipotizzato abuso
urbanistico di cui al capo B, se nella fase progettuale/esecutiva (come ritenuto
dalla Corte d’appello) ovvero in quella gestionale (come affermato dal Tribunale),
sicuramente non consente di affermare

l’ “evidenza” dell’insussistenza dei

correlativi illeciti di falso ed abuso di cui alle imputazioni de quibus, ma, allo

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per il Basile, il Rago, il Lanzara e Sullutrone G. essenzialmente dipende dalla

stesso tempo, implica la non manifesta infondatezza dei plurimi motivi di ricorso
in merito alle accuse medesime formulati dagli imputati interessati,
particolarmente con riguardo alle argomentazioni di diritto urbanistico
extrapenale.
Per quanto riguarda il, residuo, reato di cui al capo E, deve rilevarsi che la
motivazione della Corte d’appello di Salerno risulta inadeguata e nella sostanza
mancante, limitandosi ad una lapidaria considerazione sulla portata non
pienamente preclusiva del giudicato amministrativo, eccepito invece come tale

Ciò quindi comporta, stante la fondatezza dei motivi di ricorso correlativi, la
dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato de quo nei confronti del
Mazzucca e di Nicola Sullutrone; l’annullamento con rinvio per il Lanzara e
Giovanni Sullutrone.
5. In conclusione, va disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata nei confronti di Rizzo Vincenzo, Sullutrone Nicola, Rago Roberto,
Gentile Nicola Massimo, Basile Matteo, Craparo Charles Richard, Mazzucca
Pompeo Paolo, per essere i reati agli stessi rispettivamente ascritti ai capi A, C
ed E estinti per prescrizione.
Va annullata, senza rinvio, la sentenza impugnata nei confronti di Lanzara
Comincio limitatamente ai reati di cui ai capi AeCe nei confronti di Sullutrone
Giovanni limitatamente al reato di cui al capo A, per essere detti reati estinti per
prescrizione.
Va annullata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli,
limitatamente al residuo reato di cui al capo E ascritto a Lanzara Comincio e
Sullutrone Giovanni.
Infine i ricorsi vanno rigettati nel resto.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Rizzo Vincenzo,
Sullutrone Nicola, Rago Roberto, Gentile Nicola Massimo, Basile Matteo, Craparo
Charles Richard, Mazzucca Pompeo Paolo, per essere i reati agli stessi
rispettivamente ascritti ai capi A, C ed E estinti per prescrizione.
Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata nei confronti di Lanzara
Comincio limitatamente ai reati di cui ai capi AeCe nei confronti di Sullutrone
Giovanni limitatamente al reato di cui al capo A, per essere detti reati estinti per
prescrizione.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli,
limitatamente al residuo reato di cui al capo E ascritto a Lanzara Comincio e
Sullutrone Giovanni.
Rigetta nel resto i ricorsi.
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dai ricorrenti.

Così deciso il 09/03/2016

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