Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28702 del 25/02/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28702 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Giuffrida Giuseppe Salvatore Sergio, nato a Enna il 06/08/1974,

avverso la sentenza del 12/06/2014 della Corte di appello di Caltanissetta;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1.11 sig. Sergio Giuffrida Giuseppe Salvatore, nei cui confronti si procede per
il reato di cui all’art. 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, perché, quale titolare
della omonima ditta individuale, aveva omesso di versare le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulletrbtribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti nel

Data Udienza: 25/02/2016

mese di aprile 2009, per un importo complessivo pari ad C 1.330,00, ricorre per
l’annullamento della sentenza del 12/06/2014 della Corte di appello di Caltanissetta che, in totale riforma della pronuncia assolutoria per non aver commesso il
fatto del 27/05/2013 del Tribunale di quello stesso capoluogo impugnata dal
Pubblico Ministero, lo ha riconosciuto responsabile del reato ascrittogli e lo ha
condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di venti giorni di reclusione e
200,00 euro di multa.
1.1.Con unico motivo eccepisce d’esser stato solo un prestanome dell’impre-

tore di fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. La sentenza deve annullata d’ufficio perché il fatto non è previsto dalla
legge come reato.

3.Con legge n. 167 del 2014, il Governo è stato delegato, tra l’altro, a
«trasformare in illecito amministrativo il reato di cui all’articolo 2, comma 1bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 , purché l’omesso versamento non ecceda
il limite complessivo di 10.000 euro annui e preservando comunque il principio
per cui il datore di lavoro non risponde a titolo di illecito amministrativo, se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione».
3.1.11 Governo ha attuato la delega con d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, con
cui è stato previsto che l’omesso versamento all’INPS delle ritenute previdenziali
e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti costituisce illecito amministrativo se l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, applicandosi, in tal caso, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a
euro 50.000 (art. 3, comma 6).
3.2.Secondo quanto dispone l’art. 8, comma 1, le disposizioni del d.lgs. n. 8
del 2016 che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore
del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con
sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
3.3.In tal caso l’autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all’autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in
illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa
alla medesima data (art. 9, comma 1).

2

sa, senza alcun reale potere gestorio esercitato in via esclusiva dall’amministra-

3.4.Nel caso di specie il reato non è prescritto.
3.5.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza
rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato (art. 9, comma 3),
con trasmissione degli atti alla Direzione Provinciale dell’INPS di Enna.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dal-

ciale dell’INPS di Enna.
Così deciso il 25/02/2016

la legge come reato e dispone trasmettersi copia degli atti alla Direzione Provin-

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