Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28701 del 25/02/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28701 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Staderini Alessio, nato a Prato il 17/07/1950,

avverso la sentenza del 10/03/2014 della Corte di appello di Firenze;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1.11 sig. Alessio Staderini, nei cui confronti si procede per il reato di cui agli
artt. 81, cpv., cod. pen., 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, perché, quale
socio accomandatario della omonima società in accomandita semplice, aveva
omesso di versare le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribu-

Data Udienza: 25/02/2016

zioni corrisposte ai lavoratori dipendenti nei mesi da febbraio a novembre 2006,
per un importo complessivo pari ad C 1.777,00, ricorre per l’annullamento della
sentenza del 10/03/2014 della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma
di quella del 18/07/2013 del Tribunale di Prato da lui solo impugnata, ha dichiarato non doversi procedere per gli omessi versamenti delle ritenute operate sulle
retribuzioni corrisposte nei mesi di febbraio e marzo 2006, perché i relativi reati
sono estinti per prescrizione, ha confermato la affermazione della sua penale responsabilità per gli omessi versamenti delle ritenute operate allo stesso titolo nei

di 1296,00 euro di multa, di cui 1026,00 euro in sostituzione di 27 giorni di reclusione.
1.1.Con il primo motivo eccepisce la prescrizione del reato maturata prima
della sentenza impugnata (ed erroneamente non rilevata) per gli omessi versamenti delle ritenute operate anche sulle retribuzioni corrisposte nei mesi fino al
luglio 2006 compreso.
1.2.Con il secondo eccepisce la prescrizione maturata tra la data del deposito della motivazione della sentenza e il termine per la sua impugnazione, con
conseguente estinzione del reato nella sua interezza.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, ma la sentenza deve annullata d’ufficio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

3.11 reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali è
reato omissivo istantaneo che si consuma nel momento in cui scade il termine
utile concesso al datore di lavoro per il versamento, attualmente fissato, dall’art.
2, comma primo, lett. b) d.lgs. n. 422 del 1998, al giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi (Sez. 3, n. 26732 del 05/03/2015,
Bongiorno, Rv. 264031; Sez. 3, n. 615 del 14/12/2010, Ciampi, Rv. 249164;
Sez. 3, n. 20251 del 16/04/2009, Casciaro, Rv. 243628).
3.1.Poiché il termine di prescrizione è pari a sette anni e mezzo (Sez. 3, n.
3391 del 12/11/2014, Pollicoro, Rv. 262015), il 16 novembre 2013 è maturata
per l’omesso versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte nel
mese di aprile 2006.
3.2.Bisogna considerare, però, che il corso della prescrizione resta sospeso
per i tre mesi successivi alla contestazione o alla notifica dell’avvenuto accerta-

2

mesi da aprile a novembre 2006, e ha rideterminato la residua pena nella misura

,

,

mento (art. 2, comma 1-quater, d.l. n. 463 del 1983, cit.), con conseguente spostamento della data di maturazione del termine al 16 febbraio 2014.
3.3.Nel caso di specie, inoltre, il dibattimento è stato sospeso in primo grado per 54 giorni, dal 14/02/2013 al 09/04/2013, e per ulteriori 49 giorni, dal
30/05/2013 al 18/07/2013, per impedimento del difensore, con slittamento del
termine di prescrizione al 30 maggio 2014, data di gran lunga successiva a quella della sentenza impugnata.
3.4.Le censure del ricorrente (che sfronda dal calcolo della prescrizione i

tutto infondate.

4.Non è scrutinabile il secondo motivo, essendo noto che il ricorso per cassazione, quando siano generici o manifestamente infondati i motivi, non può essere proposto esclusivamente per eccepire la prescrizione maturata successivamente alla data della sentenza impugnata (Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001,
Cavalera, Rv. 219531).
4.1.L’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, infatti, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di
non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del
22/11/2000, Rv. 217266).
4.2.11 reato, dunque, non è prescritto.

S.Con legge n. 167 del 2014, il Governo è stato delegato, tra l’altro, a
<>.
5.1.11 Governo ha attuato la delega con d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, con
cui è stato previsto che l’omesso versamento all’INPS delle ritenute previdenziali
e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti costituisce illecito amministrativo se l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, applicandosi, in tal caso, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a
euro 50.000 (art. 3, comma 6).
5.2.Secondo quanto dispone l’art. 8, comma 1, le disposizioni del d.lgs. n. 8
del 2016 che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore

periodi di sospensione indicati ai due capoversi che precedono) sono perciò del

del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con
sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
5.3.In tal caso l’autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all’autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in
illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa
alla medesima data (art. 9, comma 1).
5.4.Nel caso di specie il reato non è prescritto perché irrevocabilmente ac-

5.5.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza
rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato (art. 9, comma 3),
con trasmissione degli atti alla Direzione Provinciale dell’INPS di Prato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e dispone la trasmissione degli atti alla Direzione Provinciale
dell’INPS di Prato.
Così deciso il 25/02/2016

certato il 10/03/2014.

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