Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28696 del 08/06/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28696 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SCISCIONE ARMANDO nato il 25/09/1936 a PRIVERNO parte offesa nel
procedimento
LANZI ROSA nato il 15/05/1943 a PRIVERNO parte offesa nel procedimento
c/
MOSCATELLO BARBARA nato il 12/01/1974 a ROMA
SAVASTANO CARLO nato il 11/07/1974 a SEZZE
SAVASTANO MAURIZIO
SAVASTANO ANNA MARIA
BERTI CLARA nato il 07/03/1953 a SEZZE
IACOMINO MADDALENA nato il 30/09/1966 a TORRE DEL GRECO

avverso il decreto del 04/05/2012 del GIP TRIBUNALE di LATINA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO
SCARLINI;
lette/sentite le conclusioni del PG

Data Udienza: 08/06/2016

RITENUTO IN FATTO
1 – Con decreto del 4 maggio 2012 il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Latina disponeva l’archiviazione del procedimento contro Barbara
Moscatello, Carlo Savastano ed altri per i delitti di lesioni aggravate, ingiuria e
minaccia grave consumati il 24 ottobre 2010, poiché gli elementi d’accusa
raccolti non erano sufficienti a sostenere l’accusa in giudizio.
2 – Propongono ricorso a mezzo del proprio difensore i querelanti Armando
Sciscione e Rosa Lanzi, anche quali genitori di Francesco Sciscione.

denuncia anche da Savastano e Moscatelli, agenti della Polizia di Stato, a seguito
della quale si era iscritta notizia di reato a carico di Armando Sciscione e Rosa
Lanzi.
Il Giudice aveva ritenuto di archiviare il presente procedimento nato da una
controquerela dei ricorrenti, ritenendo attendibile la sola, alternativa, versione
fornita dai poliziotti e riscontrata dalla certificazione medica dai medesimi
prodotta.
Con l’unico motivo di ricorso deducono la violazione di legge ed in
particolare degli artt. 408 e 178 cod. proc. pen., avendo il giudice disposto
l’archiviazione de plano senza neppure avvisare le persone offese che ne
avevano fatto espressa richiesta, della richiesta del pubblico ministero.
3 – Il Procuratore generale di questa Corte chiede, in accoglimento del
ricorso, l’annullamento del decreto impugnato senza rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1 – Nella querela sporta il 15 gennaio 2011 (depositata il 19 gennaio 2011) i
due ricorrenti avevano chiesto di essere informati, ai sensi dell’art. 408 cod.
proc. pen., della richiesta di archiviazione eventualmente avanzata dal pubblico
ministero in ordine ai fatti dai medesimi denunciati.
Il pubblico ministero formulava la predetta richiesta, con atto del 14 aprile
2012, assumendo che la versione dei fatti fornita dai querelanti, letta in
contrapposizione con la versione fornita dai denunciati (a loro volta querelanti),
non era attendibile, anche perché non era sufficientemente riscontrata dalle
certificazioni mediche.
I ricorrenti non venivano informati di tale richiesta, né si teneva l’udienza di
comparizione delle parti prevista dall’art. 409 cod. proc. pen., e il Giudice, con il
decreto impugnato, disponeva l’archiviazione del procedimento perché

“gli

elementi raccolti non sono sufficienti a sostenere l’accusa in giudizio”.
2 – Deve così applicarsi il principio di diritto costantemente affermato da
questa Corte secondo il quale l’omesso avviso della richiesta di archiviazione alla
1

Premettevano che, per i fatti occorsi il 24 ottobre 2010, era stata presentata

persona offesa che ne abbia fatto richiesta determina la violazione del
contraddittorio e la conseguente nullità del decreto di archiviazione ai sensi
dell’art. 127, comma quinto, cod. proc. pen. (da ultimo: Sez. 6, n. 24273 del
19/03/2013, Tonietto, Rv. 255108).
3 – Il decreto di archiviazione va, pertanto, annullato senza rinvio
limitatamente ai fatti denunciati dai ricorrenti (non essendo esplicitata agli atti
pervenuti a questa Corte la sorte processuale delle accuse mosse agli odierni
querelanti) e gli atti vanno trasmessi alla Procura della Repubblica procedente.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato nella parte relativa ai fatti
denunciati dai ricorrenti e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Latina.
Così deciso in Roma 1’8 giugno 2016.

P.Q.M.

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