Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28694 del 07/06/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28694 Anno 2016
Presidente: ZAZA CARLO
Relatore: GORJAN SERGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TERI LIANA nato il 22/09/1957 a FIRENZE parte offesa nel procedimento
c/
GIAMMONA GIUSEPPE nato il 07/11/1981 a PALERMO

avverso il decreto del 29/04/2014 del GIP TRIBUNALE di FIRENZE
sentita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO GORJAN;
lette/sentite le conclusioni del PG

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 07/06/2016

Letta la richiesta scritta del Procuratore Generale in persona del dott. Giuseppe
Corasaniti
che ha concluso per l’annullamento senza rinvio.

Ritenuto in fatto

decreto impugnato, reso il 29.4.2014, ha accolto l’istanza di archiviazione del
procedimento penale,scaturito dalla querela proposta da Liana Teri, avanzata dal
P.M. presso quel Tribunale.
L’impugnante osserva come solamente il 24.7.2015 ha avuto modo di sapere che
era stato adottato il provvedimento di archiviazione senza che il P. M. avesse
provveduto ad avvisarla della sua istanza, nonostante avesse proposta rituale
richiesta di essere avvertita dell’eventuale richiesta d’archiviazione.
Pertanto la Teri instava per l’annullamento del provvedimento in quanto emesso
in violazione di legge ossia nell’inosservanza di disposizione in art 408 comma 2
cod. proc. pen.
All’odierna udienza camerale,acquisito il parere scritto del il P.G. che instava per
l’annullamento senza rinvio,la Corte decideva la questione come illustrato in
presente sentenza.

Ritenuto in diritto
Il ricorso mosso da Liana Teri ha fondamento giuridico e va accolto.
E’ dato documentale che l’impugnante, nel proporre querela, ebbe anche
specificatamente richiedere d’esser avvista dell’eventuale istanza d’archiviazione.
Ciò nonostante in atti non è dato rilevare la notifica della richiesta d’archiviazione
formulata dal P.M. ed accolta dal G.I.P. con il decreto impugnato.
Concorre dunque la violazione del disposto ex ad 408 comma 2 cod. proc. pen.
con conseguente annullamento del provvedimento senza rinvio e rimessione

Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale ordinario di Firenze con il

degli atti al P.M. presso il Tribunale di Firenze acché provveda alla notifica della
sua istanza anche alla richiedente Teri, ex art 408 cod. proc. pen.
P. Q. M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al

Così deciso in Roma il 7 giugno 2016.

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze per I”ulteriore corso.

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