Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28693 del 07/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 28693 Anno 2016
Presidente: ZAZA CARLO
Relatore: GORJAN SERGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI ASTI
nei confronti di:
LAMBARDI SAID nato il 02/04/1983

avverso la sentenza del 23/07/2015 del TRIBUNALE di ASTI
sentita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO GORJAN;
lette/sentite le conclusioni del PG

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 07/06/2016

Letta la richiesta scritta del Procuratore Generale in persona del dott. Fulvio Baldi
che ha concluso per l’annullamento con rinvio al Tribunale d’Asti.

Ritenuto in fatto
Il Giudice monocratico del Tribunale d’Asti con la sentenza impugnata, resa il
23.7 – 13.10.2015, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Said

131 bis cod. pen.
In limine litis,prima della dichiarazione di apertura del dibattimento ,il Giudice del
Tribunale d’Asti ebbe a sentite appositamente le parti e,quindi, emise la sentenza
impugnata applicando la causa di non punibilità.
Avverso la sentenza di proscioglimento resa dal Tribunale, il P.M. ha proposto
ricorso per cassazione, rilevando vizio di violazione di legge in quanto la
sentenza de qua emessa ex art 469 cod. proc. pen. nonostante l’opposizione
palesata dal P.M.
All’odierna udienza camerale letto il parere del P.G. che concludeva per
l’annullamento con rinvio,la Corte adottava soluzione come illustrato in presente
sentenza.

Ritenuto in diritto
Il ricorso de quo s’appalesa fondato e va accolto con conseguente annullamento
senza rinvio della sentenza impugnata.
Concorre il vizio denunziato posto che – Cass. SU 3027/02 – la sentenza
impugnata risulta emessa senza che si sia proceduto al dibattimento e
nonostante l’opposizione espressa dal P.M. a definizione del procedimento,ex art
469 cod. proc. pen.
In effetto come anche insegna altro arresto di questa Corte – Cass. 47039/15 l’interpolazione della norma per inserire il cenno alla sua applicabilità pure in
relazione alla causa di non punibilità ex art 131 bis cod. pen., non ha inteso
1

Lambardi in ordine al delitto di furto concorrendo la causa di non punibilità ex art

svincolare la pronunzia di proscioglimento predibattimentale dai requisiti
espressamente previsti dalla norma in art 469 cod. proc. pen., ossia dalla non
opposizione delle parti.
L’intervento legislativo s’è reso necessario per consentire l’applicabilità della
speciale causa di non punibilità anche in sede predibattimentale, altrimenti
preclusa – diversamente che in art 429 cod. proc. pen.- dal tenore letterale della

Come sottolineato dal citato arresto specifico sul punto di questa Corte, non
concorre alcuna impossibilità astratta all’applicazione della causa di non
punibilità ex art 131 bis cod. pen. pur in presenza del requisito della non
opposizione delle parti,poiché comunque la sua applicazione presuppone
l’accertamento dell’esistenza del fatto reato che solamente si ritiene di non
punire, stante la sua tenuità.
Quindi l’aver il P.M. chiesto il giudizio non gli impedisce d’accedere alla soluzione
ex art 469 cod. proc. pen. poiché comunque rimane accertata la sussistenza del
fatto reato postulato,mentre comunque l’imputato ha interesse ad opporsi
perseguendo una assoluzione piena.
Dunque né per finalità né per struttura l’interpolazione innovativa della norma in
art 469 cod. proc. pen. lumeggia che il proscioglimento,ex art 131 bis cod. pen.,
possa intervenire al di fuori delle condizioni imposte dall’art 469 cod. proc. pen.,
nella specie non rispettate dal Giudice di Asti.
Consegue l’annullamento della sentenza impugnata.
Sorge questione circa la conseguenza, a seguito dell’annullamento, ossia se la
sentenza de qua era da qualificare siccome predibattimentale – con il ricorso per
cassazione qual mezzo proprio d’impugnazione e l’assenza di rinvio – ovvero
dibattimentale – con conseguente qualificazione del ricorso quale impugnazione
per saltum ex art 569 cod. proc. pen. ed il rinvio al Giudice competente per
l’appello -.

2

citata norma.

,

E’ opinione di questo Collegio – diversamente che nella sentenza n° 47039/15 che lo scrimine tra i due tipi di pronunzie sia da ricercare nell’intervenuta o meno
apertura del dibattimento – Cass. 8667/12, Cass. 2441/08 – posto che
l’accertamento della costituzione delle parti appare attività anche correlata al
rispetto della prescrizione,in art 469 cod. proc. pen., della necessità di comunque

Nella specie dattesame del verbale di udienza appare che il Giudice procedette a
sentire le parti circa la definizione del procedimento, mediante applicazione della
causa di non punibilità, subito dopo aver constatata la costituzione delle parti e
prima di aver aperto il dibattimento.
Quindi secondo l’opzione interpretativa seguita da questo Collegio, la sentenza
impugnata risulta resa propriamente,ex art 469 cod. proc. pen.,e l’annullamento
interviene senza rinvio e gli atti vanno rimessi al Tribunale d’Asti poiché si
proceda al dibattimento.
P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti al
Tribunale di Asti per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 7 giugno 2016.

sentire le parti ovvero porle in condizioni di interloquire.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA