Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28692 del 07/06/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28692 Anno 2016
Presidente: ZAZA CARLO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore e procuratore speciale di:
Manni Giacomo, nato ad Ascoli Piceno, il 21/12/1979;
quale persona offesa nel procedimento nei confronti di:
Mazzù Marcello, nato a Torino, il 16/8/1957;

avverso il decreto del 10/11/2015 del G.i.p. del Tribunale di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale
Dott. Francesco Mauro Iacoviello, il quale ha richiesto l’annullamento con rinvio del
provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1

Data Udienza: 07/06/2016

1.Manni Giacomo, nella sua qualità di persona offesa, ricorre avverso il decreto con il
quale il G.i.p. del Tribunale di Torino ha disposto l’archiviazione del procedimento a
carico di Mazzù Marcello per il reato di diffamazione. In particolare il ricorrente
lamenta la violazione del contraddittorio per aver il giudice provveduto de plano, senza
tenere conto dell’opposizione alla richiesta di archiviazione tempestivamente
presentata.
2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Dagli atti risulta che la persona offesa ha

dalla notifica dell’avviso ex art. 408 c.p.p., opposizione di cui il decreto impugnato non
dimostra aver tenuto conto nemmeno implicitamente con conseguente violazione del
contraddittorio.
3. Il decreto impugnato deve pertanto essere annullato senza rinvio e gli atti trasmessi
al Tribunale di Torino per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al
Tribunale di Torino per l’ulteriore corso.
Così deciso il 7/6/2016

effettivamente proposto opposizione alla richiesta di archiviazione entro i dieci giorni

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