Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28690 del 06/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 28690 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: AMATORE ROBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
PALMA PASQUALE, nato a NAPOLI, il 10.04.1981 ;
avverso l’ordinanza del Tribunale della Libertà di Napoli del 1.2.2016 ;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso ;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Roberto Amatore ;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Antonio Balsamo
che ha concluso per il rigetto del ricorso ;
udito per l’imputato l’Avv. Fariello, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso ;

RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame di Napoli, decidendo in sede di rinvio
dalla Corte di Cassazione, ha disposto procedersi al ripristino della misura cautelare della
custodia cautelare in carcere nei confronti di PALMA PASQUALE, così come disposta
originariamente con ordinanza emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Napoli in data 7.7.2015
e successivamente annullata con provvedimento del 31.7.2015 da parte del medesimo
Tribunale del Riesame.
Più in particolare, la Corte di Cassazione in sede di annullamento con rinvio della ordinanza da
ultimo menzionata ed impugnata dal P.m. richiedeva al giudice del riesame una rivalutazione
unitaria e non parcellizzata del compendio indiziario raccolto nella fase delle indagini
preliminari.
Avverso la predetta ordinanza ricorre l’indagato, per mezzo del suo difensore, affidando la sua
impugnativa ad un unico motivo di doglianza variamente articolato.
1

Data Udienza: 06/06/2016

1.1 Denunzia il ricorrente violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione.
Si duole in primo luogo la difesa dell’indagato che il giudizio del riesame, in sede di giudizio di
rinvio dalla Corte di Cassazione, non fosse stato celebrato dal medesimo collegio che aveva già
esaminato la vicenda e che aveva annullato il provvedimento genetico della disposta misura
cautelare.
1.2 Denunzia altresì l’apparenza della motivazione, giacché ritiene che la ordinanza impugnata
non sia altro che un pedissequo copia-incolla delle precedenti ordinanze senza una

selezione dei dati e sulle prospettive ritenute rilevanti per la ricostruzione del quadro indiziario;
che in realtà la ricostruzione operata sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia
era vaga ed imprecisa, in quanto quest’ultinne dichiarazioni avevano ad oggetto eventi accaduti
negli anni 2009-2010, e dunque privi di attendibili collegamenti logico-fattuali con le
circostanze acquisite nel corso delle successive investigazioni ; che, pertanto, quest’ultimi
elementi di valutazione erano del tutto scollegati dal punto di vista indiziario con le ultime
acquisizioni indiziarie della fine dell’anno 2014 ed i primi mesi dell’anno 2015, tali da non
giustificare la gravità indiziaria necessaria alla prova della ricostruzione del clan camorristico
dei Cimmino ; che le intercettazioni ambientali in carcere tra Festa e Sica non erano
significative dell’esistenza di un vincolo associativo per la sola circostanza ( emersa dall’attività
captativa ) del mantenimento dei familiari dei detenuti ; che peraltro erano incerti e non
univoci gli elementi di valutazione indiziaria che riconducevano proprio al Cimmíno Luigi il
sostentamento dei familiari dei predetti detenuti ; che non significativa era anche il contenuto
della intercettazione telefonica tra Montalbano e La Tostola, giacché la volontà del Montalbano
di sostenere la famiglia di Sica si poteva inquadrare non nella volontà di proteggere il clan da
possibili attività di collaborazione con la giustizia da parte del Sica.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è infondato.
2.1 La doglianza di carattere processuale è manifestamente infondata.
2.2 Sul punto, occorre ricordare che, per costante giurisprudenza di questo giudice di
legittimità, nell’ipotesi in cui la Corte di cassazione annulli con rinvio un’ordinanza pronunciata
dal tribunale del riesame, non sussiste alcuna incompatibilità dei magistrati che abbiano
adottato la precedente decisione a comporre il collegio chiamato a deliberare in sede di rinvio,
poichè l’art. 623, lett. a), cod. proc. pen., non richiede che i componenti siano diversi e il
procedimento incidentale “de libertate” non comporta, per sua natura, un accertamento sul
merito della contestazione ( Cass., Sez. 6, n. 33883 del 26/03/2014 – dep. 31/07/2014,
Gabriele, Rv. 261076).
Ciò vale a fortiori nell’inversa ed improbabile ipotesi invocata dalla parte ricorrente.
3. Nel merito il ricorso è infondato, lambendo in alcune parti l’inammissibilità, e ciò in ragione,
da un lato, della intrinseca genericità delle doglianze lamentate e, dall’altro, dal fatto che
2

riproduzione integrale dei dati processuali e senza una sintesi ricostruttiva fondata sulla

quest’ultime tendono ad una rivalutazione contenutistica del quadro indiziario già scrutinato dal
Tribunale del riesame.
3.1 In tema di misure cautelari, giova ricordare che l’insussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza ai sensi dell’articolo 273 c.p.p., e delle esigenze cautelari di cui all’articolo 274
medesimo codice è rilevabile in Cassazione solo se si traduca nella violazione di specifiche
norme di legge ovvero in mancanze o manifeste illogicità della motivazione, risultanti dal testo
del provvedimento impugnato ( art. 606, lett. e ), sotto il profilo della congruità e della
completezza della valenza sintomatica attribuita alle premesse costituite dagli indizi e dalla

della colpevolezza dell’indagato ( Cass. 25 febbraio 2003, n. 9008 ). Peraltro, va aggiunto, per
quanto interessa più da vicino l’odierna vicenda processuale che la giurisprudenza di questa
Corte ha avuto modo di precisare ulteriormente che, in tema di difetto di motivazione, il
giudice di merito non ha l’obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento indiziario
o probatorio acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al
giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione
risulti logicamente coerente. Sotto tale profilo, dunque, la censura di non aver preso in esame
tutti i singoli elementi risultanti in atti, costituisce una censura del merito della decisione, in
quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione del quadro indiziario,
sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri ( Cass. Sez. 5, n.
2459 del 17/04/2000 – dep. 08/06/2000, PM in proc. Garasto ).
Orbene, la difesa della parte ricorrente tenta di accreditare una ricostruzione “alternativa” delle
vicende fattuali già ampiamente scrutinate dal Tribunale del Riesame con una “critica diretta”
delle fonti indiziarie raccolte nelle fasi delle indagini preliminari.
Ciò è inammissibile innanzi al giudice di legittimità, giacché a quest’ultimo è inibita la
valutazione e la critica del contenuto probatorio degli indizi esaminati nelle fasi del “merito
cautelare”.
3.2 Né è possibile rintracciare un vulnus nell’apparato argomentativo utilizzato dal tribunale
partenopeo per ricostruire la vicenda fattuale e per motivare il quadro di gravità indiziaria degli
elementi probatori raccolti nella fase delle indagini preliminari.
Ed invero, il Tribunale del riesame esamina, invece, puntualmente, come richiesto dalla Corte
in sede di rinvio, tutti i punti messi in evidenza dalla sentenza di quest’ultima, procedendo ad
una valutazione complessiva e non parcellizzata del quadro indiziario la cui gravità, per il
Palma, è indiscutibile in relazione al reato contestato e di cui all’art. 416 bis c.p..
In primo luogo, il Tribunale impugnato ricostruisce “storicamente” le vicende che avevano
portato alla ricostituzione del clan Cimmino nel periodo precedente ai fatti per i quali oggi si
procede, e ciò dopo l’arresto del “rivale” Caiazzo e al vuoto venutosi a creare nel settore
criminale gestito dalla consorteria criminale qui in esame e alle conseguenti strategie di
alleanze con altri clan ( tra cui quello dei Polverino ).

3

k

coerenza intrinseca delle conseguenze che se ne traggono in ordine alla prognosi di probabilità

Poi, il Tribunale ricorso individua con puntualità tutti i numerosi elementi probatori a carico
dell’indagato che descrivono un quadro di gravità indiziaria difficilmente discutibile. E così : le
dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Perrone e Verde ( del clan “Polverino” ) e quelle del
Pelliccia ( del clan Caiazzo ) che descrivono, in termini non equivoci, il “ritorno” di Commino
Luigi in seguito all’arresto del Caiazzo ed i suoi legami con Cimnnino Diego ( il figlio ) ed il
Palma ( il genero ), e ciò anche attraverso l’organizzazione di una riunione strategica avvenuta
in Spagna del 2009, che rappresenta sicuramente un antecedente lontano dai fatti oggetto di

intendeva dispiegare il suo cammino negli anni successivi, come poi puntualmente accertato ;
le intercettazioni captate tra Caiazzo, sua figlia Maria e l’avv. Trupiano ove si parla delle
alleanze del Cimmino Luigi ( detto “il diavolo” ) e gli altri clan che controllano il Vomero ; i
flussi informativi tramite sms del 15.9.2014 tra Montalbano e Rigione e tra il Cimmino Diego
ed il Rigione, nonché quelli tra Cimmino e Montalbano ; la conversazione telefonica ed
ambientale tra Montalbano, Tostola e Troisio ; i colloqui in carcere tra il Festa e i suoi familiari
; ed ancora, i colloqui in carcere tra Sica Marcello ed i suoi familiari.
Nessun dubbio sotto il profilo indiziario della esistenza del clan Cimmino può dunque
adombrarsi.
3.4 Ma anche per la ricostruzione del quadro indiziario a carico del Palma, l’ordinanza
impugnata è adeguatamente e correttamente motivata, avendo fondato il giudizio di gravità
sulla base dei chiari elementi probatori raccolti : le dichiarazioni dei collaboratori ; l’incontro in
Spagna ( di cui sopra si è detto, con l’ulteriore riscontro effettuato dalla Polizia di Civitavecchia
) ; la conversazione ambientale captata nella saletta del “garage Mosca” da cui emerge il
legame tra il Cimmino e il Palma, anche in ragione del ruolo svolto da quest’ultimo quale
referente dell’associazione con gli altri clan criminali ; la conversazione tra Palma e Tescione in
cui si parla dell’incendio dello studio di quest’ultimo e si indica come autore del fatto il Rigione,
che è soggetto notoriamente legato al Cimmino e al Palma ; la conversazione del Festa da cui
si intende che l’episodio estorsivo per cui è stato arrestato il Festa è legato alle vicende
criminali del clan Cimmino ; l’accusa del Festa al Palma di assumere un atteggiamento
furbesco per quanto concerne le pretese economiche da elargire alla sua famiglia nel periodo di
detenzione ; il colloquio tra Sica e la moglie in carcere ove emerge che il Palma è preoccupato
che il rifiuto della moglie del Sica di accettare la cd. “mesata” sia la prova di una decisione di
collaborazione del Sica con gli inquirenti.
Innanzi ad un quadro probatorio così solido, le doglianze versare in fatto da parte della difesa
del ricorrente, senza essere neanche “calate” in una censura sulla tenuta argomentativa della
motivazione, diventano in questa sede non apprezzabili e dunque non accoglibili.
Ne discende il rigetto del ricorso.
Ricorre nel caso di specie l’ipotesi di cui all’art. 94 comma 1 ter disp. att. Cpp con necessità
pertanto che copia del provvedimento sia trasmessa a cura della cancelleria al ricorrente.

4

attuale accertamento giudiziale, ma significativo della direzione criminale lungo la quale il clan

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp. att. Cpp.

Così deciso in Roma, il 6.6.2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA