Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2869 del 11/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2869 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FRANCO MONICA N. IL 25/07/1978
avverso la sentenza n. 1934/2013 CORTE APPELLO di ANCONA, del
28/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

Data Udienza: 11/11/2015

OSSERVA
1. Franco Monica, giudicato colpevole con la sentenza di cui in epigrafe,
del reato di guida in stato d’ebbrezza alcolica e condannato alla pena di
giustizia, denunzia vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza
del fatto e all’esclusione delle attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile.
Le censure formulate sono manifestamente infondate ai sensi dell’art.
606, co. 3°, c.p.p. e sorrette da argomentazioni già vagliate e risolte
negativamente dal giudice del merito.
2.1. In ordine al fatto la Corte di merito fornisce piena ed esaustiva
motivazione. Non v’è dubbio, infatti, che le argomentazioni del Tribunale,
note alla Corte d’appello e all’imputato e dalla prima richiamate, coerenti
con il percorso logico del secondo giudice, integrino la motivazione di
quest’ultimo (cfr. a riguardo della motivazione per relationem, Sez. II,
17/2/2009, n. 11077). Al contrario di quanto asserito in ricorso, di
conseguenza, il complesso motivazionale ha riservato adeguata
attenzione al vaglio critico, analizzando singolarmente e nel loro insieme i
plurimi elementi a carico dell’imputato.
2.2. La pretesa, poi, di rivedere il trattamento penale, anche attraverso il
riconoscimento delle attenuanti generiche, avanzata per la prima volta in
questa sede, è, per questa ragione, inammissibile
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma
di euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 11 novembre 2015
Il Con gliere e ensore

Il Presidente

1.1. Con memoria depositata il 19 ottobre 2015, nell’interesse del
ricorrente si insiste ulteriormente sui profili di doglianza.

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