Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28688 del 26/05/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28688 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: DE GREGORIO EDUARDO

SENTENZA
sui ricorso proposto da:
SESTO ADRIANO nato il 06/11/1974 a LAMEZIA TERME

avverso l’ordinanza del 03/12/2015 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
sentita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
lette/sentite le conclusioni del PG STEFANO TOCCI

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 26/05/2016

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Catanzaro, pronunciando in fase di appello ex art 310 cpp, ha
confermato il provvedimento del Gip di rigetto dell’istanza di revoca o sostituzione della
custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato Sesto, per il delitto di cui all’art
416 bis cp.
1.Gravi indizi erano stati ritenuti in base a più dichiarazioni di collaboranti, che avevano
concordemente riferito che Sesto aveva messo a disposizione più volte il suo

sodalizio denominato Giampà.
2.Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso con unico articolato motivo la difesa, che ha
lamentato l’errata applicazione degli artt 299 e 273 cpp, nonché l’errata applicazione
dell’ad 416 bis cp e l’illogidtà della motivazione. Infatti, era stato prodotto al Gip un
certificato di detenzione del coindagato Iannazzo Vincenzino, che dimostrava la sua
condizione di ristretto prima in carcere e poi agli arresti domiciliari all’epoca di uno degli
incontri e l’ordinanza gravata si era limitata a qualificarlo come elemento non nuovo. In

tal modo non aveva considerato che l’ assenza del coindagato dagli incontri tra mafiosi
si doveva riflettere sul tema della credibilità delle dichiarazioni dei collaboranti, che
avevano, invece, riferito della sua partecipazione, nonchè sulla configurabilità del
delitto associativo, poiché era venuto meno uno dei presupposti di fatto in base ai quali
erano stati ravvisati i gravi indizi del reato.
2.1 Per altro verso, e pur volendo usare il principio della scindibilità delle dichiarazioni,
la smentita delle accuse ineriva una parte essenziale del racconto dei collaboranti e
l’ordinanza non avrebbe adempiuto all’onere motivazionale rafforzato per spiegare i
motivi per cui l’inattendibilità della dichiarazione non

inficiava la credibilità del

dichiarante, al contrario, limitandosi ad ipotizzare che era possibile un’evasione dagli
arresti domiciliari.
All’odierna udienza il PG dr Tocci ha concluso per il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1. L’ordinanza impugnata ha opinato che con i motivi di appello la difesa avesse solo
proposto una diversa ricostruzione dei fatti in funzione di una reinterpretazione dei

gravi indizi, poiché il certificato di detenzione del coindagato Iannazzo

– definito

posizione giuridica – non sarebbe qualificabile come fatto nuovo rilevante per la
valutazione del mutamento del quadro indiziario. Sul punto sono state richiamate le
corrette argomentaziord svolte nell’ordinanza del Gip, che, secondo i Giudici dell’appello

1

autosalone per incontri dei capi del clan Iannazzo, di suo riferimento, con quelli di altro

cautelare, sarebbero state sufficienti ad escludere la novità dell’elemento prospettato
dalla difesa.
1.1 Il rinvio alla motivazione del primo giudice consente di osservare che il Gip, a

fronte della produzione del certificato di detenzione di Iannazzo, aveva rilevato che il
coindagato era stato detenuto da Gennaio 2003 a Luglio 2007 ma già dalla fine
dell’anno 2003 si era trovato agli arresti dorniciliari, permanendo in tale condizione
restrittiva per il biennio 2005/06, epoca in cui i collaboranti avevano collocato le

autosalone.
Non era,pertanto escluso che Iannazzo si fosse sottratto agli arresti domiciliari per
parteciparvi e le propalazioni dei collaboratori di giustizia non risultavano, pertanto,

smentite (Lel contenuto del documento._
2. Osserva questa Corte che il Tribunale ha adottato una motivazione per relationem, in
astratto legittima ma nella fattispecie esaminata priva di ogni apprezzamento concreto
dei motivi di gravame posti alla sua attenzione, non rispettando, così, l’onere

rnotivazionale, che incombe al Giudice ai sensi degli artt 125 gomma. 3 cpp e 111
comma sesto della Costituzione.
2.1 Invero,a fronte di una specifica doglianza, in cui – tra l’altro – è stata censurata
l’innegabile natura solo congetturale dell’argomentare del Gip ed è stato prospettato il
dato Obiettivo dell’assenza di denunce per evasione. nei confronti di Iannazzo,

il

provvedimento si è limitato a richiamare proprio lo pseudo ragionamento del primo
Giudice e non ha apportato alcuna autonoma giustificazione concettuale alla sua
decisione di rigetto dell’appello. A rimarcare la censurata grave insufficienza di

motivazione va posto in rilievo che l’ordinanza per cui è ricorso neppure ha fatto cenno
al luogo ove Iannazzo era stato ristretto agli arresti domiciliari, così dando un carattere
di completa genericità alla proposizione sulla quale ha fondato il rigetto dell’appello.
2.2 In proposito deve richiamarsi la chiara e consolidata giurisprudenza di questa

Corte, Così Sez, 4, Sentenza n. 6779 del 18/1212013 1)d, (dep, 12/0212914 ) Rv,
259316 ” Incorre nella violazione dell’obbligo di motivazione dettato dagli artt. 125,
comma terzo, cod. proc. pen. e 111, comma sesto, Cost. il giudice d’appello che,
nell’ipotesi in cui le soluzioni adottate dal giudice di primo grado siano state censurate

dall’appellante con specifiche argomentazioni, confermi la decisione del primo giudice,
dichiarando di aderirvi, senza però dare compiutamente conto degli specifici motivi
d’impugnazione, così sostanzialmente eludendo le questioni poste dall’appellante. In
senso conforme Sez. 2, Sentenza n. 44378 del 25/11/2010 Cc. (dep. 16/12/2010 ) Rv.

2

riunioni tra mafiosi, che Sesto avrebbe favorito tramite, la messa a disposizione del suo

248946″ Ricorre il vizio di mancanza di motivazione nel provvedimento del Tribunale
del riesame che, nel fare riferimento a quanto indicato in altri provvedimenti, accolga
acriticamente le valutazioni ivi contenute, senza alcun apporto rielaborativo – tanto più

se nece s sitato da specifiche Oglionn delle parti interessate. – e senza alcvna
valutazione in ordine alla bontà o meno delle censure mosse”.
3. Alla luce delle considerazioni e dei principi precedenti deve prendersi atto che il

con i quali doveva confrontarsi, eludendo in sostanza le questioni poste alla sua
attenzione e, nel contempo, il dovere di motivazione e deve, pertanto, essere
annullato con rinvio al Tribunale di Catanzaro per un nuovo esame.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti ex art 94 co i ter disp att.
Deciso il 2 6 Maggio 201.6

provvedimento impugnato non ha fornito alcuna risposta ai puntuali motivi di appello

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