Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28687 del 26/05/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28687 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: DE GREGORIO EDUARDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AUDIA MARIO nato il 27/07/1961 a SAN MAURO MARCHESATO

avverso l’ordinanza del 10/03/2016 del GIP TRIBUNALE di TORINO
sentita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
lette/sentite le conclusioni del PG STEFANO TOCCI

Data Udienza: 26/05/2016

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Gip del Tribunale di Torino ha rigettato l’istanza di revoca o sostituzione della custodia
cautelare in carcere avanzata, per incompatibilità delle condizioni di salute col regime carcerario,
nell’interesse dell’imputato Audia, condannato per il delitto di cui all’ad 416 cp.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso la difesa che ha lamentato l’illogicità della motivazione e
l’inosservanza della legge penale poiché il Gip non avrebbe adeguatamente considerato i risultati
della CT di parte, che avrebbero attestato l’incompatibilità col regime carcerario dell’imputato,

misura.
All’odierna udienza il PG dr Tocci ha concluso per il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve osservarsi che il cosiddetto ricorso per saltuni, ai sensi dell’art 311 co 2 cpp, è consentito
esclusivamente “contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva”.
Tale ipotesi non ricorre nel caso in esame, trattandosi di impugnazione proposta contro l’
ordinanza del giudice procedente di rigetto della richiesta di revoca del provvedimento coercitivo
ma l’errore non comporta l’inammissibilità del ricorso che, secondo le regole generali dettate in
tema di impugnazione dall’ad 568 cpp – ed in particolare dal comma quinto della disposizione in
parola – va convertito nell’appello previsto, in relazione al provvedimento in esame, dall’art. 310
c.p.p. In tal senso è consolidata la giurisprudenza di questa Corte. Così Sez. 1, Sentenza n.
22642 del 28/05/2010 Cc. (dep. 14/06/2010 ) Rv. 247425 ricorso per cassazione proposto

avverso il provvedimento del G.i.p. di rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare
personale, pur non essendo consentito, va qualificato come appello, con conseguente
trasmissione degli atti al giudice competente”. In senso conforme :Sez. 1, Sentenza n. 9511 del
12/02/2009 Cc. (dep. 03/03/2009 ) Rv. 242852 :” Il ricorso immediato per cassazione, non
consentito nei confronti di ordinanze diverse da quelle che dispongono misure coercitive (nella
specie, di rigetto della richiesta di revoca di cd. mandato di arresto europeo), è legittimamente
qualificato come appello, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente.”
PQM
Qualificata l’impugnazione come appello dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Torino per
le valutazioni di competenza. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del
provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p.,
comma 1 ter.
Deciso il 26 Maggio 2016

INIPOSITATA IN CANCELLENA

né si era posto il problema delle esigenze cautelari alla luce del tempo trascorso dall’inizio della

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