Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28681 del 12/05/2016


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Penale Ord. Sez. 5 Num. 28681 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GJINI GEZIM nato il 15/02/1957

avverso la sentenza del 21/01/2015 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere FERDINANDO LIGNOLA;
lette/sentite le conclusioni del PG PASQUALE FIMIANI

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 12/05/2016

letti gli atti processuali e udita la richiesta del Sostituto Procuratore generale
della Corte di cassazione, dr. Pasquale Fimiani, di procedere alla correzione della
sentenza;

OSSERVA

1. Con sentenza del 21 gennaio 2015 la Quinta Sezione di questa Corte
dichiarava inammissibile l’istanza di rescissione del giudicato proposta

confronti della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Venezia il 20
settembre 1999, della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Udine il 5
febbraio 2001 e della sentenza di condanna emessa dalla Corte di assise di Udine
il 29 maggio 2003, tutte divenute irrevocabili.
2. Il procedimento trae origine da una richiesta del 16-17 giugno 2014,
formulata personalmente dal condannato, di rescissione per tre condanne messe
in esecuzione con provvedimento SIEP 92/2004 della procura della Repubblica di
Udine, presentata alla cancelleria del Tribunale di Udine ed inoltrata a questa
Suprema Corte; il presidente coordinatore dello spoglio aveva disposto la
formazione di un fascicolo per ogni provvedimento impugnato, assegnando
ciascun ricorso alla sezione competente per materia.
La cancelleria centrale penale aveva però iscritto al nome di GEZIM Gjini (ripreso
direttamente dall’istanza del 16-17 giugno 2014, ma errato, poiché il cognome
corretto è GJINI ed il nome corretto è Gezim) tre distinti procedimenti, recanti i
numeri 31014/2014 per la sentenza della Corte di assise di Udine, 28572/2014
per la sentenza del Tribunale di Venezia registrata con numero di RG e data
errati (n. SIEP 92/04 in luogo di RG 231/99 e data 17/6/14 in luogo di 20/9/99)
e n. 6991/2015 ancora per la sentenza del Tribunale di Venezia (con inversione
dei dati anagrafici relativi al nome dichiarato, GJINI Gezim in luogo di GEZIM
Gjini, ma comunque corretti); nessun fascicolo è stato iscritto in riferimento alla
sentenza del Tribunale di Udine del 5 febbraio 2001. I due procedimenti recanti i
numeri R.G. 31014/2014 e 28572/2014 erano riuniti e definiti con la sentenza
del 21 gennaio 2015 di questa Sezione, mentre quello n. 6991/2015,
originariamente assegnato alla Terza Sezione penale, era definito con ordinanza
di inammissibilità del 10 luglio 2015.
3. Con nota del 18 marzo 2016 il presidente f.f. della Quinta Sezione Penale,
ritenuto necessaria la correzione dei dati erroneamente acquisiti, compreso
l’ordine in cui attualmente compaiono il cognome ed il nome dell’istante e preso

nell’interesse di GEZIM Gjini, ai sensi dell’art. 625-ter cod. proc. pen., nei

atto della mancata formazione di un autonomo fascicolo per la sentenza del
Tribunale di Udine in data 5 febbraio 2001, disponeva la formazione di un
fascicolo per la correzione dei dati con cui, nel procedimento R.G. 28572/2014 (e
dunque nella sentenza del 21 gennaio 2015 di questa Sezione, n. 13575) sono
stati registrati il nome dell’istante (GEZIM Gjini in luogo di GJINI Gezirn) e i dati
della sentenza del Tribunale di Venezia (n. SIEP 92/04 in luogo di RG 231/99 e
17/6/14 in luogo di 20/9/99); disponeva inoltre la formazione di un autonomo
fascicolo limitatamente al giudicato riguardante la sentenza del Tribunale di

4. Il procedimento di correzione è stato fissato all’udienza odierna, per emendare
i suddetti errore.
5. In conseguenza di quanto esposto ed in mancanza di opposizione del
condannato o del suo difensore il quale, pur avvisato del presente procedimento,
non è comparso e non ha presentato memorie, all’omissione suddetta può e
deve rimediarsi con un intervento correttivo ex art. 130 cod. proc. pen.,
provvedendosi alla correzione della sentenza del 21 gennaio 2015 di questa
Sezione, n. 13575, del nome dell’istante (GEZIM Gjini in luogo di GJINI Gezim,
poiché il cognome corretto è GJINI ed il nome corretto è Gezim) e dei dati della
sentenza del Tribunale di Venezia (n. SIEP 92/04 erroneamente riportato in
luogo di RG 231/99 e la data 17/6/14, erroneamente riportata in luogo di quella
corretta, 20/9/99), per cui dove è scritto “GEZIM Gjini” si deve intendere “GJINI
Gezim” e dove è scritto “sentenza n. 92/2004 TRIBUNALE di VENEZIA del
17/06/2014” si deve intendere “sentenza n. 231/1999 TRIBUNALE di VENEZIA
del 20/09/1999”.

P.Q.M.

Dispone correggersi la sentenza n. 13575/15 di questa Sezione del 21.1.2015
nel senso che nel provvedimento dove è scritto “GEZIM Gjini” si legga “GJINI
Gezim” e dove è scritto “sentenza n. 92/2004 TRIBUNALE di VENEZIA del
17/06/2014” si legga “sentenza n. 231/1999 TRIBUNALE di VENEZIA del
20/09/1999”.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2016

Fraten

Il consigliere estensore
ola

Il Presidente
loruno

Udine del 5 febbraio 2001.

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