Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2868 del 11/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2868 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ARCADIPANE SALVATORE N. IL 21/09/1983
avverso la sentenza n. 326/2013 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 20/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
Data Udienza: 11/11/2015
OSSERVA
2. Il ricorso è inammissibile.
Le censure formulate sono manifestamente infondate ai sensi dell’art.
606, co. 3 0 , c.p.p. e sorrette da argomentazioni già vagliate e risolte
correttamente dal giudice del merito; nonché inammissibili, a cagione
della loro palese genericità.
2.1. La critica mossa dall’Arcadipane, aspecifica, in quanto non idonea a
scalfire la compiuta motivazione resa dal Giudice d’appello, si riduce ad
una mera labiale congettura, a seguire la quale egli, in totale buona fede,
non avrebbe tenuto conto degli altri componenti il nucleo familiare.
L’evidente dolosa determinazione a dichiarare il falso è stata, invece,
puntualmente ricavata dalla duplice circostanza che l’imputato aveva
pretermesso tutti i familiari conviventi e mentito anche a proposito del
reddito dal medesimo generato nell’anno 2008.
2.2. Non merita miglior fortuna la censura mossa alla decisione di non
riconoscere le attenuanti generiche, sorretta da argomenti logici in questa
sede incensurabili (l’imputato, che, peraltro, non ha evidenziato alcuna
specifica evidenza positiva, risultava segnato da precedente penale).
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma
di euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla
Cassa delle ammende.
Così deciso i ARoma il 11 novembre 2015
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1. Arcadipane Salvatore, giudicato colpevole con la sentenza di cui in
epigrafe del reato di cui all’art. 95 del d.P.R. n. 115/2002 e condannato
alla pena di giustizia, denunzia vizio motivazionale in ordine: alla ritenuta
sussistenza dell’elemento soggettivo e all’esclusione delle attenuanti
generiche.