Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28679 del 12/05/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28679 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: FIDANZIA ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI
IMPERIA
nei confronti di:
CHIARAMONTE GIOVANNI nato il 21/11/1992 a TARANTO

avverso la sentenza del 21/10/2015 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
IMPERIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZIA;
lette/sentite le conclusioni del PG PASQUALE FIMIANI

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 12/05/2016

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Pasquale Fimiani, ha concluso per
l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 21 ottobre 2015 il Giudice dell’Udienza Preliminare
presso il Tribunale di Imperia ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di
Chiaramonte Giovanni perché il fatto non è punibile ex art. 131 bis c.p. per il reato di cui
all’art. 455 c.p., perché fuori dai casi previsti dagli artt. 453 e 454 c.p. acquistava o

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di
Genova affidandolo ad un unico motivo.
E’ stata dedotta la violazione di legge penale in relazione all’art. 131 bis c.p..
Lamenta il ricorrente che l’imputazione faceva riferimento ad una condotta criminosa di
detenzione di una banconota da € 50,00 al di fuori dell’ipotesi del concorso nella
contraffazione, il che sottintendendo la fattispecie di cui all’art. 453 n. 3 c.p. o, in subordine,
una condotta di ricezione al fine di metterla in circolazione (art. 453 n. 4 c.p.).
Orbene, in entrambe le ipotesi, pur valutata la condotta nell’ambito della fattispecie
autonoma dell’art. 455 c.p., la pena edittale è superiore nel massimo a 5 anni e non è quindi
applicabile la causa di esclusione della punibilità .
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Deve annullarsi la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Imperia per nuovo
esame.
Devono condividersi le conclusioni del Procuratore ricorrente in ordine alla non
applicabilità al caso di specie della fattispecie di cui all’art. 131 bis c.p..
Infatti, nonostante l’art. 455 c.p. preveda una riduzione di pena di un terzo per le ipotesi
di messa in circolazione di monete contraffatte non riconducibili agli artt. 453 e 454 c.p.,
la pena edittale rimane comunque superiore nel massimo a 5 anni, limite oltre il quale
non è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Imperia per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2016
Il consigliere

ensore

Il Presidente

comunque deteneva una banconota contraffatta al fine di metterla in circolazione.

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