Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28674 del 04/03/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28674 Anno 2016
Presidente: ZAZA CARLO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
TORINO
QARQOURY JAMAL N. IL 22/06/1969
nei confronti di:
ESPOSITO GENNARO N. IL 19/09/1971
avverso la sentenza n. 1114/2014 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di CUNEO, del 02/10/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 04/03/2016

Il Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, dott.ssa Delia
Cardia, ha concluso per l’annullamento con rinvio;
il difensore di Esposito Gennaro, avv. Enrico Gaveglio, ha concluso per
l’inammissibilità di entrambi i ricorsi.

1. Con sentenza pronunciata il 2.10.2015, il G.U.P. del Tribunale di Cuneo
dichiarava non doversi procedere nei confronti di Esposito Gennaro, per il reato
di lesioni gravi in danno di Qarquory Jamal, per non aver commesso il fatto. La
motivazione della decisione, dando per certo il fatto che tra i due vi era stata una
colluttazione, considerava dirimente l’individuazione di chi l’aveva iniziata e,
giudicando impossibile un simile accertamento, concludeva per il proscioglimento
dell’Esposito con la formula già indicata.
2. Avverso tale sentenza, hanno proposto ricorso la parte civile ed il
Procuratore Generale di Torino.
3. Qarquory Jannal, con atto sottoscritto personalmente, deduce violazione di
legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 425 cod. proc. pen. e 582-583
cod. pen., poichè sulla base delle indagini suppletive effettuate dal pubblico
ministero, a seguito del rigetto di una prima richiesta di archiviazione, ed in
particolare dalle dichiarazioni di Filippo Mulè, emerge chiaramente una iniziativa
aggressiva dell’Esposito, che insultò e poi diede una spinta alla sua vittima. Ciò
evidentemente imponeva di escludere la ricorrenza della legittima difesa: la
reazione di Qarquory fu contenuta e proporzionata, come anche estremamente
limitate furono le lesioni riportate dall’Esposito. Un esame dibattimentale
completo degli altri testi estranei, presenti all’accaduto, consentirebbe, secondo
il ricorrente, di confermare la dinamica dei fatti riferita da Qarquory e dal teste
Mulè
4. Il Procuratore Generale di Torino deduce contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione, con riferimento alle risultanze processuali, poiché
sulla base della motivazione della decisione, secondo la quale “l’ipotesi più
semplice e di gran lunga più probabile è che i due abbiano iniziato a picchiarsi
reciprocamente e in contemporanea, senza che si possa distinguere un
aggressore ed un aggredito”, il giudicante avrebbe dovuto disporre il rinvio a
giudizio dell’imputato, anche alla luce del principio giurisprudenziale secondo il
quale in caso di reciproca aggressione non ricorre la legittima difesa.

1

RITENUTO IN FATTO

5. Ha presentato memoria, inoltrata a mezzo fax il 26 febbraio 2016, il
difensore dell’Esposito, avv. Enrico Gaveglio chiedendo dichiararsi
l’inammissibilità dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

eccepita dal difensore dell’imputato in udienza.
1.1 II termine di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere,
pronunciata all’esito dell’udienza preliminare, è quello di quindici giorni previsto
dall’art. 585, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. per i provvedimenti emessi
in seguito a procedimento in camera di consiglio e lo stesso decorre, per le parti
presenti, dalla lettura in udienza della sentenza contestualmente motivata
ovvero dalla scadenza del termine legale di trenta giorni (art. 424, comma 4,
cod. proc. pen.), in caso di motivazione differita (Sez. U, n. 21039 del
27/01/2011, Loy, Rv. 249670). Di conseguenza sia il ricorso depositato il 6
novembre dalla parte civile, sia quello depositato il 12 novembre dalla Procura
generale, sono tempestivi, poiché il termine di cui all’art. 424, comma 4, cod.
proc. pen. scadeva il 1 novembre 2015 (prorogato al 2, trattandosi di giorno
festivo), per cui i 15 giorni venivano a scadere il 17 novembre 2015.
1.2 Quanto alla memoria trasmessa nell’interesse dell’Esposito, la stessa è
inammissibile per tardività, poiché depositata oltre il termine di quindici giorni
per il deposito delle memorie difensive, previsto dall’art. 611, cod. proc. pen.,
relativamente al procedimento in camera di consiglio, applicabile anche a questo
procedimento; la sua inosservanza esime la Corte di Cassazione dall’obbligo di
prendere in esame la stessa (Sez. 1, n. 19925 del 04/04/2014, Cutrì, Rv.
259618; Sez. 1, n. 8960 del 07/02/2012, Mangione, Rv. 252215).
D’altra parte va considerata considerino la regola della pienezza e
dell’effettività del contraddittorio cui si ispira il vigente codice di rito e la
necessità per il giudice di conoscere tempestivamente le varie questioni
prospettate; sicchè la presentazione delle memorie, nel numero di copie
necessarie per tutte le parti garantisce alle medesime, consapevoli dei termini, di
ritirarle tempestivamente, senza che il rispetto del principio del contraddittorio
richieda che venga data ad esse specifica comunicazione o notificazione.
2. Nel merito la doglianza proposta con entrambi i ricorsi è fondata.
2.1 Risulta evidente, infatti l’errore di diritto della decisione impugnata, che

2

1. Va preliminarmente dato atto della tempestività di entrambi i ricorsi,

esclude la commissione del fatto da parte dell’Esposito ritenendo impossibile
l’accertamento del soggetto che ha dato origine alla lite, accertamento giudicato
decisivo per poter sostenere in giudizio l’accusa di lesioni personali volontarie.
2.2 In altri termini il G.U.P. di Cuneo non ha ritenuto la ricorrenza della
scriminante della legittima difesa (come emerge chiaramente, oltre che dal
ragionamento seguito, dalla formula scelta per il proscioglimento) ma ha

un “aggressore” ed un “aggredito”.
3. Un simile accertamento sarebbe stato invece necessario (nella ricorrenza di
tutti gli altri presupposti) al fine di riconoscere l’esimente della legittima difesa;
ma ciò che, in concreto, si è verificato nella fattispecie in esame, nella
ricostruzione fattane dallo stesso giudice di merito, è invece una reciprocità
dell’aggressione. Sulla base delle dichiarazioni dei militari intervenuti, – come
risulta dalla sentenza impugnata – che i due contendenti “si colpivano con calci e
pugni”; analoga ricostruzione emerge dalla parole riportate di Benini Lia, per la
quale “i due hanno iniziato ad azzuffarsi”.
D’altra parte anche ai fini del riconoscimento dell’esimente, va riaffermato
l’insegnamento di questa Corte, secondo il quale le lesioni volontarie reciproche
tra due contendenti non implicano necessariamente che uno di essi abbia agito in
stato di legittima difesa, esimente che non ricorre se i contendenti si sono
lanciati contemporaneamente alla reciproca aggressione (Sez. 5, n. 31633 del
24/06/2008, Biscarini, Rv. 241352).
4. In conclusione va disposto l’annullamento della sentenza impugnata con
rinvio per nuovo esame al Tribunale di Cuneo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Cuneo per nuovo
esame
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2016
Il consigliere estensore

Il presidente

giudicato decisivo, in una lite caratterizzata dalla reciprocità dei colpi, individuare

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