Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28673 del 04/03/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28673 Anno 2016
Presidente: ZAZA CARLO
Relatore: MICCOLI GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CALDIERO FERNANDO
nei confronti di:
PERROTTA GIUSEPPE N. IL 22/10/1961
inoltre:
MARAFIOTI ANTONIO N. IL 02/02/1970
CAPUTO AUDINO N. IL 03/10/1967
NOTTI ETTORE N. IL 04/04/1966
avverso la sentenza n. 53144/2014 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 03/07/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 04/03/2016

Il Procuratore Generale della Corte di cassazione, Della CARDIA, ha concluso
chiedendo la correzione della sentenza.
Per le parti civili ricorrenti, gli avvocati Francesco SAPONE e Grazia Tiberia
POMPONI hanno chiesto l’accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

carico di MARAFIOTI Antonio e altri ( R.G. 53144/2014), propone istanza di
correzione di errore materiale, al fine di ottenere la liquidazione delle spese di
costituzione di parte civile in favore dell’Erario, come richiesto nel giudizio, in
relazione alla sentenza n. 2379 del 3 luglio 2015, con la quale la Quinta Sezione
di questa Corte disponeva tra l’altro la condanna degli imputati ricorrenti al
pagamento delle spese sostenute per il giudizio di cassazione dalle parti civili.
Il difensore sostiene che alcuni suoi assistiti erano stati ammessi al gratuito
patrocinio, sicché, all’esito del giudizio, la liquidazione delle spese avrebbe
dovuto essere fatta in favore dell’Erario, dovendo poi essere pagata la relativa
somma allo stesso difensore da parte dello Stato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
L’istanza deve essere accolta.
In effetti con la sentenza sopra richiamata questa Sezione ha definito il processo
a carico di MARAFIOTI ed altri, condannando gli imputati, il cui ricorso è stato
rigettato, alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, ma omettendo di
statuire ai sensi dell’art. 110 del d.P.R. n. 115 del 2002 (si veda in materia Sez.
6, n. 3885 del 18/01/2012, Iovine, Rv. 252135) in relazione a tutti i soggetti
ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
Tale omissione è emendabile con la procedura di correzione di errori materiali
(arg. Da Sez. 2, n. 33871 del 06/05/2014, Comune Di Bagheria e altri, Rv.
260340; si vedano anche Sez. un., sentenza n. 16037 del 7 luglio 2010, R.V. n.
613868; Sez. III, sentenza n. 293 del 10 gennaio 2011, CED Cass. n. 615248).
Ritiene, quindi, questa Corte di provvedere alla correzione del dispositivo della
suddetta sentenza per tutte le parti civili ammesse al gratuito patrocinio.
Non posso essere liquidate le ulteriori spese richieste dalle difese in questa sede.

P. Q. M .
La Corte dispone correggersi il dispositivo della sentenza n. 2379 del 3 luglio
2015 nei confronti di MARAFIOTI Antonio e altri nel senso che la condanna al

2

1. L’avv. Franca FRANGIONE, difensore di alcune parti civili nel procedimento a

rimborso delle spese anticipate dalle parti civili ammesse al gratuito patrocinio
deve intendersi pronunciata in favore dello Stato.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2016
iere estensore

Il Presidente

Il con

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