Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28672 del 04/03/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28672 Anno 2016
Presidente: ZAZA CARLO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CEI MAURO N. IL 14/10/1950
avverso l’ordinanza n. 1444/2015 TRIB. LIBERTA’ di FIRENZE, del
11/11/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 04/03/2016

Il Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, dott.ssa Delia
Cardia, ha concluso per l’annullamento con rinvio;
il difensore del ricorrente, avv. Eugene Luchi, ha concluso per l’accoglimento
del ricorso.

1. Con ordinanza in data 10 ottobre 2015 il Gip presso il tribunale di Pistoia
applicava la misura degli arresti domiciliari nei confronti di CEI Mauro per tre
reati di bancarotta fraudolenta; il Tribunale per il riesame di Firenze, con
ordinanza in data 11 novembre 2015, annullava il provvedimento con riferimento
ad una delle tre contestazioni, riguardante i fatti successivi all’ammissione al
concordato preventivo, riformandola rispetto alle altre due e disponeva pertanto
la misura meno afflittiva dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per
tre volte la settimana.
2. Con ricorso sottoscritto dal difensore, avv. Eugene Luchi, l’indagato censura il
provvedimento del Tribunale del riesame, deducendo la violazione dell’articolo
606 lettera c) ed e) cod. proc. pen., per la totale mancanza della motivazione in
ordine alle ipotesi di reato per le quali è stata adottata la misura cautelare, sia
pure meno afflittiva; il Tribunale di Firenze, pur a fronte di “articolati motivi” dei
quali l’ordinanza dà atto in premessa, si limita ad un rinvio per relationem
all’ordinanza impositiva della prima misura, senza prendere in considerazione le
specifiche doglianze proposte con la memoria depositata in udienza.
2.1 Con riferimento al capo A della contestazione provvisoria, avente ad oggetto
la bancarotta patrimoniale fraudolenta delle risorse della Macolive s.p.a., società
che commercializzava olive e pomodori, finita in concordato preventivo, già il
provvedimento del Gip faceva espresso richiamo alle risultanze investigative
della Guardia di Finanza, richiamate nella richiesta del pubblico ministero, dalla
quale emergeva un’ipotesi accusatoria secondo la quale l’indagato era
sostanzialmente l’amministratore sia della Macolive s.p.a., sia di altre società
attraverso le quali erano realizzate le distrazioni patrimoniali, la Macolive Trading
ed altre due aziende straniere, la Macolive Grecia s.a. e la Tarim LTD, operante
in Turchia. Tale ipotesi accusatoria era fondata su scritti anonimi, inviati ai clienti
delle diverse aziende, nei quali si invitava a pagare le fatture della Macolive
Trading e tralasciare quelle della Macolive s.p.a..

1

RITENUTO IN FATTO

2.2 Oltre a evidenziare l’assenza di riscontri a tale scritto anonimo, in quanto tale
inutilizzabile ai sensi dell’articolo 333, comma 3, cod. proc. pen., nei motivi di
riesame si era evidenziato che i rapporti con le società straniere, le quali
costituivano due importanti fornitori della società italiana, erano di fondamentale
importanza per consentire alla società Macolive s.p.a. di mantenere un ruolo di
leader nel mercato nazionale ed internazionale, anche in considerazione del

parere favorevole del commissario giudiziale all’omologazione del concordato
preventivo; si erano segnalati gli elementi in base ai quali ritenere autonome le
due società estere rispetto a quella italiana; si era contestata la rilevanza delle
disponibilità finanziarie in capo alla moglie dell’indagato, Alberti Graziella, che
nulla hanno a che vedere con i flussi di denaro tra le diverse società.
2.3 Con riferimento al capo B della contestazione provvisoria, avente ad oggetto
la distrazione realizzata con un contratto di locazione di un immobile della
Macolive Investimenti s.p.a. alla Macolive s.p.a., attraverso il pagamento di un
canone di locazione superiore rispetto quello di mercato, si era sottolineata
l’assenza di una perizia di stima di tale canone, resa necessaria dal contrasto tra
la valutazione di totale congruità del valore locativo redatta dall’architetto
Cavazzi ed una seconda stima di segno contrario, redatta dal geometra Meiosi,
su richiesta del Commissario giudiziale. Tale seconda valutazione, utilizzata
acriticamente dal G.I.P., si limita a richiamare una generica comparazione con
altri immobili sostanzialmente analoghi, senza però precisare quali altri immobili
siano stati considerati ed in base a quali caratteristiche. Peraltro in tale seconda
valutazione il geom. Meiosi riconosce comunque una “importante contrazione,
fino ad una quasi totale assenza di domanda a fronte di una variegata offerta”
del mercato locativo degli immobili e tale elemento è stato del tutto trascurato.
2.4 II ricorrente deduce infine vizio di motivazione con riferimento alle esigenze
cautelari, individuate nel pericolo di reiterazione dei reati, poiché il Tribunale per
il riesame si limita ad affermarne la sussistenza, senza alcuna motivazione
,

specifica ed ignorando ancora una volta le doglianze difensive proposte, con le
quali si erano evidenziati alcuni elementi decisivi, rappresentati dalle dimissioni
dal consiglio di amministrazione della Macolive Trading s.p.a. dell’indagato e
della figlia, dall’intervenuto concordato preventivo, con conseguente
retrocessione dei crediti della Macolive Trading s.p.a. alla Macolive s.p.a. e
dall’assoluzione in altro procedimento presso il Tribunale di Cagliari.

2

rapido processo di globalizzazione in atto; si era sottolineata l’importanza del

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
1.1 D ricorrente ha indicato tutta una serie di criticità della decisione, sotto il
profilo sia della gravità indiziaria, sia delle esigenze cautelari, segnalate anche
con memoria scritta depositata in sede di riesame, che non hanno ricevuto

provvedimento impugnato.
1.2 Va subito premesso che per consolidata giurisprudenza in materia di
misure cautelari personali, la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientrano
tra i compiti istituzionali del giudice di merito e sfuggono al controllo del giudice
di legittimità se adeguatamente motivate e immuni da errori logico-giuridici;
inoltre non possono essere dedotte come motivo di ricorso pretese
manchevolezze o illogicità motivazionali dell’ordinanza cautelare, rispetto a
elementi o argomentazioni difensive in fatto di cui non risulti in alcun modo
dimostrata l’avvenuta rappresentazione al suddetto Tribunale, come si verifica
quando essa non sia deducibile dal testo dell’impugnata ordinanza e non ve ne
sia neppure alcuna traccia documentale quale, ad esempio, quella costituita da
eventuali motivi scritti a sostegno della richiesta di riesame, ovvero da memorie
scritte, ovvero ancora dalla verbalizzazione, quanto meno nell’essenziale, delle
ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell’udienza tenutasi a
norma dell’art. 309, comma 8, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 1786 del 05/12/2003 dep. 21/01/2004, Marchese, Rv. 227110; Sez. 2, n. 42408 del 21/09/2012,
Caltagirone Bellavista, Rv. 254037).
1.3 Viceversa laddove la parte interessata abbia formulato specifiche
doglianze, ricorre il vizio di mancanza di motivazione nel provvedimento del
Tribunale del riesame che, nel fare riferimento a quanto indicato in altri
provvedimenti, accolga acriticamente le valutazioni ivi contenute, senza alcun
apporto rielaborativo e senza alcuna valutazione in ordine alla bontà o meno
delle censure mosse (Sez. 2, n. 44378 del 25/11/2010, Schiavulli, Rv. 248946;
da ultimo, Sez. 3, n. 27416 del 01/04/2014, M., Rv. 259666).
In tal caso, però, 1» l’onere di specificità della parte ricorrente è
particolarmente stringente, poiché l’omessa o inadeguata valutazione,
nell’ordinanza di rigetto della richiesta di riesame cautelare, di elementi di prova
presenti in atti ovvero della carente verifica delle fonti, richiamate solo
succintamente dal giudice, è compatibile con il ricorso per cassazione ex art. 311

3

alcuna risposta nell’ordinanza impugnata, se non un rinvio per relationem al

cod. proc. pen. solo quando i suddetti vizi emergono in maniera evidente dalla
mera lettura del provvedimento impugnato o dal suo confronto con specifiche
deduzioni scritte presentate precedentemente alla sua adozione, non essendo
invece sufficiente, in assenza dell’illustrata condizione, l’allegazione al ricorso
degli atti o dei documenti probatori di cui si lamenta la mancata considerazione
(Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011, D’Amato, Rv. 250686; Sez. 6, n. 22333 del

Di conseguenza, il giudice di legittimità deve esaminare i motivi di riesame,
al fine di accertare la congruità e la completezza dell’apparato argomentativo
adottato dal giudice di secondo grado con riferimento alle doglianze mosse alla
decisione impugnata, rientrando nei compiti attribuiti dalla legge alla Corte di
Cassazione la disamina della specificità o meno delle censure formulate con l’atto
di impugnazione, quale necessario presupposto dell’ammissibilità del ricorso
proposto davanti alla stessa Corte (con riferimento alla decisione di merito, Sez.
6, n. 35918 del 17/06/2009, Greco, Rv. 244763).
1.4 Orbene, dall’istanza di riesame e dalla memoria dell’Il novembre 2015
risulta che effettivamente sono state articolate le censure proposte nei confronti
dell’ordinanza del G.I.P., riassunte nell’odierno ricorso, che non hanno trovato
alcuna risposta nel provvedimento impugnato, che si limita a “rimandare” alla
motivazione dell’ordinanza impugnata, richiamata per relationem. In punto di
esigenze cautelari, poi, il provvedimento si limita ad affermare un pericolo di
reiterazione (criminosa) ed ad indicare la misura cautelare ritenuta adeguata.
1.5 D’altra parte la motivazione per relationem all’ordinanza applicativa
della misura cautelare è legittima, purché il rinvio alle valutazioni già espresse
dal primo giudice risulti consapevole e consenta il controllo dell’iter logico giuridico alla base dell’adozione del titolo restrittivo (Sez. 6, n. 9752 del
29/01/2014, Ferrante, Rv. 259111) e non si risolva in una motivazione
apparente, come avvenuto nel caso di specie. In tal caso la motivazione del
provvedimento emesso in sede di riesame deve ritenersi mancante (Sez. 6, n.
9752 del 29/01/2014, Ferrante, Rv. 259111; Sez. 2, Sentenza n. 44378 del
25/11/2010 Cc. (dep. 16/12/2010 ) Rv. 248946) poichè si vanifica la garanzia
del doppio grado di giurisdizione e viene meno lo stesso oggetto del
procedimento di riesame, costituito dalla revisione critica della precedente
statuizione, alla luce dei rilievi svolti dall’imputato (Sez. 1, n. 43464 del
01/10/2004, Perazzolo, Rv. 231022).

4

06/06/2012, Lavagranese, Rv. 252885).

2. Alla luce delle rilevate lacune motivazionali il provvedimento impugnato
deve essere annullato con rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Firenze per

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2016
Il consig .,.
liere

stensore

Il presidente

nuovo esame

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