Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28670 del 16/02/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 28670 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE GLAUDI AMILIA N. IL 14/12/1966
avverso l’ordinanza n. 523/2014 TRIBUNALE di BIELLA, del
23/04/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
lette/seire le conclusioni del PG Dott. MAL/K:1,A,,
4a9,.
CIAc•Z) “L 1->

Uditi d

sor Avv.;

44.4- A”…•

• L’

Data Udienza: 16/02/2016

Ritenuto in fatto
1. Con provvedimento del 23 – 24/04/2015 il Tribunale di Biella, rilevato: a) che
Amilia De Glaudi, con ordinanza del 16/02/2015, era stata ammessa al beneficio
della messa alla prova, con contestuale sospensione, per un anno e sei mesi, del
processo nel qùale era imputata in relazione al reato di furto aggravato
commesso in un grande magazzino; b) che la De Glaudi, il successivo
17/02/2015, era stata arrestata, in relazione ad altro furto, analogo a quello cui
si riferiva il processo sospeso; e) che ricorreva il presupposto di cui all’art. 168n. 2), cod. pen.; tutto ciò rilevato, ha revocato l’ordinanza del

16/02/2015.
2. Nell’interesse della De Glaudi è stato proposto ricorso per cassazione, affidato
ad un unico motivo, con il quale si lamenta inosservanza o erronea applicazione
dell’art. 168-quater cod. proc. pen., rilevando, per un verso, che la causa di
revoca di cui al n. 2) presuppone l’accertamento, all’esito di un procedimento
penale, della commissione di un altro reato e non la mera contestazione dello
stesso e, per altro verso, che la violazione deve verificarsi “durante il periodo di
prova”, ossia dopo il suo concreto avvio, che segue alla specifica determinazione
delle prescrizioni positive e negative alle quali l’imputato deve attenersi.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato.
Con riguardo al primo profilo, si osserva che, alla luce delle finalità perseguite
dal legislatore attraverso l’istituto della messa alla prova, appare del tutto
ragionevole che la revoca di cui all’art. 168-quater, n. 2), cod. pen., sia stata
correlata alla valutazione, da parte del giudice chiamato a decidere in ordine alla
revoca, della commissione di un nuovo delitto non colposo o di un reato della
stessa indole rispetto a quello per il quale si procede e non anche al suo
definitivo accertamento giurisdizionale.
Infatti, la concessione del beneficio della sospensione del processo con messa
alla prova presuppone un giudizio prognostico positivo sulla rieducazione del
soggetto interessato, per la cui formulazione non può prescindersi dal tipo di
reato commesso, dalle modalità di attuazione dello stesso e dai motivi a
delinquere, al fine di valutare se il fatto contestato debba considerarsi un
episodio del tutto occasionale e non, invece, rivelatore di un sistema di vita, che
faccia escludere un giudizio positivo sull’evoluzione della personalità
dell’imputato verso modelli socialmente adeguati (Sez. 2, n. 14112 del
12/03/2015, Allotta, Rv. 263125, in motivazione).
Ne discende che coerentemente l’art.

168-quater cod. pen. ha attribuito al

giudice anche un potere di monitorare, nel periodo successivo all’emanazione
dell’ordinanza che abbia disposto la sospensione del procedimento con messa
1

quater,

alla prova, la permanenza dei presupposti che soli legittimano la misura e
persino il potere di modificare le prescrizioni (art. 464-quinquies, comma 3, cod.
proc. pen.).
In definitiva, il giudice, ai sensi del citato art. 168-quater cod. pen., ha il dovere
di accertare, s’intende, ai soli fini della revoca della disposta sospensione, la
sussistenza dei presupposti indicati dalla norma e, in conseguenza, anche
l’eventuale commissione di un nuovo delitto non colposo o di un reato della
stessa indole.

risultanze del verbale di arresto, che dà conto della diretta percezione del fatto
da parte dell’operatore di polizia, nessuna critica è dato apprezzare, sia pure
sotto il profilo della violazione di legge, ossia dell’unico vizio deducibile, ai sensi
dell’art. 464-octies, comma 3, cod. proc. pen.
Con riferimento alla seconda articolazione del ricorso, osserva la Corte che la
formulazione sintetica adoperata dal legislatore (“durante la prova”) si riferisce
evidentemente al periodo dì sospensione del procedimento con messa alla prova,
in quanto il n. 2) dell’art. 168-quater cit. delinea un presupposto per la revoca
appunto di siffatta sospensione, per effetto di condotte che rivelino l’inutilità
della misura.
Tale conclusione trova conferma anche nel tenore letterale dell’art. 464-octies,
comma 1, cod. proc. pen.
Ne discende che la rilevanza della commissione di illeciti penali deve essere
temporalmente correlata proprio al periodo di sospensione, che segue ad una
manifestazione di volontà dell’imputato di voler dimostrare con una prova il
superamento delle condizioni che lo avevano condotto a commettere il reato.
Per completezza deve aggiungersi che il riferimento della ricorrente alla disciplina
della messa alla prova nel procedimento a carico di minorenni non considera che
l’art. 28, comma 5, del d.P.R. n. 448 del 1988 prevede come causa di revoca
solo le ripetute e gravi trasgressioni delle prescrizioni imposte.
2. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 16/02/2016
Il Componente estensore

Il Presidente

Quanto al merito di siffatto accertamento, nel caso concreto sorretto dalle

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA