Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2867 del 11/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2867 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BRACCO ROBERTO N. IL 25/05/1990
avverso la sentenza n. 1129/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del
24/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

Data Udienza: 11/11/2015

OSSERVA

2. Il ricorso è inammissibile.
Le censure formulate sono manifestamente infondate ai sensi dell’art.
606, co. 3 0 , c.p.p. e sorrette da argomentazioni già vagliate e risolte
correttamente dal giudice del merito; nonché inammissibili, a cagione
della loro palese genericità.
2.1. Quanto alla pretesa inattendibilità dell’alcoltest questa Corte ha già
più volte avuto modo di condivisamente affermare che costituisce onere
della difesa dell’imputato fornire una prova contraria all’accertamento
(difetti dello strumento, errore di metodologia nell’esecuzione), non
essendo affatto sufficiente congetturare la mancanza di omologazione del
macchinario (Cass., Sez. IV, n. 17463 del 24/3/2011) o il mancato
deposito della documentazione attestante la regolarità dell’etilonnetro
(Cass., Sez. IV, n. 42084 del 4/10/2011); o, addirittura, come nel caso di
specie, congetturare vaghi ed improbabili dubbi, neppure correlati a
specifici elementi fattuali.
2.2. Non merita le mosse critiche neppure la decisione di escludere
l’invocata sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità. Infatti,
costituisce fermo principio reiteratamente affermato da questa Sezione,
al fine di evitare che l’imputato si ritagli una più favorevole “terza legge”,
che qualora il reato sia stato commesso sotto il vigore della precedente
disciplina e la sentenza di primo grado sia emessa nella vigenza della
legge n. 120 del 2010 ed infligga una pena determinandola con
riferimento alla cornice edittale previgente, meno severa rispetto a quella
attuale, la sostituzione della pena inflitta con
il lavoro di pubblica utilità può essere disposta soltanto se, con l’appello,
l’imputato abbia devoluto anche la questione relativa all’illegalità della
pena principale e ciò in quanto il “novum” normativo, ove ritenuto più
favorevole in concreto, va applicato nella sua integralità, non essendo
consentita la combinazione di frammenti normativi delle due leggi
succedutesi nel tempo (Cass., Sez. 4, n. 4709 del 19/11/2013, dep
2/12/2013, Rv. n. 258098). In altri termini, l’imputato che invochi in
sede di impugnazione l’applicazione della pena sostitutiva del lavoro di
pubblica utilità introdotta dalla legge citata, deve condizionare la sua
richiesta alla contestuale irrogazione della diversa e più severa pena
detentiva prevista dalla nuova normativa (Cass., Sez. 4, n. 8083 del
15/11/2013, dep. 20/2/2014, Rv. n. 259275).
2.3. Infine, attengono a valutazioni di merito, in questa sede
incensurabili, le critiche mosse a riguardo del trattamento sanzionatorio,
della scelta di negare le attenuanti generiche e della durata della

1. Bracco Roberto, giudicato colpevole con la sentenza di cui in epigrafe
del reato di guida in stato d’ebbrezza alcolica (fatto del 7.11.209) e
condannato alla pena di giustizia, con sostituzione dell’arresto nella
corrispondente ammenda, denunzia violazione di legge e vizio
motivazionale in ordine: alla sussistenza del fatto; all’omessa sostituzione
della pena con il lavoro sostitutivo; all’esclusione dell’art. 62-bis, cod.
pen.; alla quantificazione della pena e della sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida.

sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma
di euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla
Cassa delle ammende.
Così d cis in Roma, 11 novembre 2015

P.Q.M.

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