Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28667 del 16/02/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28667 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CELI AURORA N. IL 23/06/1943 parte offesa nel procedimento
c/
LUBRANO LAVANDERA BIAGIO N. IL 16/11/1955
AMBROSINO GIUSEPPE N. IL 14/02/1961
AMBROSINO MICHELANGELO N. IL 09/01/1969
avverso il decreto n. 3726/2014 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
30/01/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
lette/s lie le conclusioni del PG Dott. AtAfv,..
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Data Udienza: 16/02/2016

Ritenuto in fatto
1. Con decreto del 30/01/2014 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Napoli ha disposto l’archiviazione del procedimento a carico di Biagio Lubrano
Lavadera, Giuseppe Ambrosino e Michelangelo Arnbrosino, in relazione al reato di
cui agli artt. 110 e 481 cod. pen.
2. Nell’interesse della persona offesa, Aurora Celli, è stato proposto ricorso per
cassazione, affidato ad un unico motivo, con il quale si lamenta violazione di
legge, per avere il giudice, nonostante il tempestivo atto di opposizione alla

di inammissibilità dell’opposizione.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
In diritto, va premesso che questa Corte (sin dalla fondamentale Sez. U. n. 2 del
14/02/1996, Testa, Rv. 204133) ha enunciato i seguenti principi:
a) sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata del combinato
disposto degli art. 409, commi 1, 2, 6, e 410 cod. proc. pen., l’esercizio da parte
del G.i.p. del potere interdittivo all’accesso della parte offesa al procedimento di
archiviazione, attraverso la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione, ove
avvenga in violazione delle condizioni di legge, rende impugnabile per cassazione
il decreto di archiviazione, in quanto l’arbitraria ovvero illegittima declaratoria di
inammissibilità sacrifica il diritto della parte offesa al contraddittorio in termini
equivalenti, se non maggiormente lesivi, rispetto alle ipotesi di mancato avviso
per l’udienza camerale;
b) il contraddittorio orale rappresenta, dunque, la regola fondamentale del
procedimento di archiviazione, sicché, a fronte dell’opposizione della persona
offesa alla richiesta di archiviazione, il G.i.p. deve, di norma, provvedere a
fissare l’udienza camerale per la decisione nel contraddittorio, tra l’indagato e la
parte lesa, sulla richiesta del P.M.;
e) il diritto della parte offesa al contraddittorio orale risulta, peraltro, inoperante
in due soli casi, ossia quando non sia stata presentata tempestiva opposizione
ovvero quando la parte offesa non abbia ottemperato all’onere, imposto a pena
d’inammissibilità (art. 410, comma 1, cod. proc. pen.), di indicare i temi
dell’investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova.
Questi ultimi devono caratterizzarsi – e ciò vale a circoscrivere il giudizio di
ammissibilità – per la pertinenza, ossia per la inerenza rispetto alla notizia di
reato, e per la rilevanza, ossia per l’incidenza concreta sulle risultanze
dell’attività compiuta nel corso delle indagini preliminari, senza peraltro che il
giudice abbia il potere di apprezzarne la capacità probatoria, non potendo il
G.i.p. anticipare, attraverso il decreto, valutazioni di merito in ordine alla
1

richiesta di archiviazione, provveduto de plano senza operare alcuna valutazione

fondatezza o all’esito delle indagini suppletive indicate, dal momento che
l’opposizione è rivolta esclusivamente a sostituire il provvedimento de plano con
il rito camerale (su quest’ultimo punto, v., anche, Sez. 4, n. 41625 del
27/10/2010, Rv. 248914).
Ora, nel caso di specie, il G.i.p. ha provveduto con decreto, senza illustrare le
ragioni di inammissibilità dell’atto di opposizione della persona offesa, ossia
senza indicare il fondamento solo avrebbe giustificato la mancata fissazione
dell’udienza camerale.

trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per il corso ulteriore.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Napoli per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma il 16/02/2016
Il Componente estensore

Il Presidente

Ne discende che il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio, con

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