Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28666 del 21/05/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28666 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:
Nicolini Davide, nato a Varese, il 24/1/1970;

avverso la sentenza del 13/2/2012 della Corte d’appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Francesco Salzano, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza per
intervenuta prescrizione;
udito per l’imputato l’avv. Alberto Zanzi, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del
ricorso e l’annullamento senza rinvio della sentenza.
RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 21/05/2013

1.Con sentenza del 13 febbraio 2012 la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma
della pronunzia assolutoria di primo grado adottata a seguito di giudizio abbreviato,
condannava in parziale accoglimento dell’appello del pubblico ministero Nicolini Davide
per il reato di bancarotta semplice documentale – così riqualificata l’originaria
contestazione di bancarotta fraudolenta documentale – nella sua qualità di
amministratore della Gannik s.r.l. dichiarata fallita il 4 novembre 2004, confermando
nel resto l’assoluzione dell’imputato per gli ulteriori reati di bancarotta fraudolenta
mancata richiesta del fallimento. In particolare la Corte territoriale riteneva,
contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, raggiunta la prova
dell’omessa registrazione in contabilità di alcuni prelievi dal conto corrente della
società effettuati immediatamente dopo la creazione sullo stesso della relativa
provvista. Condotta che secondo i giudici dell’appello non era stata sorretta dal dolo
necessario per la configurabilità del contestato reato di bancarotta fraudolenta
documentale, ma che non di meno integrava quello previsto dal capoverso dell’art.
217 legge fall. atteso che il curatore fallimentare aveva deposto nel senso per cui la
contabilità acquisita nel corso della procedura concorsuale non consentiva di
individuare i fatti rilevanti della gestione.
2. Avverso la sentenza ricorre a mezzo del proprio difensore l’imputato articolando tre
motivi di ricorso.
2.1 Con il primo motivo deduce la violazione del principio di correlazione, rilevando
come la genericità del capo d’imputazione in ordine all’individuazione delle operazioni
bancarie di cui sarebbe stata omessa la rilevazione contabile avrebbe determinato una
vera e propria immutazione dell’accusa da parte della Corte territoriale che per la
prima volta avrebbe circoscritto il fatto oggetto di effettiva contestazione, per di più
alla luce di una diversa ed inedita qualificazione giuridica del medesimo, con
conseguente violazione del diritto dell’imputato di esercitare in concreto le proprie
difese.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta carenze motivazionali della sentenza
impugnata in merito alla prova del fatto per cui è intervenuta condanna, non avendo i
giudici dell’appello, a fronte della genericità dell’originaria contestazione, provveduto
ad esplicitarne le effettive circostanze, senza precisare nemmeno la reale entità dei
prelievi di cui sarebbe stata omessa la registrazione o le scritture nelle quali la stessa
sarebbe stata consumata.
2.3 Con il terzo ed ultimo motivo viene invece eccepita l’errata applicazione dell’art.
217 comma 2 legge fall., contestandosi la rilevanza penale dei fatti di bancarotta
documentale ascrivibili a titolo di mera colpa apparentemente affermata invece dalla
sentenza, nonché vizi motivazionali della sentenza in merito all’effettiva configurabilità

patrimoniale e di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto conseguente alla

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r°21.1 4101, ,T.,,r1.2

dell’elemento soggettivo in questione, non avendo la Corte territoriale tenuto conto del
fatto che la tenuta della contabilità era stata delegata dal Nicolini ad un noto
commercialista con la conseguente inconfiguarbilità nella sua condotta di profili di
culpa in vigilando o in eligendo.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente

1.1 Il ricorrente tenta di confondere profili che sono e devono rimanere distinti. Per un
verso, infatti, sostanzialmente deduce l’originaria genericità dell’imputazione di
bancarotta documentale per la mancata specificazione delle operazioni bancarie di cui
sarebbe stata omessa l’annotazione, del conto corrente a cui si riferirebbero e delle
scritture contabili nelle quali sarebbe stata consumata la violazione. Ma in proposito è
agevole evidenziare come, non solo non risulti che l’eccezione fosse stata
tempestivamente sollevata nel giudizio di merito (né il ricorrente lo precisa come
invece suo eventuale onere), ma altresì che la stessa sarebbe stata comunque
inammissibile, avendo l’imputato scelto di essere giudicato nelle forme del rito
abbreviato, accettando così la contestazione così come formulata dall’accusa

(ex

multis Sez. 6, n. 13133 del 23 febbraio 2011, Alfiero e altri, Rv. 249897; Sez. 6, n.
21265/12 del 15 dicembre 2011, P.G., Bianco e altri, Rv. 252854).
1,2 Per l’altro cerca di traslare la questione sul piano del difetto di correlazione tra
accusa e sentenza. Ma sul punto va ribadito che, per aversi mutamento del fatto,
occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie
concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si
configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale
pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la
violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto
puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di
garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato,
attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di
difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (Sez. Un., n. 36551 del 15 luglio 2010,
Carelli, Rv. 248051). Ed in tal senso mal si comprende per quale ragione la Corte
territoriale avrebbe esorbitato dal perimetro della contestazione originaria, atteso che
il fatto per cui è intervenuta condanna è esattamente quello contestato e cioè quello di
aver irregolarmente tenuto la contabilità in ragione dell’omessa registrazione delle
menzionate operazioni, peraltro puntualmente indicate nella consulenza del pubblcio
ministero conosciuta ab initio dalla difesa.

infondato.

t

1.3 Non di meno deve osservarsi come l’imputazione nemmeno poteva ritenersi
indeterminata, in quanto conteneva la precisa indicazione dell’istituto di credito presso
cui la fallita intratteneva il rapporto bancario a cui le operazioni si riferivano, né il
ricorrente ha saputo evidenziare per quale ragione tale indicazione sarebbe stata
insufficiente, ad esempio rivelando che plurimi erano i conti correnti accesi dalla
società presso il suddetto istituto. Quanto poi alla mancata specificazione delle
scritture in cui sarebbe stata omessa l’annotazione va ribadito che, in tema di
capo di imputazione, delle scritture, non tenute o non regolarmente tenute, non
comporta alcuna genericità dello stesso, dal momento che le scritture cui si fa
riferimento sono quelle rese obbligatorie dal codice civile (Sez. 5, n. 8932 del 9 giugno
2000, Disnan, Rv. 217724) e ciò a tacere ancora una volta del fatto che la difesa era
stata posta nelle condizioni di esercitare i suoi diritti atteso che dagli atti, come
evidenziato nella sentenza impugnata, risultava chiaramente che alcuno dei libri
contabili portava traccia delle più volte citate operazioni.
1.4 Il ricorrente infine prospetta la violazione dell’art. 521 c.p.p. anche in relazione alla
diversa qualificazione giuridica assegnata al fatto (da bancarotta fraudolenta a
bancarotta semplice) dai giudici d’appello, senza peraltro precisare in che modo essi
avrebbero travalicato il potere espressamente riconosciutogli in tal senso dal primo
comma della disposizione citata. Né, come osservato nella sentenza impugnata, il
mutamento della qualificazione giuridica ha comportato una lesione del diritto di
difesa, atteso che il ricorrente era stato posto nelle condizioni di confrontarsi con tale
eventualità in ragione delle richieste avanzate dal pubblico ministero con i motivi
d’appello, tra le quali espressamente era contenuta anche quella di valutare la
possibile rilevanza penale dell’omissione contabile ai sensi del capoverso dell’art. 217
legge fall.
2. Fondato è invece il secondo motivo, il cui accoglimento comporta l’assorbimento del
terzo. E’ infatti sul piano della completezza della motivazione che assumono rilevanza
le carenti indicazioni fornite dalla sentenza in merito alle operazioni contestate,
giacchè, nel ritenere che la loro omessa registrazione integrasse il reato di bancarotta
semplice documentale, la Corte territoriale si è limitata in maniera del tutto apodittica
ad affermare la presunta consistenza dei movimenti bancari non registrati, senza
consentire in tal modo di apprezzare l’effettiva incidenza di tali omissioni sulla
complessiva regolarità della tenuta delle scritture contabili.
3. La sentenza deve essere dunque annullata, ma l’annullamento va inevitabilmente
disposto senza rinvio, atteso che nel frattempo il reato si è estinto per prescrizione,
atteso che il relativo termine si è definitivamente compiuto il 4 maggio 2012, non

bancarotta semplice documentale, la mancanza di specifica ed esplicita indicazione, nel

77.1171

risultando che lo stesso abbia subito sospensioni nel corso del procedimento. Deve
infatti trovare applicazione il principio secondo cui in presenza di una causa di
estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della
sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di
procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. Un., n. 35490
del 28 maggio 2009, Tettamanti, Rv. 244275).

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso il 21/5/

P.Q.M.

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