Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28666 del 04/02/2016
Penale Sent. Sez. 5 Num. 28666 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO
Data Udienza: 04/02/2016
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AIUDI BRUNO N. IL 25/11/1943 parte offesa nel procedimento
c/
BOIANI FRANCESCO
SERRA MAURO
avverso il decreto n. 436/2015 GIP TRIBUNALE di PESARO, del
18/05/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALFREDO
GUARDIANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 01,17′
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FATTO E DIRITTO
1. Con il decreto di cui in epigrafe il giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale di Pesaro disponeva l’archiviazione
il reato di cui all’art. 615, c.p.
2. Avverso tale decreto, di cui chiede l’annullamento, ha proposto
tempestivo ricorso per cassazione Aiudi Bruno, nella sua qualità di
persona offesa, dalla cui denuncia è sorto il procedimento penale
archiviato, lamentando violazione di legge, per avere il giudice per
le indagini preliminari pronunciato il decreto di archiviazione,
omettendo la fissazione della udienza camerale prevista ex lege in
esito alla rassegnata opposizione, con evidente violazione del
diritto di difesa della persona offesa.
3. In data 30 ottobre 2015 perveniva requisitoria scritta del
pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore
generale Aldo Policastro, il quale chiede che, in accoglimento del
ricorso, sia annullato senza rinvio l’impugnato decreto di
archiviazione, con trasmissione degli atti al giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale di Pesaro per l’ulteriore corso.
4.
Con memoria depositata il 19.11.2016 l’avv. Paolo Filippo
Biancofiore, del Foro di Pesaro, difensore di fiducia del Serra e del
Boiani, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile, perché
con esso vengono prospettate censure sul merito della
valutazione operata dal giudice per le indagini preliminari, non
scrutinabili in sede di legittimità.
5. Il ricorso appare fondato e va accolto.
Ed invero, come osservato dal pubblico ministero, in tema di
archiviazione, l’omessa fissazione da parte del giudice per le
del procedimento sorto contro Boiani Francesco e Serra Mauro per
indagini preliminari dell’udienza camerale di cui all’art. 410, c.p.p.,
e l’omessa motivazione in ordine all’inammissibilità
dell’opposizione proposta avverso la relativa richiesta formulata
dal pubblico ministero costituiscono violazione sostanziale del
lett. c), c.p.p., deducibile in quanto tale come motivo di ricorso
per Cassazione (cfr. Cass., sez. VI, 30.9.2008, n. 40601, p.o. in
proc. Berdini e altro, rv. 241322; Cass., sez. VI, 4.12.2002, n.
1801, U.).
Nel caso in esame, dunque, la mancata fissazione dell’udienza
camerale, in presenza di formale opposizione all’archiviazione
depositata dalla persona offesa il 2.12.2014 (di cui si dà atto nello
stesso provvedimento oggetto di ricorso), costituisce ragione
idonea a determinare, in assenza di una specifica motivazione
sulla inammissibilità dell’opposizione, la nullità del decreto di
archiviazione emesso dal giudice per le indagini preliminari ai
sensi dell’art. 178, co. 1, lett. c), c.p.p., conseguente alla
violazione del combinato disposto degli artt. 410, co. 3, e 409, co.
2, c.p.p., in essa assorbito ogni ulteriore motivo di doglianza.
6. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto da
Aiudi Bruno va, pertanto, accolto, con conseguente annullamento
senza rinvio dell’impugnato decreto e trasmissione degli atti al al
tribunale di Pesaro per l’ulteriore corso.
P.Q. M .
annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi
gli atti al tribunale di Pesaro per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 4.2.2016
diritto della persona offesa al contraddittorio ex art. 178, co. 1,